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Ordinanza — n. 24216/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate court awarding first-instance costs when no specific cost objection was raised.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24216/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the award of first-instance costs because the appellants failed to specifically object to this issue during their appeal. The court held that while judges can adjust costs upon partial reform of a judgment, they can only modify costs upon confirmation if the cost issue was explicitly challenged. Consequently, the court vacated the portion of the appellate judgment ordering the appellants to pay the first-instance costs.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92, 112, 336, 343 c.p.c.; In appeals, the appellate judge may ex officio regulate costs upon partial reform, but may only modify costs upon confirmation if the cost issue was specifically objected to in the appeal.

Parole chiave

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costs regulation appellate procedure specific objection costs allocation cassation review first instance costs procedural error prestazioni compensative

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 336 c.p.c.
Art. 343 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 33412 del 19/12/2024
Cass. n. 16526 del 13/06/2024
Cass. n. 14916 del 13/07/2020
16526 del13/06/2024; Cass. n. 14916 del 13/07/2020) .
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25641/2022 R.G. proposto da WOOD BUILDING SYSTEMS SRL e BUTTO' LIANI, rappresentati e difesi dall’avvocato PULLANO CARMINE (PLLCMN61P06L070B) e domiciliati a ll’ indirizzo PEC de l difensor e iscritt o nel REGINDE; -ricorrenti- contro DI GLERIA FABRIZIO e la CANAPULO S.R.L.S. ; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 106/2022 depositata il 22/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.la srl Wood Building System e Buttò Liani ricorrono, con un unico motivo, con cui denuncia no violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 112, 336 e 343 c.p.c., per la cassazione del capo della sentenza della Corte di Appello di Trieste, n.106/2022, con il quale è stata disposta la condanna alle spese anche del primo grado del giudizio su due cause riunite per reciproci crediti tra essi ricorrenti, da un lato, e la srls Canapulo e il relativo amministratore, Fabrizio di Gleria, dall’altro.

I ricorrenti ricordano che il Tribunale di Udine, giudice di primo grado, aveva rigettato le domande di entrambe le parti ed aveva compensato per intero le spese; che essi ricorrenti avevano proposto appello, che la Canalupo e il Di Gleria avevano chiesto confermarsi la sentenza di primo grado e proposto appello incidentale condizionato; che la Corte di Appello di Trieste, con la ricordata sentenza n. 106/2022, rigettato l’appello, ha condannato essi ricorrenti non solo alle spese del grado di appello ma anche alle spese del primo grado di giudizio.

I ricorrenti evidenziano infine di avere chiesto alla Canapulo e al Di Gleria di rinunciare alle spese di primo grado e di avere per tutta risposta ricevuto atto di precetto per il relativo pagamento;

2. la Canapulo e il Di Gleria sono rimasti intimati. Considerato che: 1.il motivo di ricorso è fondato. La pronuncia della Corte, adottata d’ufficio dopo avere confermato la sentenza di primo grado, è in contrasto con quanto costantemente affermato da questa Corte secondo cui, “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appellodi procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento dellespese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso diconferma della decisione impugnata, la decisione sullespese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (v., tra altre, Cass.n. 33412 del 19/12/2024; Cass. n. 16526 del13/06/2024; Cass. n. 14916 del 13/07/2020) .

2. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con espunzione dal dispositivo della sentenza impugnata la condanna degli appellanti – odierni ricorrenti – della condanna alle spese processuali di primo grado, laddove prevede “… quanto al primo grado di giudizio in complessivi euro 7.600, di cui 120 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge e quanto al presente grado di giudizio …”.

3. L e spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito espunge dal dispositivo della sentenza impugnata, la parte di cui alleparole “… quanto al primo grado di giudizio in complessivi euro 7600, di cui 120 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge e quanto al presente grado di giudizio…”; condanna la società Canapulo e Fabrizio Di Gleria in solido a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.500,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Così deciso in R