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Ordinanza — n. 24404/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Fincibec's claim against Ministry of Justice for unfair trial duration, overturning lower court dismissal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24404/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Fincibec's appeal against the Ministry of Justice, overturning the lower court's dismissal of the claim for equitable compensation regarding an unfair trial duration. While the lower court rejected the claim due to a change in management and the company's limited financial recovery prospects, the Cassation court held that non-pecuniary damage is a normal consequence of procedural delays for legal entities. Consequently, the court ruled that the change in administrators was irrelevant and the lower court's assessment of the company's financial situation was erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 2 della legge 89/2001; Art. 6 CEDU: The non-pecuniary damage suffered by legal entities due to the unfair length of proceedings is a normal consequence of the violation of the right to a reasonable duration, rendering the specific psychological suffering of changed administrators irrelevant.

Parole chiave

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equa riparazione durata ragionevole processo danno non patrimoniale persone giuridiche Corte di Cassazione legge 89/2001 Ministero della Giustizia sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 2 della legge 89/2001
Il secondo motivo lamenta violazione e/o mancata applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge 89/2001, in relazione agli artt.
Art. 6 CEDU
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., sentenze n. 13986/2013
Cass., sentenze n. 322/2016
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22976/2023 R.G. proposto da FINCIBECs.p.a., elettivamente domiciliata in R OMA, VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, presso lo studio degli avvocat i FERRARA ALESSANDRO e FERRARO MASSIMO che l a rappresenta no e difendono; -ricorrente- contro MINISTERO DI GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA DEI PORTOGHESI12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di SALERNOdepositatoi l 22/06/2023 , n. 525/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Fincibecs.p.a. ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno depositato il 22 giugno 2023, che in sede di opposizione ha rigettato le domande di equa riparazione fatte valere dalla ricorrente e da Novarreda s.r.l. Fincibec e Novarreda avevano proposto opposizione contro il decreto monocratico che aveva accolto la domanda di equa riparazione di Novarreda, condannando il Ministero della giustizia a pagare euro 1.200, e rigettato la domanda di Fincibec.

In relazione alla domanda di Fincibec la Corte d’appello ha ritenuto applicabile il precedente orientamento di questa Corte, secondo il quale non rileva l’eventuale disagio psichico del socio o dell’amministratore della società trattandosi di un soggetto diverso dalla parte che è soltanto la società, quale centro autonomo di imputazione di diritti e di doveri, diritti che nel caso in esame non è provato che potessero essere messi significativamente in pericolo a fronte della “consistenza dei soggetti istanti”. La Corte d’appello ha poi ritenuto che, quantomeno nei confronti di Fincibec, anche seguendo la più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui anche per le persone giuridiche può essere ravvisato un danno non patrimoniale inteso come danno morale soggettivo a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri, nel caso in esame tale patema non si è protratto per un congruo periodo di tempo a causa della limitata permanenza nella carica dei rappresentanti dell’ente.

Infine, ancora in relazione a Fincibec, la Corte d’appello ha osservato come fosse documentalmente riscontrato che la stessa, vantante un capitale sociale di euro 5.000.000, agiva nella procedura fallimentare per il recupero di un credito chirografario pari appena allo 0,2866802% del capitale sociale. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia. Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dal controricorrente. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi:

1. Il primo motivo denuncia violazione e/o mancata applicazione degli artt. 2, legge 89/2001, 75, 77 e 78 c.p.c., 2056 e 2059 c.c. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e 6, paragrafo 1, della CEDU: prima del 2003 la Corte di cassazione riteneva inammissibile il riconoscimento del danno non patrimoniale in favore degli enti, ma a partire dal 2004, a fronte della “spinta” della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’orientamento è stato rivisitato e si è affermato che pregiudicate dall’eccessiva durata del processo sono le persone fisiche che ricoprono gli uffici negli enti ovvero ne sono membri; la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che l’indennizzo sia precluso in favore delle persone giuridiche che abbiano mutato la carica dei rappresentanti legali dell’ente con violazione del principio di effettività e si è posta in contrasto con quanto affermato dalla Corte di cassazione.

2. Il secondo motivo lamenta violazione e/o mancata applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge 89/2001, in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU, 24 e 111 Cost.: il decreto impugnato è poi erroneo laddove ha escluso la possibilità di ottenere l’indennizzo stante la consistenza del patrimonio e del capitale sociale da un lato e dell’entità del credito insinuato al passivo fallimentare dall’altro lato.

3. Il terzo motivo contesta violazione e/o mancata applicazione dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera a) della legge 89/2001 per motivazione apparente e arbitraria, laddove la Corte d’appello ha affermato che nel corso della procedura fallimentare, e ben prima che la stessa avesse oltrepassato una durata ragionevole, doveva essere stato subito evidente che non poteva esserci alcuna seria aspettativa di soddisfazione dei crediti chirografari vantati dalla ricorrente. Il primo motivo è fondato. Secondo l’attuale orientamento di questa Corte, come riconosciuto dalla Corte d’appello, “in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è - tenuto conto dell'orientamento in proposito maturato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo - conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri”.

Ciò rende superflua - ha ancora affermato questa Corte – “la valutazione circa la concreta e puntuale sofferenza di amministratori e preposti nel corso del giudizio presupposto perché tali soggetti non potevano che essere interessati, in quanto organi rappresentativi ed esecutivi della società, alla sollecita trattazione del giudizio” (Cass., sentenze n. 13986/2013 e n. 322/2016). Il che rende irrilevante, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte d’appello nel decreto impugnato, che vi sia stato un avvicendamento nella carica di amministratore della società ricorrente.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo e del terzo motivo. Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno, che provvederà pure in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri motivi di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Salerno in diversa c