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Ordinanza — n. 25202/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects a judgment by mistake, replacing the wrong Ministry name with the correct one.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25202/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation ordered a material correction to a previous judgment regarding the identity of the losing party. The original order incorrectly named the Ministry of Justice as the defendant, while the correct entity was the Ministry of Economy and Finance. The court exercised its official power to fix this clerical error, ensuring the legal document accurately reflects the parties involved.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; The court may exercise its official power to correct material errors in judgments, such as the misidentification of a party, when the mistake is purely clerical and does not affect the substantive outcome.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake party misidentification official power of correction judgment amendment cassation procedure refuso correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che va disposta la correzione dell’ordinanza citata, trattandosi di un mero refuso; visto l’art. 391 bis c.p.c. P.Q.M dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n.
art. 391 bis c.p
Ritenuto, pertanto, che va disposta la correzione dell’ordinanza citata, trattandosi di un mero refuso; visto l’art. 391 bis c.p.c.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto al n. 4035/2023 avente ad oggetto l’ordinanza di questa Corte n. 28101/2024, pronunciata nel giudizio di legittimità vertente TAMBONE MARCELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimato - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.09.2025 dal Presidente Lorenzo Orilia, che ha nominato sé stesso in sostituzione del precedente relatore, assente per impedimento; rilevato che è stata sollecitata la correzione di ufficio dell’errore materiale dell’ordinanza n. 28101/2024 di questa Corte, con riferimento all’indicazione, nel dispositivo, del Ministero della Giustizia quale intimato soccombente condannato al pagamento delle spese processuali, in luogo del Ministero dell’Economia e delle Finanze; ritenuto che l’istanza del ricorrente offre l’occasione per l’esercizio del potere officioso di correzione dell’errore materiale, poiché, effettivamente, come emerge dagli atti e dall’intestazione stessa del provvedimento (v. pag. 1), la parte intimata è il Ministero dell’Economia e delle Finanze e non il Ministero della Giustizia, come erroneamente indicato nella parte motiva (v. pagg. 2 e 3) e nel dispositivo;

Ritenuto, pertanto, che va disposta la correzione dell’ordinanza citata, trattandosi di un mero refuso; visto l’art. 391 bis c.p.c. P.Q.M dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 28101/2024 nel senso che a pag. 2 righi 2 e 3, a pag. 3 righi 3 e 13, nonché a pag. 7 nel terzo rigo del dispositivo, in luogo delle parole “Ministero della Giustizia” deve leggersi “Ministero dell’Economia e delle Finanze”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^