Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Pirro Impianti, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the opposing party, Unipol Assicurazioni, filed an incidental adhesion appeal. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to proceed, thereby terminating the case without addressing the merits or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second paragraph, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for judgment definition constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24851/2024 R.G. proposto da: PIRRO IMPIANTI DI PIRRO DAMIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato VILLANACCI GERARDO -ricorrente- contro UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato PALTRINIERI VINCENZO unitamente all'avvocato PALTRINIERI LUCA -ricorrente incidentale adesivo - PALCOR ALLEVAMENTI, POPA TEODORA CASSANDRA, POPA ADAM -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.584/2024 depositata il 11/04/2024 -Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 24851/2024 Numero sezionale 896/2025 Numero di raccolta generale 25344/2025 Data pubblicazione 16/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc.civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva ed essendo la posizione di Unipol Assicurazioni s.p.a. da equiparare a quella del ricorrente, in quanto la società ha svolto ricorso incidentale adesivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 15/09/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 24851/2024 Numero sezionale 896/2025 Numero di raccolta generale 25344/2025 Data pubblicazione 16/09/2025