Cassation Court rules that omissive administrative violations must be opposed at the court of the place where the duty should have been performed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ruled that the Tribunal of Messina has exclusive jurisdiction over the opposition to administrative sanctions regarding omissive violations. The lower court incorrectly assigned jurisdiction to Barcelona Pozzo di Gotto based on the location of the animals' discovery, while the appellant argued the violation occurred at the farms where diagnostic tests were omitted. The Supreme Court established that for omissive infractions, the competent court is the one located where the required conduct should have taken place, thereby correcting the territorial jurisdiction to Messina.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.Lgs. n. 150/2011; For omissive administrative violations, the competent court is the one located where the required conduct should have been performed, not where the violation was discovered.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d'ufficio proposto dal TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO con ordinanza depositata il 09/10/2024, iscritta al n. 268/2024 R.G. , nel procedimento pendente tra: FERRARA SEBASTIANA, RAPPRESENTATA e difesa dall’avvocato Gabriella Regalbuto; contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carmela Puglisi; -intimata - lette le conclusioni scritte depositate dal Procuratore Generale , nella persona del dott. STEFANO PEPE, che si è espresso nel senso del rigetto dell’istanza; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE:
1. Con ricorso depositato il 19 ottobre 2023 davanti al Tribunale di Patti,Sebastiana Ferrara proponeva opposizione avverso le ordinanze- ingiunzione n. 440/2023 e n. 441/2023 del 2 settembre 2023 con le quali l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina le aveva ingiunto, in ciascuna di esse,il pagamento della somma di €. 3.112,74 . ASebastiana Ferrara e ra stat a contestat a la violazione dell’art. 1, comma 8, D.A. Regione Sicilia n. 02090 del 6 novembre 2013 sanzionato dall’art. 16, comma 1, D. Lgs. n. 196/1999, per non aver ottemperato all’obbligo di sottoporre i bovini - facenti parte d i due aziende zootecni che sit e nel Comune di Roccella Valdemone e nel Comune di Francavilla di Sicilia,delle quali la Ferrara è titolare - ad accertamento diagnostico nei trenta giorni precedenti lo spostamento degli animali per transumanza, con esitofavorevole nei confronti della tubercolosi, brucellosi e leucosi.
2. Con ordinanza del 27 gennaio 2024, il Tribunale di Patti dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in quanto «le ordinanze ingiunzione impugnate sono state emesse sulla base di presunti illeciti amministrativi commessi in Montalbano Elicona, località Milone». 2.1. Con ricorso depositato il 1° marzo 2024 , l ’opponente riassumeva il giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Alla prima udienza dell’8 ottobre 2024 la causa veniva assunta in decisione. 2.2. Con decreto n. 7166 del 09.10.2024, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha chiesto d’ufficio, ex art . 45 cod. proc. civ, il regolamento di competenza.
Osserva il giudice rimettente cheil Tribunale di Patti, nel dichiarare correttamente la propria incompetenza per territorio, ha tuttavia erroneamente indicato, quale giudice competente per territorio, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, laddove invece l’art. 6 D. Lgs. n. 150/2011 dispone che «l’opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione». Sostiene a tal proposito il Tribunale di Barcellona P.G. che la violazione non riguarda la transumanza, ma la condotta omissiva della ricorrente in ordine ai dovuti accertamenti da compiere prima dello spostamento dei bovini: ne consegue che la trasgressione contestata non è stata commessa al momento dell’accertamento espletato in Montalbano Elicona (luogo in cui sono stati rinvenuti i bovini), ma in un momento precedente allo spostamento degli animali, i quali fanno capo alledue aziende zootecniche site in Roccella Valdemone e Francavilla di Sicilia.
Sìche – conclude il giudice rimettente - la competenza per territorio non può che individuarsi in capo al Tribunale di Messina. CONSIDERATO CHE:
1. Il regolamento di competenza sollevato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto è fondato. Questa Corte ha affermato che l'opposizione avverso il verbale di contestazione, quando l'illecito sia di tipo omissivo, deve essere proposta innanzi al giudice territorialmente competente per il luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che è stata invece omessa. Sebbene il principio enunciato sia stato reso nell’ambito delle infrazioni riguardanti il Codice della Strada, esso può trovare applicazione alle violazioni di diversa natura, atteso che la sua ratio è quella di concentrare in un unico giudice la competenza a conoscere di tutte le opposizioni alle sanzioni riferite al medesimo fatto.
Pertanto, l a competenza a conoscere della relativa opposizione appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'organo accertatore al quale quei dati avrebbero dovuto essere inviati(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20988 del 06/08/2019, Rv. 655277 –01; v. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14818 del 24/06/2009, Rv. 608629 –01; conf.: Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7397 del 28/03/2014, Rv. 629996 –01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3923 del 18/02/2010, Rv. 611572 – 01, ove si aggiunge che solo di regola il luogo in cui è commessa la violazione coincide con il luogo dell'accertamento,quando non risulti diversamente). 1.2.
Pertanto, al fine di radicare la competenza del giudice chiamato a decidere sul presente giudizio rilevano, come ritenuto dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, le sedi del le Aziende dalle quali provenivano gli animali e presso le quali, prima del loro spostamento, i bovini avrebbero dovuto essere sottoposti all’accertamento di cui al D.A. Regione Sicilia citato, ossia i Comuni di Roccella Valdemone e Francavilla Sicilia; 1.3. Poiché, dunque, ai due Comuni menzionati fanno capo le due aziende zootecniche delle quali l’incolpata è titolare, e poiché essi si trovano nel circondario del Tribunale di Messina, il Collegio accoglie l’istanza di regolamento di competenza proposta d’ufficio dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gottoe dichiara la competenza per territorio di natura inderogabile del giudice del Tribunale di Messina.
2. Non occorre provvedere sulle spese del regolamento, essendo stato il regolamentoproposto ex officio. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione dichiara la competenza del Tribunale di Messina, dinanzi al quale rimette le parti con termine di legge per la