Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the case extinguished and awarding costs to the respondent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within 40 days of the proposed judgment. The appellant, Costruzioni Impianti Srl, did not respond to the court's proposal to define the case, while the respondent, Cocif Soc. Coop., argued for the dismissal of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a ruling on a proposed judgment within the statutory period results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished, with costs awarded to the respondent.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis c.p.c. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 898/2025 R.G. proposto da: COSTRUZIONI IMPIANTI SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato ESPOSITO ANTONIO -ricorrente- contro "COCIF SOCIETA' COOPERATIVA" IN SIGLA "COCIF SOC. COOP.", rappresentata e difesa dall’avvocato RAVAGLI FABRIZIO unitamente all'avvocato GIPPONE PAOLO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1942/2024 depositata il 15/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 898/2025 Numero sezionale 842/2025 Numero di raccolta generale 24454/2025 Data pubblicazione 03/09/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 01/09/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 898/2025 Numero sezionale 842/2025 Numero di raccolta generale 24454/2025 Data pubblicazione 03/09/2025