Cassation appeal dismissed because the appellant lawyer was not listed on the special bar roll required for Supreme Court representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Alessandra Moroni, was not listed on the special bar roll required for Supreme Court representation. Although she represented herself, the Court ruled that self-defense is only permitted if the appellant holds both the general and special bar qualifications. The decision relied on the fact that Moroni had previously faced inadmissibility rulings for similar reasons in other cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 33, Art. 34 R.D.L. 1578/1933; Art. 4 R.D.L. 1578/1933; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant is not listed on the special bar roll, even when representing themselves, as self-defense is permitted only for those holding both general and special qualifications.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5675/2024 R.G. proposto da MORONI ALESSANDRA, rappresentata e difesa da sé stessa, con domicilio digitale in atti. -ricorrente- contro CONDOMINIO PIAZZA DEL MERCATO CENTRALE N. 19 FIRENZE. -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di FIRENZE n. 2295/2023 , depositata il 24/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 2295/2023 il Tribunale di Firenze , in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’avv.
Alessandra Moroni, titolare di un’unità immobiliare facente parte del Condominio di Piazza del Mercato Centrale n. 19, al pagamento di € 230,66 a titolo di quote condominialiper anni 2014-2015 e 2016. Il giudiceha ritenutoanzitutto che l’amministratore potesse resistere in giudizio pur senza la delibera assembleare di autorizzazione, discutendosi della riscossione delle quote condominiali; hadichiarato infondata l’eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per nullità o omessa notifica entro il termine di cui all’art. 644 c.p.c. , affermando che correttamente le spese per i consumi idrici erano state suddivise in base ai millesimi di proprietà in attuazione delle delibere di ripartizione delle spese dichiarate valide con pronuncia passata in giudicato.
Ha detratto dall’importo ingiunto il controcredito dell ’ opponente , reputando infine irrilevanti e generiche le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Moroni. Alessandra Moroni ha chiesto la cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze con ricorso in sette motivi, illustrati con memoria. Il Condominio di Piazza del mercato centrale n. 19 di Firenze èrimasto intimato. Il Consigliere delegato, ravvisati profili diinammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, ha proposto la definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Su istanza della ricorrente , che ha chiesto la decisione , la causa è stata rimessa all’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso deduce la nullità del decreto ingiuntivo n. 5368/2016, del precetto e della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo il difetto di attribuzione del giudice e la mancanza di sottoscrizione della pronuncia. Il ricorrente censura la nullità della sentenza di appello anche per vizio di motivazione nella parte in cui ha dichiarato generiche le questioni di legittimità costituzionaleproposte dall’appellante.
Il secondo motivo deduce la nullità delle notifiche del decreto ingiuntivo e del precetto e la carenza di capacità processuale dell’amministratore di condominio,non autorizzato dall’assemblea a procedere nei confronti della ricorrente. Il terzo motivo contesta la violazione di legge e l’ omesso esame di un fattodecisivo, per non aver il giudice tenuto conto dell’omessa o irregolare notifica del decreto ingiuntivo e del precetto, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., lamentando il deposito del fascicolo telematico di parte dopo la scadenza dei termini dell’art. 190 c.p.c.
D isconosce la conformità con l’originale delle copie degli atti/documenti depositati in primo grado e l’assenza dell’attestazione di conformità, nonché la mancata notifica del decreto ingiuntivo al custode dei beni soggetti ad esecuzione forzata. Il quarto motivo deduce la nullità della sentenza per violazione di legge e per l’omesso esame di un fattodecisivo, lamentando che il tribunale non abbia dichiarato nulli il decreto ingiuntivo e l’atto di precetto. Lamenta che, dato l’ammontare del controcredito eccepito in compensazione, l’ingiunzione doveva ess e re integralmente revocata.
Il quinto motivo deduce violazionedi legge e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo l’illegittimità del riparto dei costi di consumo di acqua, affermando che i c r editi azionati non av evano natura condominiale e che la relativa quantificazione sarebbe stata effettuata senza considerare che la ricorrente occupa da sola l’unità immobiliare. Si contesta al giudice di aver erroneamente ripartito la spesa complessiva per la fornitura idrica ad uso privato in base al criterio generale di cui all’art. 1123 comma 1 c.c., ossia in misura proporzionale al valore delle proprietà di ciascun condominio.
Il sesto motivo deduce la violazione dell’art. 83 c.p.c., asserendo che gli atti depositati dal Condominio erano privi dell’attestazione di conformitàall’originale, inclusa la procura alle liti. Il settimo motivo deduce la violazione dell’art. 96 c.p.c. per aver il giudice di secondo grado erroneamente compensato le spese di lite.
2. Il ricorso è inammissibile. La ricorrente, che svolge l’attivitàdi avvocato e si è difesa in proprio in questa sede, ha dichiarato di esser stata cancellata dall’albo speciale degli avvocati abilitati all’esercizio del patrocinio dinanzi a questa Corte di legittimitàprima della proposizione del ricorso. L’impugnazione è inammissibile, dovendoessere sottoscritta da un avvocato che, ai sensi degli artt. 33 e 34 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, fosse abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni indicate nell'art. 4 del R.
D.L . citato, dovendo evidenziarsi cheinnanzi alla suprema Corte la difesa personale del difensore è ammissibile solo se il ricorrente sia in possesso di entrambi i menzionatirequisiti. D’altronde già per altri ricorsi esperiti dalla medesima avv. Moroni, per quanto emerge anche dalle risultanze degli albi tenuti dal Consiglio Nazionale Forense, nonché dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni, è stata dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione per mancata iscrizione all’albospeciale, “requisito previsto dal legislatore nel conformare il corretto esercizio del diritto di difesa tecnica nel grado di legittimità cui si giunga all’esito dell’esperimento delle fasi di merito del giudizio ordinario(Cass.
SU 30777/2024; Cass. 886/2025; Cass. 14629/2023 ; Cass.9367/2024). Nulla sulle spese, non avendo il Condominio svolto difese. Poiché la proposta è difforme dalla decisione finale,non sussistono i presupposti, previsti dall’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., per condannare la ricorrente al pagamento di una somma di denaro da destinare alla Cassa delle ammende. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera d