Italian Supreme Court corrects a prior ruling to allocate litigation costs to the opposing lawyer who advanced them.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a material correction to its own previous judgment regarding the allocation of litigation expenses. The opposing lawyer had advanced the costs and requested their attribution, which was omitted in the original decision. The court ruled that the procedural outcome must be adjusted to reflect this financial contribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288, 391-bis c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: In a material error correction proceeding, the court may not liquidate costs because no party is in a losing position, even if the non-requesting party opposes the rectification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale (r.g.n. 4312/2025), relativo alla pronuncia della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 28212/2024, depositata il 4 novembre 2024, resa nei confronti di FARDEA SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato BERGAMO FEDERICO; -ricorrente- contro PAVESE FRANCESCO ROSARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GARGIONE GIANCARLO; -controricorrente- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/07/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Nei confronti dell’ordinanza di questa Corte n. 28212/2024, pubblicata in data 4 novembre 2024, è stato promosso d’ufficio il procedimento di correzione di errore materiale.
La correzione va disposta, avendo l’avvocato Giancarlo Gargione dichiarato nel controricorso di avere anticipato le spese del giudizio e avendo chiesto l’attribuzione delle medesime, attribuzione che non è stata disposta con l’ordinanza sopra richiamata. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (come hanno da ultimo precisato le sezioni unite di questa Corte “nel procedimento dicorrezione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione dellespese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica”, così Cass., sez. un., n. 29432/2024).
P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 28212/2024 sia corretto aggiungendo alla fine del primo paragrafo la locuzione «da distrarsi in favore dell’avvocato Giancarlo Gargione, che si è dichiarato antistatario». Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della seconda sez