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Decreto — n. 25217/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the appeal by the appellant parties.

Numero d'incarto Decreto — n. 25217/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct following a formal withdrawal by the appellant parties. The appellants, representing their heirs and relatives, submitted a request to withdraw the appeal, which was accepted by the respondent. The court ruled that the withdrawal met the procedural requirements of the Civil Code, thereby extinguishing the proceedings without addressing the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant parties, if compliant with statutory requirements, results in the extinction of the judicial proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code formal withdrawal ritiro dell'atto procedurale condono delle spese procedurali chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod.
d.lgs. n. 149 del 2022
Art. 15 d.lgs n. 40 del 2006
civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n.
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.
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Testo completo

TO sul ricorso proposto da: BERTEOTTI MATTEO, in proprio e quale erede di MICHELI FILIPPI LUIGIA, BERTEOTTI MARCO, VERONESI MARIA in ANDRIGHETTONI, rappresentati e difesi dall’avvocato CLAUDIO TEZZELE; - ricorrenti - contro BRANZI MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO VALESIO 1, presso lo studio dell’avvocato MICHELA DAMADEI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LINO ROSA; - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Trento n.34/2021 pubblicata in data 3 febbraio 2021;

Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da BERTEOTTI MATTEO, BERTEOTTI MARCO, VERONESI MARIA in ANDRIGHETTONI, accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;

RG 23101-2021 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 23101-2021 Numero registro generale 23101/2021 Numero sezionale 888/2025 Numero di raccolta generale 25217/2025 ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di Data pubblicazione 15/09/2025 cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Il Presidente titolare Felice Manna F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i