Cassation appeal dismissed due to the appellant's formal withdrawal of the case under civil procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the proceedings. The appellant, Giuseppe Pasquino, submitted a request to withdraw the case against his brother, Roberto, which was communicated to the parties under Article 390 of the Code of Civil Procedure. The court ruled that the withdrawal met all statutory requirements, thereby terminating the litigation without a merits-based decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, when properly communicated and compliant with statutory requirements, results in the immediate extinction of the judicial proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso proposto da: PASQUI GIUSEPPE ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA GOBBI, rappresentato e difeso dall’avvocato LAURA MARIANI MARINI; - ricorrente - Contro PASQUI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL COLOSSEO 10/A, presso lo studio dell’avvocato GIANNI FIORA, rappresentato e difeso dagli avvocati NERIO ZUCCACCIA, BERNARDO PAOLIERI; - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Perugia n.55/2021 pubblicata in data 28 gennaio 2021;
Il presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposta da PASQUI GIUSEPPE ENRICO; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. RG 5815-2021 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 5815-2021 Numero registro generale 5815/2021 Numero sezionale 886/2025 Numero di raccolta generale 25209/2025 Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che Data pubblicazione 15/09/2025 liquida in euro 3500,00 per compensi + 200,00 per esborsi. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Il Presidente titolare Felice Manna F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a