Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24406/2025 — snciv Generato dall'IA

Consumer law prevails over lawyer's fee jurisdiction; Livorno court is competent due to consumer's residence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24406/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the Court of Appeal of Florence incompetent, ruling that the Tribunal of Livorno is the proper forum. Although the lawyer argued that the appellate court was competent because it heard the final appeal, the court held that consumer protection rules mandate jurisdiction based on the consumer's residence. Consequently, the negative conflict of jurisdiction was resolved in favor of the Tribunal of Livorno.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 33 Codice del Consumo; Art. 14 D.Lgs. 150/2011: The inderogable jurisdiction of the consumer's residence under consumer protection law prevails over the functional jurisdiction of the court where the lawyer performed services.

Parole chiave

Generato dall'IA
consumer protection law incompetence of court jurisdiction by residence negative conflict of jurisdiction lawyer's professional fees territorial competence Code of Consumer Protection onorario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 33 Codice del Consumo
150/2011, in accoglimento della eccezione formulata dall'opponente ha rilevato il proprio difetto di competenza per territorio inderogabile, dovendosi applicare il codice del consumo, art. 33, in quanto l'opponente era lavoratore dipendente e aveva la propria residenza in Livorno.
Art. 14 del d.lgs. 150/2011
Il Tribunale di Torino, disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011, in accoglimento della eccezione formulata dall'opponente ha rilevato il proprio difetto di competenza per territorio inderogabile, dovendosi applicare il codice del consumo, art.
Art. 47 c.p.c.
Francesco Malfarà ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’ultimo comma dell’ art. 47 c.p.c. Il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale Aldo Ceniccola, ha depositato conclusioni scritte, nelle quale chiede alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Livorno.
art. 47 c.p
Francesco Malfarà ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’ultimo comma dell’ art. 47 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 32216 del 2022
Cass. n. 3241/2024
in tal senso, da ultimo, Cass. n. 3241/2024).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

02/ 2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul RICORSO PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA D’UFFICIO, iscritto al n.15826/2024 R.G. , solleva to da CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, con ordinanza n. 1287 del 16/07/2024 , resa nel processo r.g.n. 1830/2023 riassunto da: MALFARA' FRANCESCO, rappresentato e difeso da sé stesso e dall’avvocato MACCARIO GIOANNAS BARBARA -resistente- contro BIAGI LUCA -intimato- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/02/2025dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. L'avvocato Francesco Malfarà ha ottenuto dal Tribunale di Torino un decreto che ha ingiunto a Lucca Biagi il pagamento di euro 6.618,27, a titolo di onorari per l'assistenza professionale fornita all'ingiunto in relazione a un giudizio d'appello che si è svolto presso la Corte d'appello di Firenze, sezione lavoro.

Biagi ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e ha anzitutto eccepito l’incompetenza del giudice adito. Il Tribunale di Torino, disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011, in accoglimento della eccezione formulata dall'opponente ha rilevato il proprio difetto di competenza per territorio inderogabile, dovendosi applicare il codice del consumo, art. 33, in quanto l'opponente era lavoratore dipendente e aveva la propria residenza in Livorno. Il Tribunale di Torino ha quindi dichiarato la propria incompetenza, indicando come competente la Corte d'appello di Firenze.

2. Il processo è stato riassunto da Malfarà davanti alla Corte d'appello di Firenze. Biagi, pur non avendo impugnato per regolamento di competenza l'ordinanza, si è costituito in riassunzione invitando la Corte d'appello a sollevare il conflitto di competenza per territorio, in quanto giudice competente sarebbe il Tribunale di Livorno.

3. Con ordinanza depositata il 16 luglio 2024, la Corte d'appello di Firenze ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di competenza, ritenendo errata l'indicazione del Tribunale di Torino, essendo il diverso foro di Livorno di residenza del consumatore quello competente in riassunzione: secondo la giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione il criterio della competenza funzionale dell'ufficio del giudice davanti al quale si è celebrato il giudizio in cui il cliente consumatore è stato assistito dal difensore cede davanti alla prevalenza del foro inderogabile di residenza del consumatore.

Francesco Malfarà ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’ultimo comma dell’ art. 47 c.p.c. Il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale Aldo Ceniccola, ha depositato conclusioni scritte, nelle quale chiede alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Livorno. CONSIDERATO CHE La competenza va radicata innanzi al Tribunale di Livorno, come correttamente evidenziato nell'ordinanza in oggetto. Il fatto che la Corte d’appello di Firenze sia il giudice di merito che ha conosciuto per ultimo la causa, ed è competente a conoscere dei gravami proposti avverso le sentenze del Tribunale di Livorno, non rende la Corte di appello foro del consumatore: quest'ultimo, infatti, ̀ quello individuato in base alla residenza o domicilio del consumatore e, dunque, nella specie si tratta del Tribunale di Livorno.

Come osservato nell'ordinanza di questa Corte n. 32216 del 2022 (richiamata dalla Corte d’appello), il fatto che le sentenze del Tribunale (di Livorno) siano appellabili innanzi alla Corte d’appello (di Firenze) non assume alcuna rilevanza ai fini dell’individuazione del foro del consumatore, che rimane ancorato alla residenza o domicilio effettivo dello stesso e va individuato nel Tribunale territorialmente competente. Nella memoria difensiva, Malfarà eccepisce che nel caso in esame è stato disposto il mutamento del rito e trova applicazione l’art. 14 del d.lgs., il cui comma secondo prescrive che “̀ competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera”.

Va al riguardo ricordato che la competenza di cui all’art. 33, comma secondo, lettera u) del codice del consumo ̀ inderogabile e prevale su ogni altro criterio, compreso quello di cui al citato art. 14 (v. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 3241/2024). Non vi è luogo a provvedere in ordine allespese processuali, trattandosi di regolamentodi competenza sollevato d'ufficio. P.Q.M La Corte dichiar