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Ordinanza — n. 25055/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for failure to summarize facts of case as required by civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25055/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a summary of the facts of the case as mandated by Article 366 of the Civil Procedure Code. Although the appellant argued that bankruptcy proceedings prevented late payment of a check, the Court found the submission insufficient to allow a review of the merits. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; The appeal for cassation must contain a summary of the facts of the case to enable the Court to know the essential elements necessary for a precise understanding of the controversy without referring to other sources.

Parole chiave

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summary of facts requirement inadmissible appeal civil procedure code cassation review bankruptcy proceedings legal costs procedural defect impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Il ricorso è inammissibile per mancata esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. , come espressamenteeccepito in controricorso.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n
Art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002
Vadato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R.
art. 2 legge n. 386/90
RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si deduce inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 2 legge n. 386/90 in relazione all’art.
art. 8 legge n. 386/1990
Il ricorrente lamenta di non avere potuto avvalersi dellaprocedura ex art. 8 legge n. 386/1990, c.d.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10479 del 22.04.2025
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1352 del 12/01/2024
10479 del22.04.2025; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1352 del 12/01/2024, Rv.
Sez. 3, Ordinanza n. 7186 del 04/03/2022
669797 - 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 7186 del 04/03/2022, Rv.
Sez. U, Ordinanza n. 22575 del 10/09/2019
664245 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 22575 del 10/09/2019, Rv.
Cass., Sez. 6 - 3, 3/2/2015, n. 1926
651277 -01 ; Cass., Sez. 6 - 3, 3/2/2015, n. 1926 ).
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7581/2022 R.G. proposto da: PELLICIOLI FEDERICO, rappresentato e difeso dall’avvocato SCAGLIA GIONA; -ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – nonchè contro PREFETTURA BERGAMO; -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BERGAMO n. 1676/2021 , depositata il 29/09/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2025dal Consigliere CRISTINA AMATO. FATTI DI CAUSA Federico Pellicioli propone, sulla base di un unico motivo, ricorso per cassazione contro la sentenza n. 1676/2021 del Tribunale di Bergamo che, quale giudice di rinvio a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione, ha respinto il suo appello contro la sentenza di primo grado (Giudice di Pace di Bergamo depositata il 30.9.2015), confermando così “l’ordinanza prefettizia datata 28.5.2014”.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si deduce inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 2 legge n. 386/90 in relazione all’art. 8 della stessa legge ed al principio della par condicio creditorum che governa le procedure concorsuali,come la procedura di concordato preventivo. Il ricorrente lamenta di non avere potuto avvalersi dellaprocedura ex art. 8 legge n. 386/1990, c.d. pagamento tardivo dell'assegno, a causa del fatto che la società emittente aveva nel frattempo già presentato domanda di ammissione al concordato preventivo e, quindi, non poteva provvedere a tale pagamento nemmeno con l'autorizzazione del giudice, come prescrive l'art. 182 - quinquies , comma 4, legge fallimentare (il quale contempla la possibilità in corso di procedura concorsuale di richiedere l'autorizzazione al giudice per il pagamento di un assegno «solo nel caso di crediti anteriori che siano essenziali alla prosecuzione dell'attività e funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori»).

Ne consegue l’errata statuizione del giudice di appello nella parte in cui ha ritenuto che l’ammissione al concordato preventivo della Finalba Store s.r.l.non sia invocabile come fatto scusabile. Sul punto, rileva il ricorrente che il pagamento tardivo, per previsione di legge, prescinde dalla scusabilità dell’errore o dalla condotta del soggetto traente: che il fatto sia scusabile o meno non rileva in quanto occorre solo verificare se il traente/sanzionato ha avuto o meno la possibilità di pagare l'assegno nei 60 giorni successivi alla presentazione all'incasso.

Rispetto a questa verifica, il Tribunale ha trascurato di considerare che, nel caso di specie, la società della quale il Pelliccioli era rappresentante aveva già presentato domanda di ammissione al concordato preventivo al tempo della presentazione dell’assegno all’incasso, e che la portata dell’art. 182-quinquies è nel senso di far prevalere la procedura concorsuale sulla possibilità di un pagamento tardivo. Dall'impossibilità del soggetto interessato ad accedere alla procedura - concessagli dalla legge (art. 8 l. n. 386/1990) - del pagamento tardivo dell'assegno, discende che il traente non doveva essere sanzionato con l'ordinanza-ingiunzione del prefetto di Bergamo.

Il ricorso è inammissibile per mancata esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. , come espressamenteeccepito in controricorso. La norma menzionata - secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa -non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, bensì mira a consentire a questa Corte di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (ex multis:

Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10479 del22.04.2025; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1352 del 12/01/2024, Rv. 669797 - 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 7186 del 04/03/2022, Rv. 664245 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 22575 del 10/09/2019, Rv. 655112 – 01 ; Sez. 5, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018, Rv. 651277 -01 ; Cass., Sez. 6 - 3, 3/2/2015, n. 1926 ). Ilricorso in esame non si conforma ai suddetti principi, perché dalla sua letturanon è dato c omprendere quale fosse la vicenda processuale, quali fossero i motivi di opposizione “ all’ordinanza prefettizia ” , quali fossero le decisioni dei giudici di merito. non essendo sufficienti gli stralci isolati riportati alle pagg.3 e 5.

Insomma, il ricorso, contenente in sostanza solo l’illustrazione del motivo, dà letteralmente per scontata la conoscenza, da parte del Collegio, di tutti gli elementi salientiper svolgere il doveroso scrutinio di legittimità, pretendendo in tal modo una acquisizione degli stessi aliunde, mentre invece essodeve consentire alla Corte di comprendere direttamente i fatti di causa (v. cass. n. 29093/2018; 7186/2022). L’inammissibilità è dunque inevitabile conconseguente addebito di spese al soccombente. Vadato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara ilricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 800,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n