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Decreto — n. 24786/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24786/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24786/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22408/2023 R.G. proposto da: COSTANTINO LUCIA ANNA, elettivamente domiciliata in Pescara viale G. D'Annunzio 24, presso lo studio dell’avvocato BASILE CRISTIANO (BSLCST73P09C351J) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro LANZILLOTTI BENITO, elettivamente domiciliato in CALCIANO VIA PIANO SAN GIACOMO N. 28, presso lo studio dell’avvocato BAMUNDO MARIA (BMNMRA69R62B391I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro DE VITO SILVIA, VENIERI FRANCA -intimate- Numero registro generale 22408/2023 Numero sezionale 859/2025 Numero di raccolta generale 24786/2025 Data pubblicazione 08/09/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1329/2023 depositata il 15/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24786/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 22408/2023 R.G. proposto da: COSTANTINO LUCIA ANNA, elettivamente domiciliata in Pescara viale G. D'Annunzio 24, presso lo studio dell’avvocato BASILE CRISTIANO (BSLCST73P09C351J) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro LANZILLOTTI BENITO, elettivamente domiciliato in CALCIANO VIA PIANO SAN GIACOMO N. 28, presso lo studio dell’avvocato BAMUNDO MARIA (BMNMRA69R62B391I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro DE VITO SILVIA, VENIERI FRANCA -intimate- Numero registro generale 22408/2023 Numero sezionale 859/2025 Numero di raccolta generale 24786/2025 Data pubblicazione 08/09/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1329/2023 depositata il 15/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese notifica tardiva dei difetti intimazione di pagamento dilazione di pagamento corretta notificazione pagamento a rate

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22408/2023 R.G. proposto da: COSTANTINO LUCIA ANNA, elettivamente domiciliata in Pescara viale G. D'Annunzio 24, presso lo studio dell’avvocato BASILE CRISTIANO (BSLCST73P09C351J) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro LANZILLOTTI BENITO, elettivamente domiciliato in CALCIANO VIA PIANO SAN GIACOMO N. 28, presso lo studio dell’avvocato BAMUNDO MARIA (BMNMRA69R62B391I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro DE VITO SILVIA, VENIERI FRANCA -intimate- Numero registro generale 22408/2023 Numero sezionale 859/2025 Numero di raccolta generale 24786/2025 Data pubblicazione 08/09/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1329/2023 depositata il 15/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 04/09/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 22408/2023 Numero sezionale 859/2025 Numero di raccolta generale 24786/2025 Data pubblicazione 08/09/2025