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Decreto — n. 25212/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal by declaring the civil proceeding extinguished due to the appellant's formal withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 25212/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceeding extinguished via a decree following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Marco Buticchi, voluntarily renounced the request to revoke the previous Cassation judgment, a move accepted by the respondent. Consequently, the court found no grounds to proceed with the case expenses or further review, citing the procedural requirements for withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceeding, terminating the litigation without the need for further judicial intervention.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceeding Corte di Cassazione civil procedure code voluntary renunciation decreto di estinzione litigation termination ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod.
d.lgs. n. 149 del 2022
Art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006
civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art.
Art. 391, quarto comma, cod. proc. civ
40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.
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Testo completo

TO sul ricorso proposto da: BUTICCHI MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE GIOVENE; - ricorrente - contro BUTICCHI NADIA, rappresentata e difesa dagli avvocati ALDO SIPALA, DAVIDE RAPALLINI; - controricorrente – nonché contro BUTICCHI ALFREDO; - intimato – per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n.28063/2024 pubblicata in data 30 ottobre 2024; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da BUTICCHI MARCO, accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

RG 9610-2025 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 9610-2025 Numero registro generale 9610/2025 Numero sezionale 887/2025 Numero di raccolta generale 25212/2025 PER QUESTI MOTIVI Data pubblicazione 15/09/2025 dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Il Presidente titolare Felice Manna F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l