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Ordinanza — n. 23750/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for omitting examination of advance payments fact decisive for contract resolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23750/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court quashed the Milan Court of Appeal's judgment regarding a construction contract dispute between Aldo Zago and Edilizia Cobelli SNC. While the Court of Appeal correctly identified the client's failure to pay the final balance as the cause for contract termination, it failed to examine the decisive fact that the client had already paid significant advance payments. The Court of Appeal improperly offset these advances against the contractor's costs for removing defects without explicitly addressing the payment history. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal to properly evaluate the impact of the advance payments on the contract resolution and damages calculation.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 2 c.p.c.; The Court of Appeal commits a violation of law when it omits the examination of a fact decisive for the judgment, such as the payment of advance sums, which directly influences the assessment of contract termination and damages.

Parole chiave

Generato dall'IA
contract termination advance payments omission of fact construction contract contractual damages cassation violation remand to appeal court vizio di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 2 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32256/2020 R.G. proposto da ZAGO ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato ALESSI GAETANO (LSSGTN54H15B429S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORDOLA VINCENZO (CRDVCN69P29A669E); -ricorrente- contro EDILIZIA COBELLI SNC DI COBELLI GEOMETRA IRIO C IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LA GOLETTA 7, presso lo studio dell’avvocato CATAPANO MASSIMILIANO (CTPMSM73B03H501G) rappresentato e difeso dall'avvocato MARELLI CLAUDIO (MRLCLD61T09D869S); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1805/2020,depositata i l 14/07/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/03/2025dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. La società Edilizia Cobelli s.n.c. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Busto Arsizio Aldo Zago chiedendo, previo accertamento dell’inadempimento del convenuto, di risolvere il contratto d’appalto intercorso tra le parti, nonché di condannare il convenuto a pagare il saldo dei lavori eseguiti, oltre al risarcimento dei danni per mancato guadagno e alla somma corrispondente al valore dell’attrezzatura non rinvenuta in cantiere.

L’attrice ha dedotto che, con contratto d’appalto, Zago le aveva commissionato la costruzione di un immobile concordando il corrispettivo da corrispondere in tre acconti e un saldo finale e che, pur essendo l’opera stata consegnata, il committente non aveva corrisposto la somma di euro 45.655,23. Il giudizio di primo grado era stato preceduto da un accertamento tecnico preventivo introdotto dal committente, che aveva chiesto di accertare i vizi presenti nei lavori eseguiti e il calcolo dei costi necessari per la loro eliminazione, costi che sono stati quantificati dal consulente tecnico d’ufficio in euro 12.936.

Il convenuto si è costituito, chiedendo di rigettare le domande dell’attrice e in via riconvenzionale di risolvere il contratto per inadempimento della medesima, in quanto l’opera non era stata completata e presentava vizi e difetti, e di condannare l’attrice al risarcimento dei danni. Con sentenza n. 1134/2017 il Tribunale di Busto Arsizio ha accertato il grave inadempimento dell’appaltatrice, ha accolto la domanda riconvenzionale di Zago di risoluzione del contratto d’appalto e ha condannato l’appaltatrice a pagare euro 12.936.

2. La sentenza è stata impugnata da Edilizia Cobelli s.n.c., che ha anzitutto lamentato come il giudice di primo grado avesse erroneamente ravvisato il proprio grave inadempimento, mentre inadempiente era stato il committente. Con la sentenza n. 1805/2020 la Corte d’appello di Milano ha ritenuto fondata la censura relativa all’inadempimento del committente, in quanto se le consulenze tecniche d’ufficio, svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso del primo grado di giudizio, hanno appurato l’esistenza di vizi dell’opera, hanno altresì accertato che i lavori erano stati quasi interamente eseguiti già nel mese di luglio del 2009, che il valore dell’opera realizzata è pari ad euro 44.088, che la mancanza di alcune opere di rifinitura era dipesa esclusivamente dalla sospensione dei lavori disposta dal committente e che d’altra parte l’appaltatrice, una volta ripristinato il cantiere, si era resa disponibile a completare l’opera.

La Corte d’appello ha quindi risolto il contratto a causa del grave inadempimento del committente e ha così condannato l’appaltatrice al pagamento di euro 12.373,87 per l’eliminazione dei vizi dell’opera e il committente al pagamento di euro 44.088, corrispondenti al valore dei lavori utili eseguiti come da contratto, disponendo la compensazione tra i due crediti.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Aldo Zago. Resiste con controricorso Edilizia Cobelli s.n.c. in liquidazione. Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1. Il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: il ricorrente ha versato acconti a controparte per la somma complessiva di euro 19.370 oltre IVA, fatto dimostrato documentalmente e attestato dalla stessa appaltatrice e tale fatto non è stato esaminato dal giudice d’appello. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha dato atto che la stessa appaltatrice ha riconosciuto nell’atto di appello che il committente aveva corrisposto acconti, acconti cui la medesima faceva riferimento pure nell’atto introduttivo del processo (v. la sentenza impugnata alle pagg. 7 e 2). Tale fatto la Corte d’appello non ha poi però esaminato, laddove si è limitata a considerare il compenso dovuto per tutti i lavori eseguiti dalla appaltatrice e tale importo ha posto in compensazione con l’importo relativo ai costi necessari per l’eliminazione dei vizi dell’opera (v. le pagg. 17 e 19 della sentenza impugnata).

2. Il secondo motivo contesta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte d’appello considerato che la sospensione necessaria del cantiere è stata disposta dal responsabile della sicurezza e non dal ricorrente e che la perdurante mancata messa in sicurezza del medesimo è imputabile esclusivamente all’inerzia della appaltatrice. Il motivo è infondato. La Corte d’appello, nel compiere la comparazione della gravità degli inadempimenti posti in essere dalle due parti, ha valorizzato la dichiarazione dell’appaltatrice contenuta nel documento del 1° settembre 2009 e la lettera della medesima del 3 settembre 2009, con la quale l’appaltatrice si dichiarava disponibile a completare i lavori, peraltro “quasi interamente eseguiti”.

Si tratta di un accertamento in fatto, che al giudice di merito spettava compiere, rispetto al quale le circostanze evidenziate dal ricorrente non si presentano come decisive e che è pertanto non censurabile da parte di questa Corte di legittimità. II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo, rigettato il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in d