Italian Court dismisses lis pendens between two distinct oppositions to enforce titles due to lack of identity of claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lower court's declaration of lis pendens between an opposition to a precetto and an opposition to an enforceable title. The appellant argued that both actions sought to prevent enforcement, but the Court held they differ in purpose and legal effect. Consequently, the Court quashed the lower court's order, allowing the opposition to the enforceable title to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 co. 1 c.p.c.; The declaration of lis pendens requires identity of parties and correspondence between the claim and the cause of action, which is absent between an opposition to a precetto and an opposition to an enforceable title.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23725/2024 R.G. proposto da SAMMY IMMOBILIARE DI WALTER E VERENA MERLO S.S.,difesa dall’avvocato PACINI ILARIA -ricorrente- contro FINPROGEST S.R.L. -intimata- avverso ORDINANZA diTRIBUNALE LUCCA n. 359/2023 depositata il 03/10/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere REMO CAPONI. Letta la requisitoria del Sostituto P. G., STEFANO PEPE , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA La Sammy Immobiliare propone dinanzi al Tribunale di Lucca opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Finprogest s.r.l. per l’importo di € 8.796,12 e fondato su una sentenza del Tribunale di Prato, la quale ha accertato, senza emettere condanna, che la Finprogest ha diritto a ricevere da Sammy Immobiliare € 6.250,00 a titolo di risarcimento del danno.
L’opponente afferma tra l’altro di avere già versato l’importo di € 8.796,12, corrispondente alla somma tra il risarcimento accertato e ulteriori € 2.546,12 versati in eccedenza. Finprogest eccep isce in via preliminare la litispendenza tra il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quello di opposizione a precetto instaurato dinanzi ad altro giudice del medesimo Tribunale contro lo stesso decreto ingiuntivo. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale dichiara tale litispendenza e, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Ricorre per regolamento di competenza la Sammy Immobiliare con quattro motivi. La Finprogest s.r.l. rimane intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 39 co. 1, 615 co. 1 e 645 c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato la litispendenza tra la causa attuale di opposizione a decreto ingiuntivo e quella precedente di opposizione a precetto, pur in assenza di identità di petitum e causa petendi. Si afferma che le due azioni perseguono scopi differenti: l’una contesta la sussistenza del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo; l’altra contesta il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata.
Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 39 co. 1 e 645 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui la declaratoria di litispendenza ha determinato la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Si censura che, così facendo, il titolo monitorio sia divenuto definitivo senza che il giudice potesse pronunciarsi sul merito, con conseguente lesione del diritto di difesa e del giusto processo. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 101 c.p.c., 24 e 111 Cost., per avere il Tribunale fondato la declaratoria di litispendenza sulla mancata prova del passaggio in giudicato della causa precedente senza porre la questione in contraddittorio tra le parti.
Si deduce che, qualora fosse stato attivato il contraddittorio, sarebbe emersa la definitività della sentenza resa nella causa precedente. Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 39 co. 1 e 273 c.p.c., assumendo che la litispendenza non potesse essere dichiarata tra cause pendenti davanti a giudici dello stesso ufficio giudiziario. Si afferma che, in tal caso, avrebbe dovuto applicarsi l’art. 273 c.p.c. in tema di riunione e non l’art. 39 c.p.c. in tema di litispendenza, con conseguente erroneità della cancellazione della causa dal ruolo. 2. -I motivi di ricorso sono esaminati congiuntamente . 2.1. -Il primo motivo è accolto.
L'ordinanza impugnata non si confronta con il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'identità di causa richiesta per la litispendenza ai sensi dell'art. 39 co. 1 c.p.c. presuppone l'identità delle parti e la corrispondenza tra petitum e causa petendi (Cass. SU 17443/2014). Pertanto - come osservato anche dal Procuratore generale nella requisitoria - non è configurabile litispendenza tra opposizione a precetto e opposizione a decreto ingiuntivo, che sono azioni con finalità e contenuti differenti, poiché la prima mira a impedire l'esecuzione forzata, mentre la seconda è finalizzata a impedire la definitività del decreo ingiuntivo (cfr.
Cass. n. 29432/2019). 2.2. -Il secondo motivo è accolto. La declaratoria di litispendenza e la conseguente estinzione del giudizio di opposizione determinano un effetto processuale irreversibile, consistente nella definitività del decreto ingiuntivo. Tale esito contrasta con le garanzie costituzionali del diritto di difesa e del contraddittrio. L'ordinanza impugnata non fornisce alcuna motivazione su questo punto, limitandosi a richiamare l'identità delle due cause senza valutare le conseguenze della cancellazione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo. 2.3. -Il terzo motivo è accolto.
L'ordinanza si fonda sulla premessa che la causa precedente non sia ancora definita, mentre la parte ricorrente allega che la sentenza in quella causa è già passata in giudicato. Il giudice avrebbe dovuto sollevare la questione in contraddittorio ex art. 101 co. 2 c.p.c., in modo da consentire alle parti di dimostrare lo stato del procedimento pregresso. La violazione del contraddittorio comporta la nullità della decisione, essendo stato precluso il diritto della parte a far valere fatti potenzialmente decisivi per l'applicazione dell'art. 39 c.p.c. 3. - L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso determina l’assorbimento del quarto motivo. 4. - La Corte accoglie il regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Lucca al fine della prosecuzione del processo entro i termini di legge,con liquidazione delle spese del presente giudizio in sede di pronuncia definitiva.
P.Q.M La Corte accoglie il regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Lucca al fine della prosecuzione del processo entro i termini di l