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Ordinanza — n. 24375/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects a procedural error regarding litigation costs allocation in a will nullity case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24375/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation corrected a material error in its own order regarding the allocation of litigation costs. Although the appeal against the will's nullity was dismissed, the lower court failed to order the appellant to pay the opposing parties' legal fees. The Court ruled that costs must follow the principle of loser-pays and ordered the appellant to reimburse the controricorrenti for their expenses and attorney fees.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 380-bis.2 c.p.c.: When a cassation order contains a material error in the liquidation of costs contrary to the established procedural outcome, the Court must correct the omission to ensure the loser bears the expenses.

Parole chiave

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material error correction litigation costs allocation loser pays principle controricorso expenses cassation order amendment testamento olografo esame grafologico inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.
Art. 380-bis.2 c.p.c.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.
art. 606 c.c
e non l’impugnazione ai sensi dell’art. 606 c.c.
art. 214 c.p
La Corte d’Appello, con sentenza del 2018, rigettò l’appello, ritenendo che non fosse necessaria l’impugnazione del testamento con querela di falso ma il disconoscimento ex art. 214 c.p.c.
art. 83 cod. proc. civ
Sul punto va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite con sentenza del 9.12.2022, secondo cui, a seguito della riforma dell'art. 83 cod. proc. civ.
art. 365 cod. proc. civ
141 del 1997), il requisito della specialità della procura, quale condizione per la proposizione del ricorso per cassazione del controricorso e degli atti equiparati - richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ.
art. 215 c.p
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge dell’art. 215 c.p.c.
art. 2702 c.c
e dell'art. 2702 c.c., in relazione all’art.
art. 2697 c.c
Con il sesto motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge dell’art. 2697 c.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10536/2019 R.G. proposto da PARISI GIANVITO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PESCA MARIO (PSCMRA64L17G121R) -ricorrente- contro PARISI ELSA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIZZUTI PASQUALE (PZZPQL57P09F481T) -controricorrente- nonchè PARISI MARIA, PARISI PASQUALE, MANDIA GIUSEPPE, ELIA ANGELO, PARISI ELISA, PARISI ROSETTA, ELIA ALBERTA, ELIA LESINA, EREDI PARISI MARIA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1940/2018 depositata il 17/12/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il ricorso trae origine dalla domanda con cui Parisi Vincenzo, Maria Parisi, Alberta Elia, Angelo Elia, Lesina Elia, Elisa Parisi e Rosetta Parisi chiesero al Tribunale di Salerno accertarsi la nullità del testamento olografo, pubblicato il 13/8/2008, con il quale Parisi Vincenzo aveva nominato eredi universali Mandia Giuseppe, Parisi Pasquale e Parisi Gianvito. Gli attori dedusserol’alterazione della scheda testamentaria perché contenente aggiunte con riferimento ai nominativi degli eredi universali.

Fu disposta CTU, che accertò la falsità del testamento, evidenziando la presenza di due differenti grafie apposte in momenti diversi. Il Tribunale di Salerno con sentenza del 2015, aderendo alle conclusioni della CTU, accolse la domanda. Avverso tale sentenza Parisi Gianvito propose appello innanzi alla Corte di appello di Salerno, deducendo che l’unico strumento idoneo a contestare la genuinità del testamento olografo fosse la querela di falso ex artt. 221 e ss. c.p.c. e non l’impugnazione ai sensi dell’art. 606 c.c. La Corte d’Appello, con sentenza del 2018, rigettò l’appello, ritenendo che non fosse necessaria l’impugnazione del testamento con querela di falso ma il disconoscimento ex art. 214 c.p.c.

La Corte d’appello aderì alle conclusioni a CTU, che aveva acclarato la presenza di due differenti grafie nel testamento impugnato apposte in momenti diversi, evidenziando come anche le scritte originarie, oltre a quelle aggiuntive, fossero incompatibili con la grafia di una persona di novantadue anni e, per tale ragione, non erano attribuibili al de cuius. Avverso la sentenza della Corte d’appello Gianvito Parisi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. Elsa Parisi, Crispino Parisi, Alberta Elia, Angelo Elia, Lesina Elia, Elisa Parisi e Rosetta Parisi hanno resistito con controricorso.

Pasquale Parisi e Mandia Giuseppe sono rimasti intimati. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, la parte ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE Deve essere, in primo luogo, rigettata l’eccezione di inammissibilità del controricorso per vizio della procura, perché rilasciata su foglio separato privo di data e dell’indicazione del provvedimento che si intendeva impugnare.

Sul punto va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite con sentenza del 9.12.2022, secondo cui, a seguito della riforma dell'art. 83 cod. proc. civ. (L. n. 141 del 1997), il requisito della specialità della procura, quale condizione per la proposizione del ricorso per cassazione del controricorso e degli atti equiparati - richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ. - è integrato dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è del tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso.

Pertanto, la procura si deve considerare conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione. Nel caso di specie, la procura, sia pur rilasciata su foglio separato, priva di data e dell’indicazione e del provvedimento impugnato, è congiunta al controricorso e notificata unitamente al medesimo. Il controricorso è stato ritualmente depositato il 17.5.2019, entro venti giorni dalla notifica sicché va rigettata l’eccezione di inammissibilità anche sotto questo profilo.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.214 c.p.c. e 215 c.p.c.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che non fosse necessaria la querela di falso per contestare l ’autenticità del testamento olografo ma il mero disconoscimento della scrittura. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite, con sentenza N. 12307/2015 hanno chiarito che lo strumento idoneo a contestare l’autenticità di un testamento olografo non è né il disconoscimento della scrittura privata, né la querela di falso, ma è l’azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando sulla parte che la propone l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.

Le Sezioni Unite hanno in tale pronuncia ritenuto inadeguato, al fine si superare l'efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento che la proposizione di querela di falso, prescegliendo, all'uopo, la terza via predicativa della necessità di proporre, appunto, un'azione di accertamento negativo della falsità della scheda testamentaria. Nel caso di specie, gli attori avevano proposto domanda volta ad accertare la nullità del testamento olografo perché apocrif o , proponendo un’azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura dal de cuius e non un mero disconoscimento dell’autenticità della scrittura come di pugno del testatore.

Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo statuito su una domanda diversa rispetto a quella formulata; secondo la prospettazione del ricorrente, la Corte d’appello avrebbe dichiarato la nullità dell’intero testamento, sebbene la domanda di nullità fosse limitata alle sole parti aggiunte da terzi nella scheda testamentaria. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge dell’art. 215 c.p.c. e dell'art. 2702 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione del principio del riconoscimento tacito della scrittura privata, in quanto essendo state contestate solo alcune parti del testamento olografo, il resto della scheda testamentaria avrebbe dovuto essere considerato tacitamente riconosciuto ex art. 215 c.p.c.

I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili perché configurano vizi della sentenza di primo grado che non hanno formato oggetto di censura in appello. Dall’esame dell’atto d’appello, consentito in ragione del vizio dedotto, che integra un error in procedendo, risulta che il vizio di ultratrapetizione non venne dedotto, ma il gravame riguardò il merito della causa. In particolare, il ricorrente si limitò a contestare le risultanze della CTU, senza, però dolersi della circostanza che la dichiarazione di nullità da parte del primo giudice aveva riguardato l’intero testamento e non solo le parti aggiunte.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 587, 602, 606, 1367, 2697, 2729 c.c., dei principi in materia di conservazione degli atti di ultima volontà, nonché degli artt. 61, 62, 115, 116 e 191 c.p.c., con riferimento alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di individuazione del requisito dell’autografia del testamento olografo. Si sostiene che la Corte di Appello abbia erroneamente valutato le risultanze della CTU in quanto non vi sarebbe stato alcun difetto di olografia, non costituendo le parti aggiunte integrazioni del testamento, poiché apposte non durante la redazione dello stesso, ma successivamente.

Tali aggiunte non avrebbero inficiato la volontà originaria del testatore, essendo intervenute in un momento successivo alla redazione e, a sostegno di tale tesi, il ricorrente richiama i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il testamento olografo alterato da terzi può conservare il suo valore quando l'alterazione non sia tale da impedire la individuazione della originaria, genuina volontà del testatore a condizione che l'azione del terzo si sia svolta durante la confezione del testamento. Con il quinto motivo mezzo, si denuncia la violazione di legge degli artt. 61, 62 c.p.c. e 132, comma 1, n.4 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di esaminare l’eccezione sollevata dall’appellante relativa alla motivazione della sentenza di primo grado, che si sarebbe limitata a recepire in modo acritico le risultanze della CTU, senza fornire una motivazione adeguata.

I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili perché censurano l’apprezzamento della Corte di merito in ordine alle risultanze della CTU, che ha accertato come nel testamento olografo fossero presenti due differenti grafie apposte in momenti diversi, che il testo era stato manipolato e che l’immagine grafica del testo originario era incompatibile con la grafia di un soggetto di novantadue anni. Si tratta di motivazione che, sia pur nella sua sintesi, spiega le ragioni per le quali il testamento è stato ritenuto apocrifo, aderendo alle conclusioni del CTU, con motivazione che supera il minimo costituzionale previsto dall’art.132 c.p.c. (Cass.

Sez. Un. NN.8054e 8053 del 2014). Con il sesto motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per non avere gli attori dimostrato la propria legittimazione ad agire, subentrando nella posizione del defunto titolare del diritto, in quanto non avrebbero provato il decesso della parte originaria, né la loro qualità di eredi. Anche questo motivo è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede (Cass. civ., 18 aprile 2024, n. 10519;

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13738 del 27/06/2005, Rv. 581423; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1484 del 10/02/1995, Rv. 490370 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2506 del 06/10/1973, Rv. 365944). Nel caso di specie, gli attori hanno dimostrato la propria legitimatio ad causam, allegando il certificato di morte di Parisi Vincenzo, per provare il decesso dell’originario titolare del diritto fatto valere in giudizio ed hanno allegato gli atti dello stato civile da cui desumere il rapporto di parentela con il de cuius , che legittima alla successione ex 565 e ss c.c. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato.

Non deve provvedersi sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 12 marzo 2025. Il Presidente Felice Manna LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta da Aldo Carrato - Presidente - Giuseppe Tedesco - Consigliere - R.G.N. 17839/2025 Vincenzo Picaro - Consigliere - Giuseppe Fortunato - Consigliere - CC – 18/11/2025 Valeria Pirari - Consigliere rel. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17839/2025 R.G. proposto da PARISI ELSA, PARISI CRISPINO, PARISI GIULIA, ELIA ALBERTA, ELIA ANGELO, ELIA LESINA, PARISI ELISAe PARISI ROSETTA, rappresentati e difesi dall’avv.

Pasquale Pizzuti, con indicazione di domicilio digitale; -ricorrenti- contro PARISI GIANVITO, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Pesca , con indicazione di domicilio digitale; –controricorrente – nonché PARISI PASQUALE e MANDIA GIUSEPPE; -intimati– per la correzione di errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte di cassazione n. 24375/2025, pubblicata il2/9/2025; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2025 dalCons. Valeria Pirari; Rilevato che: Oggetto: correzione errore materiale 1.

Con ordinanza di questa Corte n. 24375/2025, pubblicata in data 2/9/2025, è stato rigettato il ricorso per cassazione proposto da Parisi Gianvito avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1940/2018, con la quale era stata conferma ta la pronuncia del Tribunale di Salerno, con cui era stata dichiarata la nullità del testamento olografo di Parisi Vincenzo siccome apocrifo. I controricorrenti Parisi Elsa, Parisi Crispino, Parisi Giulia, Elia Alberta, Elia Angelo, Elia L esina, Parisi Elisa e Parisi Rosetta hanno chiesto la correzione della suddetta ordinanza nella parte in cui ha ritenuto che non si dovesse provvedere alla regolamentazione delle spese in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati, pur dando atto –v. pag. 3 della richiamata ordinanza n. 24375/2025 (e come, in effetti, risultante dagli atti di causa)- che gli stessi (coincidenti con gli odierni istanti, nel mentre erano rimasti effettivamente intimati i soli Parisi Pasquale e Mandia Giuseppe) si erano, invece, regolarmente costituiti con controricorso(depositando anche memoria illustrativa), col quale avevano sostenuto l'infondatezza del ricorso principale e la correttezza del provvedimento impugnato.

Parisi Gianvito ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità del procedimento aperto d’ufficio, in quanto dal decreto notificatogli, con il quale era stata fissata l’udienza del 18/11/2025, ore 10, e nominato il consigliere relatore, non era possibile evincere quale fosse l’errore materiale da correggere. Con riguardo al suddetto rilievo, ritiene il collegio che, contrariamente a quanto asserito, l’apertura del procedimento di correzione materiale promosso dagli odierni ricorrenti e la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza ad opera della cancelleria di questa Corte consentissero al Parisi Gianvito di accedere al fascicolo telematico e di visualizzare il ricorso di correzione di errore materiale ivi depositato (così potendone conoscere il contenuto e, quindi, la ragione dell’invocata correzione), con la conseguenza che non ricorre la causa di inammissibilità da quest’ultimoeccepita.

Ciò premesso, si rileva la sussistenza delle condizioni per disporre l’invocata correzione. Risulta, come già precedentemente evidenziato, dalla parte dell’ordinanza afferente ai “fatti di causa” che Parisi Elsa, Parisi Crispino, Elia Alberta, Elia Angelo, Elia Lesina, Parisi Elisa e Parisi Rosetta avevano resistito con controricorso al ricorso proposto da Parisi Gianvito, mentre – come già precisato -erano rimasti intimati i soli Pasquale Parisi e Mandia Giuseppe. Indipendentemente, dunque, dall’intestazione dell’ordinanza, che indica le medesime parti, a eccezione di Parisi Elsa, come intimate, è evidente che, una volta rigettato il ricorso, sarebbe stato necessario regolare le spese, che conseguono ex lege , secondo il criterio della soccombenza, e condannare, dunque, il ricorrente alla rifusione delle stesse in favore dei controricorrenti.

L’omessa liquidazione delle spese sul presupposto del mancato svolgimento di attività difensiva, contrariamente alla precedente descrizione dell’andamento del processo nel quale si dà conto del contrario, costituisce dunque un chiaro errore materiale che comporta l’accoglimento della formulata istanza di correzione (con quantificazione delle spese e compensi in considerazione delle attività svolte dai controricorrenti e delle tariffe professionali temporalmente vigenti, con attribuzione al loro difensore per dichiarato anticipo). In ragione di ciò, va modificata sia la motivazione dell’ordinanza, sostituendo alla pag. 7, righi 26 e 27, alla dicitura «Non deve provvedersi sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva», quella affermante che « le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente», sia la parte del dispositivo, aggiungendo, alla pag. 8, dopo il periodo “rigetta il ricorso”, la frase «Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario», che ne aveva fatto richiesta.

P.Q.M.

La Corte corregge l’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 24375/2025, pubblicata il 2/9/2025, disponendo che alla pag. 7, righi 26 e 27 della motivazione, sia sostituita la dicitura «Non deve provvedersi sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva», con quella affermante che « le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente», e che, alla pag. 8, sia aggiunta al dispositivo, dopo le parole «rigetta il ricorso», la seguente frase: «Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario». Manda alla cancelleria per i conseguenti