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Ordinanza — n. 24212/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding third-party summons in chain sales contract warranty disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24212/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Vamag SRL's appeal against a first-instance judgment resolving a warranty dispute in a chain of sales. The lower court correctly summoned Zsystem SRL as a third party despite the plaintiff's procedural objections, noting the precise identification of the defective machinery in the complaint. The court affirmed that the third party's participation was justified by the causal link in the sales chain and the need to clarify liability for the alleged defects.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 1206 c.c.: The court held that a third party may be validly summoned in a warranty action involving chain sales when the defect originates from the supplier, provided the complaint precisely identifies the specific machinery and allows the third party to defend its interests regarding the sale.

Parole chiave

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chain of sales third party summons warranty action procedural admissibility liability allocation contratti a catena garanzia del venditore garanzia di un'attività irreprensibile

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.c.
(art. 360, primo comma, n.
Art. 1206 c.c.
Art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002
Deve darsi atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 112 c.p
RAGIONIDELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.
art. 91 c.p
4.Con la quarta censura si deduce infine la violazione dell’art. 91 c.p.c.
art. 1490 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 13430 del 2007
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25668/2020 R.G. proposto da VAMAG SRL, elettivamente domiciliata in ROMA in VIALE PARIOLI 47, presso lo studio dell’avvocato CORTI PIO,rappresentat a e difes a dall'avvocato GRANATA SERGIO -ricorrente- contro ZSYSTEM SRL, elettivamente domiciliatain ROMA in VIA DEI GRACCHI 126, presso lo studio dell’avvocato BORATTO ROBERTA che larappresenta e difende unitamente all'avvocato RECCIA ANTONIO -controricorrente- E contro DOLCETTI ROBERTO, -intimato- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1680/2020depositata il 01/07/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere ANNACHIARA MASSAFRA. FATTI DI CAUSA 1.Nell’agosto del 2010 Roberto Dolcetti, titolare dell’impresa individuale “Autofficina Dolcetti Roberto”, compravendeva da Zsystem s.r.l. un banco di prova freni a rulli per il collaudo dei veicoli a motore modello M/RBT 3500 A/M, prodotto dalla società Vamag s.r.l.,serie 10075919, al prezzo convenuto di euro 19.200,00. Successivamente alla installazione da parte di Zsystem s.r.l. presso l’autofficina, si manifestarono anomalie nel funzionamento del dispositivo per le quali intervenne, senza esito positivo, il venditore.

Roberto Dolcetti, pertanto, agì in giudizio in redibitoria contro il venditore per i riscontrati vizi e difetti costruttivi; a sua volta la società venditrice chiamò a garanzia Vamag s.r.l. per essere manlevata da una eventuale condanna. In primo grado la domanda di Dolcetti fu accolta, venne quindi dichiarato risolto il contratto di compravendita stipulato da questi con Zsystem srl e quest’ultima fu condannata a restituire la somma versata per l’acquisto del dispositivo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo nonché al versamento di euro 3500,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dovuti al saldo; venne accolta la domanda di manleva di Zsystem contro Vamag s.r.l. e quest’ultima venne condannata anche a rimborsare a Zsystem le spese.

Vamaginterpose appello che venne respinto. La Corte d’appello, in particolare: respinse l’eccezione di nullità dell’atto di chiamata in causa; affermò che nessuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato fosse stata attuata dal giudice di prime cure; escluse che nella specie, differentemente da quanto ritenuto dallaricorrente, trovasse applicazione la disciplina della responsabilità del produttore. Nel dettaglio, e per quel che rileva in questa sede, il giudice di merito affermò che la domanda di garanzia fosse stata correttamente formulata nei confronti della terza chiamata, sia in relazione al petitum che alla causa petendi, “indicando nel medesimo atto il tipo di macchinario modello e numero di serie e con ciò permettendole di argomentare ogni difesa inerente quanto dedotto, anche attraverso produzione documentale, di chiedere ammissione di testi, di partecipare correttamente all’istruttoria del processo, attraverso la formulazione di valutazioni in merito alla perizia del CTU tecnico”.

Anche i vizi, differentemente da quanto sostenuto dall’odierna ricorrente, erano stati indicati,atteso che nell’atto di chiamata in causa vi era l’espresso riferimento ad una non precisa calibratura del sistema metrologico, a problemi di pesatura, ed a presunti interventi risolutori sul software del macchinario, facendo “riferimento in maniera precisa al contratto di vendita ad esso connesso”. In relazione alla seconda doglianza si condivise il ragionamento del Tribunale, che aveva accolto la domanda di garanzia ritenendo che la fattispecie concreta da applicare fosse quella della cd. vendita a catena, valutando al contempo la gravità dell’inadempimento degli obblighi assunti dalla appellante in forza del contratto di compravendita.

Sicché era legittima l’azione di rivalsa proposta da Zsystem nei confronti di Vamag“in quanto l’inadempimento contrattuale di quest’ultima è direttamente e strettamente connesso alla violazione degli obblighi contrattuali che Vamag ha effettuato nei confronti di ZSYSTEM e ciò sulla base dello stretto rapporto di causalità connaturato nella vendita del rullo poi fornito all’Autofficina Dolcetti”. Avverso la prefata decisione ricorre Vamag con quattromotivi, resiste con controricorso Zsystem, è rimasto intimato Dolcetti. Le parti in prossimità dell’udienza hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONIDELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.). 2.Con il secondo motivo si denuncia la nullità dell’atto di citazione per chiamata in causa di terzo quale notificato da Zsystem a Vamag in ragione della assoluta incertezza delle ragioni della domanda (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.). 3.Con la terza censura si denuncia la violazione/erronea applicazione degli artt. 114, 116, 117, 118, 120, 123, 129, 130 e 131 del d. lgs. 206/2005 (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.).

La sentenza nella seconda parte della motivazione sembrerebbe qualificare per contro (ed accogliere) la domanda formulata da ZSystem in termini di responsabilità (aquiliana) del produttore. 4.Con la quarta censura si deduce infine la violazione dell’art. 91 c.p.c. e si impugna la decisione nella parte in cui Vamagè stata condannata dalla Corte d’appello“a rifondere a Dolcetti Roberto le spese del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuno in Euro 5.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali” (cfr. statuizione impugnata, pagina 13).Secondo l a ricorrente non era ravvisabile alcuna soccombenza di Vamag nei confronti della ditta Autofficina Dolcetti, non essendo stata proposta (né in prime cure, né in appello) alcuna domanda dell’una nei confronti dell’altraparte. 5.Il primo ed il secondo motivo, strettamente collegati, possono essere valutati unitariamente e sono da ritenersi infondati.

Deve preliminarmente precisarsi che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio perindeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione sul punto, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 134 del 2020).

Muovendo dalla lettura dell’atto di chiamata in causa, come trascritto dallo stesso ricorrente, è evidente che nessuna nullità sussista. Dall’atto emerge che a seguito della vendita da parte di Zsystem srl al Dolcetti, quest’ultimo chiese l’intervento della ditta venditrice per alcune anomalie nel funzionamento del dispositivo prodotto da Vamag. Dolcetti agì in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento e il consequenziale risarcimento del danno. Sicché, costituitasi la convenuta nel giudizio introdotto da Dolcetti, ex art. 1490 c.c., espressamente affermò “è assolutamente incontrovertibile che di ogni eventuale vizio sia responsabile la casa produttrice” e chiese “di essere autorizzata a chiamare in causa Vamag s.r.l.” Ancorché nell’atto di citazione per chiamata di terzo non si faccia esplicitamente riferimento al contratto intercorso tra Vamag e Zsystem, lo stesso è comunque presupposto come si rileva alla stregua di quanto esposto a pag. 8 dell’atto di chiamata, laddove si assume che “anomalie verificatesi successivamente all’installazione … ineriscono un macchinario progettato, disegnato e prodotto da Vamag srl, non dall’odierna convenuta, semplice rivenditrice del citato apparecchio”.

E’evidente che la chiamata si fondi sulla responsabilità per i vizi riscontrati e che sia univocamente riferibile al contratto di vendita. Infatti, come chiarito dal giudice di merito “ la domanda di garanzia è stata formulata nei confronti della terza chiamata correttamente, sia per quanto riguarda il petitum che la causa petendi indicando nel medesimo atto il tipo di macchinario modello numero di serie e con ciò permettendole di argomentare ogni difesa inerente a quanto dedotto, anche attraverso la produzione documentale, di chiedere l’ammissione di testi, di partecipare correttamente all’istruttoria del processo attraverso la formulazione di valutazioni in merito alla perizia del ctu tecnico.

Per quanto concerneva la lamentata assenza di vizi e/o difetti denunciati, nell’atto di chiamata in causa vi era l’espresso riferimento ad una non precisa calibratura del sistema metrologico, a problemi di pesatura, ed a presunti interventi risolutori sul software del macchinario, facendo “riferimento in maniera precisa al contratto di vendita ad esso connesso”. 7.Il terzo motivo è infondato. Il ricorrente non coglie la ratiodella decisione che in alcun modo si riferisce alla disciplina invocata. Ed infatti lo stesso giudice afferma che, “al di là della questione inerente l’applicabilità o meno della disciplina della responsabilità del produttore al caso del quo, rimane del tutto impregiudicata la questione dell’inadempimento posto in essere da Vamag, la quale ha fornito al proprio rivenditore un macchinario destinato alla vendita, che presentava in nuce effettivi vizi o difetti.” Sicché la dedotta fattispecie di vendita del rullo prodotto da Vamag srl , venduto al rivenditore ZSystem srl e poi acquistato dall’Autofficina Dolcetti ricadeva “senza dubbio nella fattispecie delle cd. vendite a catena” con conseguente possibilità per Zsystem di agire in rivalsa verso l’odierna ricorrente. 8.Anche la quarta censura è infondata.

Il ricorrente si duole poiché è stato condannato al pagamento delle spese processuali d’appello non solo a favore di ZSystem, nei cui confronti aveva formulato specifiche domande, ma anche nei confronti del Dolcetti, nei cui confronti nulla era stato chiesto. Il motivo è pianamente infondato. Ed infatti, la condanna alle spese d’appello anche a favore del Dolcetti è diretta conseguenza del principio di soccombenza; ed invero, Vamar aveva appellato la pronuncia di Tribunale non solo in relazione alla domanda di manleva avanzata da Zsystem, ma aveva altresì censurato la pronuncia di I grado nel merito della domanda principale, dolendosi dell’esito della CTU e della valutazione delle prove.

Va ricordato che l'obbligo del rimborso delle spese processuali, che si fonda sul principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore, risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario ovvero del soggetto che abbia causato la lite(Cass.13430 del 2007). In conclusione il ricorso deve essere respinto, e le spese sono liquidate come da dispositivo. Deve darsi atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in E 3000,00 oltre E 200,00 per esborsi, oltrespese generali ed accessori come per legge. Dàatto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo