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Ordinanza — n. 23638/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on double conformity grounds where second court followed first court's reasoning on facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23638/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected Mauro Bonito's appeal against the Second Instance Court's decision in a real estate brokerage dispute. The Second Instance Court dismissed the claim because the mediation contract was never accepted by the sellers, and the appeal was inadmissible under the principle of double conformity. The Court held that since the Second Instance Court relied on the same factual reasoning as the First Instance Court regarding the lack of a concluded preliminary contract, the appeal was barred regardless of any new arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.; When the second instance court's decision is based on the same logical-argumentative path as the first instance court regarding the main facts, the appeal is inadmissible under the principle of double conformity, even if additional arguments are added.

Parole chiave

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double conformity principle inadmissible appeal real estate brokerage mediation contract acceptance same factual reasoning negozio giuridico immobiliare contratto di amministrazione d'immobili prova della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.
In questo quadro di fatto, dunque, l’invocazione di una diversa ricostruzione dei fatti risulta inammissibile ex art. 348 ter IV comma cod.
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
3 del comma primo dell’art. 360 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 702 bis cod. proc. civ
FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., Mauro Bonito, in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale Bonitocasa di Mauro Bonito ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art.
art. 216 cod. proc. civ
702 quater e dell’art. 216 cod. proc. civ.
art. 702 cod. proc. civ
Ciò posto, l’art. 702 cod. proc. civ., come introdotto dall'art.
art. 345 cod. proc. civ
Deve,allora, pure rimarcarsi che anche l’art. 345 cod. proc. civ., nella formulazione vigente tra la l.
art. 702 quater cod. proc. civ
regolano anche l’appello proposto ex art. 702 quater cod. proc. civ.: la prescrizione degli art.
articolo 115 cod. proc. civ
civ., il ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello «omesso l’esame di quanto previsto dall’art.1326 e 1775 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 -2, n. 7724 del 09/03/2022
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8357- 20 2 2 proposto da: BONITO MAURO, in proprio e nella qualità di titolare dell ’impresa individuale BONITOCASA DI MAURO BONITO , elettivamente domiciliato in Roma, via Virgilio n. 8., presso lo studio dell'avv . Luigi Parenti dal quale è rappresentato e difeso , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro GREGORI ANNA MARIA TERESA e TOMEI ROBERTO , elettivamente domiciliati in Roma, p iazza Ungheria n. 6, presso lo studio de ll’ avv . Andrea Nervi dal quale sono rappresentat i e difes i con l’ avv .

Enrico Ric. 2021n. 8357 sez. S2 -ud. 25-3-2025 - 2 - Mancini ed Edoardo Paolini , giusta procura allegata al controricorso , con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 6193/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA , pubblicatail 23/9/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2025dal consigliere PATRIZIA PAPA; lettala memori a del ricorrente . FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. notificato in data 14/9/2017, Mauro Bonito, in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individualeBonitocasa di Mauro Bonito chiese al Tribunale di Roma di condannare in solido Anna Maria Teresa Gregori e Roberto Tomei a corrispondere in suo favore l’importo di Euro 40.983,60, a titolo di compenso provvigionale per l’ intermediazione immobiliare asseritamente svolta per la vendita di un immobile sito in Roma, alla via Flaminia, n. 48, di proprietà di Anna Maria Teresa Gregori. 1.1.

Costituendosi, Anna Maria Teresa Gregori discono bbe le copie della asserita accettazione della proposta di acquisto dell’immobile e dell’asserito impegno a corrispondere il compenso provvigionalee rappresentò che nessun contratto di vendita, neppure in via preliminare, era stato concluso;chiese, quindi, in riconvenzionale la condanna di Mauro Bonito al risarcimento del danno conseguente alla mancata conclusione dell’affare e alla restituzione delle somme versate dalla terza interessataChiara Mennella in suo favore, ma da lui trattenute. Roberto Tomei eccepì il suo difetto di legittimazione passiva, per non essere proprietario dell’immobile.

2. Con ordinanza 25611/2017, il Tribunale di Roma rigettò la domanda principale, ritenendo non rilevante la verificazione dell’autenticità della sottoscrizione dei documenti disconosciuti perché Ric. 2021n. 8357 sez. S2 -ud. 25-3-2025 - 3 - anche nella prospettazione del mediatore ricorrente la provvigione era subordinata alla conclusione del preliminare che non risultava avvenuta; rigettò altresì la domanda riconvenzionale, escludendo la sussistenza della prova di una responsabilità di Bonito o del titolo dell’avvenuta dazione di una somma di denaro da parte della terza interessata all’acquisto.

3. Con sentenza n.6193, la Corte d’appello rigettò l’impugnazione di Mauro Bonito, riscontrando , per quel che qui rileva, la mancata tempestiva produzione in appello dei documenti a sostegno dell’istanza di verificazione; ribadì, quindi, in ogni cas o , che il diritto alla provvigione era stato dedotto come pattuito in ipotesi di conclusione di un preliminare e che, invece non risulta va alcuna corrispondenza tra proposta e accettazione né raggiunta una convergenza tra la volontà delle due parti.

4. Avverso questa sentenza Mauro Bonito, in proprio e nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Anna Maria Teresa Gregori e Roberto Tomei hanno resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., Mauro Bonito, in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale Bonitocasa di Mauro Bonito ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 702 bis e dell’art. 702 quater e dell’art. 216 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello ritenuto che la richiesta di autorizzazione,contenuta nell’atto di appello, alla produzione documentale non fosse sufficiente per procedere alla verificazione e per averlo in conseguenza dichiarato decaduto dalla riproposizione dell’istanza. 1.1.

Il primo motivo èinfondato. La Corte d’appello ha dapprima rimarcato che Mauro Bonito si era limitato, con il suo atto di appello, a Ric. 2021n. 8357 sez. S2 -ud. 25-3-2025 - 4 - chiedere di essere «facultizzato» «a introdurre istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ.» e, per l’effetto, di essere autorizzato al «deposito delle scritture comparative nominando consulente tecnico d’ufficio», senza tuttavia effettuare alcuna produzione. Pertanto, la Corte territoriale haritenuto che egli fosse decaduto dalla possibilità di produrre nuovi documenti come riconosciuta dall’art.702 quater cod. proc. civ., salva la non ammissione in ipotesi di non indispensabilità.

Questa Corte ha, invero,già stabilito che l’impugnazione ex art.702 quater cod. proc. civ., che reca nella rubrica la locuzione «appello», prefigura un procedimento che, seppure non dettagliatamente specificato nella norma, ricalca significativamente quello dell'appello ex art.345 cod. proc. civ.: come precisato dalle S.U. (n. 11512 del 2012), la sommarietà del procedimento ex art. 702 bis , infatti, non riguarda la natura della cognizione del giudice, ma esclusivamente la semplificazione e la destrutturazione della fase istruttoria, ma limitata al primo grado (Cass.

Sez. 6 -1, n. 11465 del 14/05/2013; Sez. 1, n. 9197 del 2015; Sez. 6 -2, n. 9808 del 2016). Ciò posto, l’art. 702 cod. proc. civ., come introdotto dall'art. 51, comma 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69 con effetto a decorrere dal 4 luglio 2009, aveva già previsto che, in sede di appello avverso un’ordinanza ex art. 702 bis, fossero ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritenesse «rilevanti» ai fini della decisione, ovvero la parte dimostrasse di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile.

Con l’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012 n. 134, applicabile alla fattispecie ratione temporis, è statopoi sostituit o , in sede di conversione, l’aggettivo «rilevanti» con l’aggettivo«indispensabili», lasciando comunque al Collegio in secondo Ric. 2021n. 8357 sez. S2 -ud. 25-3-2025 - 5 - grado il giudizio preliminare sulla limitata ammissibilità delle nuove produzioni. Deve,allora, pure rimarcarsi che anche l’art. 345 cod. proc. civ., nella formulazione vigente tra la l. 18 giugno 2009, n. 69 e il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012 n. 134, prevedeva la possibilità di nuove produzioni in appello in riferimento alla «indispensabilità».

Questa Corte, nell’interpretare l’articolo345 cod. proc. civ. nella suddetta formulazione, ha stabilito che i documenti, quand’anche in ipotesi «indispensabili», avrebbero potuto essere prodotti in sede di gravame, purché la produzione avvenisse, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell’atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione fosse successiva e la loro produzione fosse divenuta necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo. Ciò perché restava operante, anche nell’ipotesi dell'art. 345, comma III cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, la necessità, ex artt. 163 e 166, richiamati dagli artt. 342, comma I, e 347, comma I, cod. proc. civ., che i nuovi documenti fossero prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado (Cass.

Sez. 2, Ordinanza n. 12574 del 10/05/2019 con numerosi richiami; in ultimo, non mass., Sez. 2, n. 30792 del 2023;Sez. 1, n. 23881 del 2023). Come già precisato, gli artt. 342, comma I, e 347, comma I, cod. proc. civ. regolano anche l’appello proposto ex art. 702 quater cod. proc. civ.: la prescrizione degli art. 163 e 166 cod. proc. civ. deve , perciò,ritenersi operante anche nella fattispecie. Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha ritenuto decaduto l’appellante dalla produzione documentalenecessaria alla verificazione. Ric. 2021n. 8357 sez.

S2 -ud. 25-3-2025 - 6 - 2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato laviolazione degli art. 702 quater e 101 cod. proc. civ. per non avere la Corte d’appello autorizzato la produzione del documento in originale, precludendogli di «effettuare l’istanza di verificazione». 2.1. Ribadite comunque quile considerazioni già svolte al punto 1.1., il motivo è inammissibile per suaformulazione in riferimento al n. 5 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ.: il viziodi motivazione consistente nell’omesso esame di «un fatto decisivo per il giudizio» si riferisce, infatti,alla mancata valutazione di un preciso accadimento o di una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non certamente alla mancata considerazione di un’argomentazione o al mancato accoglimento di un’istanza.

3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello «omesso l’esame di quanto previsto dall’art.1326 e 1775 cod. civ.»: in particolare, non sarebbe stato considerato il quarto allegato all’atto introduttivo da cui risult erebbe chiaramente che Anna Maria Teresa Gregori e Roberto Tomei avevano accettato l’originaria proposta formulata dalla terza Mannella, promissaria acquirente, datata 10 novembre 2016, così confermando il loro impegno a corrispondere la provvigione; risulterebbe pure accettata la successiva proposta datata 21/11/2016 con cui era stato aumentato il prezzo da corrispondere; non sarebbe stata considerata l’avvenuta conclusione di un «preliminare di preliminare » idoneo a generare un rapporto obbligatorioe, in corrispondenza, il diritto alla provvigione. 3.1.

Anche questo motivo è inammissibile. La Corte territoriale, dopo aver rilevato la decadenza dell’appellante dalla produzione documentale, ha poi aggiunto in merito , sia pure con motivazione Ric. 2021n. 8357 sez. S2 -ud. 25-3-2025 - 7 - estremamente sintetica, «condividendo e facendo propria» la più articolata motivazione del Tribunale (così testualmente) - che non risulta dagli atti una proposta della terza interessata Mannella e un’accettazione di Gregori «di contenuto simmetrico» e che, invece, «la provvigione era stata pattuita alla stipula del preliminare di vendita» (così in sentenza).

Prima ancora il Tribunale, come riportato dai controricorrenti, aveva esplicitamente escluso la rilevanza dei documenti disconosciuti rimarcando in ogni caso che, evidentemente, l’accettazione della prima proposta di acquisto non era stata neppure portata a conoscenza di Mannella proponente, perché, altrimenti, «non si spiegherebbe l’aumento del prezzo da un milione a un milione e cinquantamila euro della proposta del 21 novembre 2016. Questa nuova proposta […] contiene un prezzo diverso, una data diversa per la firma del preliminare, una data diversa per la stipula del definitivo rispetto alla proposta del 10 novembre 2016 e non è stato depositato alcun documento che dimostri l’accettazione, da parte dei convenuti, della proposta, né la successiva conoscenza da parte della Mannella dell’accettazione.

In contrario, dalle e-mail del 24 novembre 2016 inviate dai convenuti al Bonito emerge l’esistenza di divergenze sul contenuto del definitivo e si fa riferimento alla intenzione dell’acquirente (riferita dallo stesso Bonito) di non voler sottoscrivere il preliminare». In questo quadro di fatto, dunque, l’invocazione di una diversa ricostruzione dei fatti risulta inammissibile ex art. 348 ter IV comma cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie perché l’appello è stato proposto nel 2018: l’appello è stato, infatti, rigettato sulla base dello stesso iter logico del primo Giudice e, per principio consolidato, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della censura di Ric. 2021n. 8357 sez.

S2 -ud. 25-3-2025 - 8 - omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., non soltanto quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6 -2, n. 7724 del 09/03/2022). In conseguenza, è del tutto inconferente il richiamo alla giurisprudenza sul cosiddetto «preliminare di preliminare» perché è stata esclusa in fatto la sussistenza di una convergenza di volontà all’esito delle trattative.

3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna del ricorrente Mauro Bonito al rimborso delle spese processuali in favoredi Anna Maria Teresa Gregori e Roberto Tomei, liquidate in dispositivo in relazione al valore. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condannaMauro Bonito al pagamento, in favore di Anna Maria Teresa Gregori e Roberto Tomei , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2021n. 8357 sez. S2 -ud. 25-3-2025 - 9 - contributo unificato pari a quello p