Ordinanza — n. 24232/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22609/2019 R.G. proposto da: FAVOTTO FRANCESCO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato PESCATORE VALERIO (PSCVLR74L04H501S) unitamente all'avvocato DELLE MONACHE STEFANO (DLLSFN67A21G224J); -ricorrente – contro CONSOB, rappresentata e difesa dall’avvocato RANDISI GIANFRANCO (RNDGFR65L23F158W), unitamente all'avvocato DE GAETANO POLVEROSI MARIA GIOCONDA (DGTMGC65A63H501G); -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI VENEZIA n. 102/2019,depositata il 15/01/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025dal Consigliere CRISTINA AMATO.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24232/2025 — snciv · Corte di Cassazione: FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Francesco Favotto proponeva opposizione avverso la delibera Consob n. 20034 del 21/06/2017 (come integrata da delibera n. 20058 del 06.07.2017)con cui, all'esito del procedimento disciplinato dall'art. 195, comma 5, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (‘TUF’) , l’Autorità di controllo ha applicato a suo carico, quale Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca dal 26 . 04 . 2014 al 29.10.2015, la sanzione pecuniaria di €. 50.000 ,00 per la violazione dell'art. 94 , comma 2, TUF (con riferimento alla documentazione d'offerta relativa all'emissione di obbligazioni di VB).
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22609/2019 R.G. proposto da: FAVOTTO FRANCESCO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato PESCATORE VALERIO (PSCVLR74L04H501S) unitamente all'avvocato DELLE MONACHE STEFANO (DLLSFN67A21G224J); -ricorrente – contro CONSOB, rappresentata e difesa dall’avvocato RANDISI GIANFRANCO (RNDGFR65L23F158W), unitamente all'avvocato DE GAETANO POLVEROSI MARIA GIOCONDA (DGTMGC65A63H501G); -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI VENEZIA n. 102/2019,depositata il 15/01/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025dal Consigliere CRISTINA AMATO.
FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Francesco Favotto proponeva opposizione avverso la delibera Consob n. 20034 del 21/06/2017 (come integrata da delibera n. 20058 del 06.07.2017)con cui, all'esito del procedimento disciplinato dall'art. 195, comma 5, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (‘TUF’) , l’Autorità di controllo ha applicato a suo carico, quale Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca dal 26 . 04 . 2014 al 29.10.2015, la sanzione pecuniaria di €. 50.000 ,00 per la violazione dell'art. 94 , comma 2, TUF (con riferimento alla documentazione d'offerta relativa all'emissione di obbligazioni di VB).
2. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 102/2019, riduceva l'ammontare della sanzione, rideterminandola nella somma complessiva di €. 20.000,00; dichiara va compensate fra le parti le spese di lite in ragione della metà.
3. Avverso la predetta pronunciaproponeva ricorso per cassazione Francesco Favotto, affidandolo a seimotivi. ResistevaConsob. Il ricorso veniva assegnato all'adunanza camerale del 03.04.2025. 4.In data 17.02.2025 la difesa di parte ricorrente ha deposita to in giudizio formale atto dirinuncia al ricorso, a l quale Consob ha aderito in pari data. L'atto di rinuncia al ricorso accettato da controparte soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, cod. proc. civ., sicché, a norma dell'art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione.
5. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di