Cassation dismisses appeal due to improper notification to the District Office instead of the General Office of State Lawyers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the improper notification of a civil suit. The appellant failed to serve the petition at the General Office of State Lawyers in Rome, as required for cases reaching the Cassation, instead using the District Office. Consequently, the notification was declared null and void without any subsequent regularization. The court ordered the case to be re-notified to the correct authority within a strict sixty-day deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612; Art. 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611: Notification of a civil appeal to the Court of Cassation must be addressed to the General Office of State Lawyers; failure to comply renders the notification null and void, necessitating a new notification within a peremptory term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 20642- 202 2 proposto da: MUSINO GIAN LUCA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.Andrea Fresi dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegataal ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec ; -ricorrente - contro PREFETTURA –UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ORISTANO; -intimato - avverso la sentenza n. 16 / 2022 del TRIBUNALE DI ORISTANO , pubblicatail 20/1/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/9/2025dal consigliere PATRIZIA PAPA;
Ric. 2022 n. 20642 sez. S2 -ud. 10-9-2025 - 2 - rilevato che la notificazione del ricorso all’amministrazione resistente è stata effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato invece che presso l’Avvocatura generale dello Stato, dove avrebbe dovuto essere eseguitaperché concernente una causa portata all'esame della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 1 R.D. - 30 ottobre 1933, n. 1612, in relazione all'art. 11 R.D. -30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260; rilevato che la notifica è soltanto nulla e non si è prodotta alcuna sanatoria in mancanza di costituzione Ministero convenuto, sicché ne deve essere disposta la rinnovazioneentro un termine perentorio;
P.Q.M dispone il rinvio a nuovo ruolo e ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato, in Roma, nel termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del10 settembre 2025. Il Presidente Lo