Decreto — n. 24736/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5265/2025 R.G. proposto da: GENEROSO ALFONSO, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Malasoma. - ricorrente - Contro COMUNE DI SIENA, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Bianchini. -controricorrente- avverso la sentenza n. 802/2024 emessa dal Tribunale di Siena il 19/11/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 24736/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 5265/2025 Numero sezionale 858/2025 Numero di raccolta generale 24736/2025 Data pubblicazione 08/09/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5265/2025 R.G. proposto da: GENEROSO ALFONSO, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Malasoma. - ricorrente - Contro COMUNE DI SIENA, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Bianchini. -controricorrente- avverso la sentenza n. 802/2024 emessa dal Tribunale di Siena il 19/11/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 5265/2025 Numero sezionale 858/2025 Numero di raccolta generale 24736/2025 Data pubblicazione 08/09/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/09/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 5265/2025 Numero sezionale 858/2025 Numero di raccolta generale 24736/2025 Data pubblicazione 08/09/2025