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Ordinanza — n. 23808/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; judgment extinguished by mutual consent of parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23808/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation extinguished the cassation appeal following a formal withdrawal by the liquidation trustee with the opposing party's consent. Although the lower courts had ruled on the construction contract dispute regarding payment variants and indemnity clauses, the procedural motion was abandoned before substantive review. Consequently, the court declared the case closed without addressing the merits or ordering costs.

Regesto Legislator

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Art. 391, co. 1 c.p.c.; Art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002: A cassation appeal extinguished by mutual consent of the parties precludes the adoption of any provision regarding litigation costs and excludes the application of the rule requiring the losing party to refund the unified contribution.

Parole chiave

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cassation appeal mutual consent withdrawal extinction of proceedings litigation costs unified contribution refund mercede dell'appaltatore credito contestato opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 391, co. 1 c.p.c.
- Ne segue l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, co. 1 c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia preclude tale provvedimento.
Art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002
Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass 25485/2018
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIO BERTUZZI Presidente TIZIANA MACCARRONE Consigliere CESARE TRAPUZZANO Consigliere REMO CAPONI Relatore ANNACHIARA MASSAFRA Consigliere Oggetto: APPALTO PRIVATO Ad.27/05/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27220/2020 R.G. proposto da: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SRL MIRCO COSTRUZIONI, difesa dall'avvocato MANTOVANI ANDREA -ricorrente- contro ELIDA COSTRUZIONI SAS, CAPOFERRI LIDIA, difesi dall'avvocato TADDEI GABRIELE -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 153/2020 de- positata il 15/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA La controversia concerne l’esecuzione di un contratto di appalto, in relazione al quale si proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo di pagamento del corrispettivo. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, rideterminando l’importo del Numero registro generale 27220/2020 Numero sezionale 1590/2025 Numero di raccolta generale 23808/2025 Data pubblicazione 25/08/2025 corrispettivo. La Corte di appello, in parziale riforma, annullava il capo di condanna al risarcimento per lite temeraria.

Mirco Costruzioni ricorre in cassazione con tre motivi. Elida Costruzioni e Lidia Capoferri resistono con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo denuncia la violazione di norme di diritto e l’omesso esame di fatti decisivi in relazione al rigetto della domanda di pagamento delle varianti discrezionali, nonché all’illegittimo diniego dell’integrazione della c.t.u. volta all’accertamento delle medesime. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa la fondatezza e la tempestività dell’eccezione di nullità della clausola contrattuale che estende alla pattuizione a corpo anche le varianti necessarie.

Il terzo motivo denuncia la violazione di norme di diritto nella determinazione del corrispettivo, illegittimamente calcolato a corpo anche per le quantità variate dell’opera. 2. – La curatrice della liquidazione giudiziale della società ricorrente, intervenuta in giudizio, ha depositato un atto del 15/04/25 di rinuncia al ricorso per cassazione, con adesione della controparte . 3. - Ne segue l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, co. 1 c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia preclude tale provvedimento.

Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Numero registro generale 27220/2020 Numero sezionale 1590/2025 Numero di raccolta generale 23808/2025 Data pubblicazione 25/08/2025 Così deciso in Roma, il 27/05/2025. Il Presidente MARIO BERTUZZI Numero registro generale 27220/2020 Numero sezionale 1590/2025 Numero di raccolta generale 23808/2025 Data pubblicazione 25/08/2025