Cassation court quashes disciplinary sanction due to failure to list committee members despite valid signatures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court accepted the appeal against a disciplinary sanction that ordered the removal of a doctor from the medical register. The appellant argued that the disciplinary commission's decision was null because it failed to list the names of all committee members, even though the document was signed by the president and the drafter. The court ruled that once the requirement for unanimous signatures was abolished, the explicit listing of members became an independent validity condition, and the omission constituted a nullity that could not be cured by subsequent documentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 47 D.P.R. 221/1950: When the law requires the explicit listing of committee members for a disciplinary decision's validity, a failure to do so constitutes a nullity, even if the document bears the signatures of the president and drafter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19292/2021 R.G. proposto da ROSSARO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MENDOLA N. 32, presso lo studio dell’avvocato PINTO GIUSEPPE POMPEO (PNTGPP72D22H501D), rappresentato e difeso dagli avvocati FORCELLA GAETANO (FRCGTN69C14C773K), PERUZZI CARLO (PRZCRL69L25G224Z); -ricorrente- contro ORDINE DEI MEDICI E CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA e PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA; -intimati- avverso DECISIONE di COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA n.21/2020 depositata i l 03/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che:
1. Paolo Rossaro ricorre, con un motivo, per la cassazione del provvedimento in epigrafe con cui la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha respinto l’impugnazione di esso ricorrente contro il provvedimento con cui la Commissione disciplinare dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Padova gli aveva irrogato la sanzione della radiazione dall’albo, in relazione a fatti per i quali era stato condannato con sentenza definitiva per reati di cui all’art.589 c.p. In particolare, la commissione centrale, a fronte delle due censure di nullità sollevate contro il provvedimento sanzionatorio dell’ordine padovano per mancanza dell’indicazione dei nomi dei componenti del collegio e per mancanza della sottoscrizione da parte di tutti i componenti del collegio, ha affermato che la seconda censura era infondata data la sufficienza della sottoscrizione del presidente e dell’estensore e ha dichiarato la prima censura assorbita;
2. l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova, il Ministero della Salute, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova sono rimasti intimati.
3. Fissata adunanza camerale al 27 giugno 2024, con ordinanza interlocutoria n. 19743 del 2024 il Collegio ritenuto necessario acquisired’ufficio il fascicolo del procedimento svoltosi davanti alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, rinviava la causa a nuovo ruolo per l’espletamento dell’adempimento. Considerato che:
1. il ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., per avere la commissione centrale dichiarato assorbita la censura sollevata in relazione alla mancata indicazione dei componenti della Commissione disciplinare dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova che avevano adottato il provvedimento sanzionatorio.
2. Il motivo è fondato e va accolto. Sono opportune due premesse. La prima secondo cui, ai fini della validità della decisione disciplinare, è sufficiente la sola sottoscrizione del presidente e dell'estensore (Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 14850/2006). La seconda attiene al dichiarato assorbimento. Vi sono due ipotesi di assorbimento: “l'assorbimento "proprio" che postula che la decisione della domandaassorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domandaassorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda rimastaassorbita; l'assorbimento "improprio" che presuppone che la decisioneassorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altrequestioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarataassorbita.
Quale che sia la forma di assorbimento, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano “sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di una omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sul punto” (Cass. n.26507 del 14/09/2023; Cass n. 12193del 22/06/2020). La decisione con cui è stato escluso il vizio di omessa sottoscrizione del provvedimento sanzionatorio per essere stato il provvedimento ritualmente firmato dal presidente e dall’estensore, non priva di interesse il motivo di impugnazione relativo alla mancata indicazione, in detto provvedimento, dei nomi dei componenti del collegio né tale decisione esclude la necessità o possibilità di provvedere sull’ulteriore motivo.
Fino a che, in base al d.P.R. 221/1950, art. 47, era stata necessaria la sottoscrizione da parte di tutti i componenti del collegio, l’indicazione dei nomi dei componenti del collegio avrebbe potuto ritenersi non necessaria. Una volta esclusa la necessità della sottoscrizione di tutti, la indicazione dei nomi dei componenti del collegio ha acquistato una rilevanza autonoma. Né la questione può dirsi superata per effetto delle dichiarazioni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, pervenute in data 25 marzo 2025, inviate unitamente al fascicolo processuale del procedimento svoltosi davanti alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, attestanti - ora, per allora - la composizione della Commissione disciplinare che emise il provvedimento sanzionatorio de quo, in quanto documentazione che oltre ad essere stata prodotta in modo irrituale (art. 372 c.p.c.) ed è inidonea allo scopo, dovendo la composizione emergere dagli stessi atti del procedimento.
3. In conclusione il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione, perun nuovo esame e provvederà anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione, anche per le spese del giudiz