Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 25338/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25338/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25338/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12195/2024 R.G. proposto da: BA.GI. SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato FADEL PIERLUIGI -ricorrente- contro DEGIULI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPRISTO DOMENICO -controricorrente- nonché contro SI.DE.COM S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE, rappresentata e difesa dall’avvocato CINQUE GIOVANNI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.201/2024 depositata il 01/03/2024 -Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis cod. proc. civ, art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 25338/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12195/2024 R.G. proposto da: BA.GI. SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato FADEL PIERLUIGI -ricorrente- contro DEGIULI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPRISTO DOMENICO -controricorrente- nonché contro SI.DE.COM S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE, rappresentata e difesa dall’avvocato CINQUE GIOVANNI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.201/2024 depositata il 01/03/2024 -Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
recupero dei costi anticipo delle spese condono delle spese procedurali spese di difesa esame di cassazione spese d'esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis cod. proc. civ
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ.
art. 380-bis c.p
SOCIETÀ UNIPERSONALE, rappresentata e difesa dall’avvocato CINQUE GIOVANNI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.201/2024 depositata il 01/03/2024 -Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12195/2024 R.G. proposto da: BA.GI. SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato FADEL PIERLUIGI -ricorrente- contro DEGIULI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPRISTO DOMENICO -controricorrente- nonché contro SI.DE.COM S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE, rappresentata e difesa dall’avvocato CINQUE GIOVANNI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.201/2024 depositata il 01/03/2024 -Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 12195/2024 Numero sezionale 895/2025 Numero di raccolta generale 25338/2025 Data pubblicazione 16/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15/09/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 12195/2024 Numero sezionale 895/2025 Numero di raccolta generale 25338/2025 Data pubblicazione 16/09/2025