Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Pratalongo Fabio, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party, Bornia, sought dismissal of the proceedings. The court ruled that the silence constituted a waiver, leading to the termination of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the statutory period of 40 days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22995/2023 R.G. proposto da: PRATOLONGO FABIO, elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE IV NOVEMBRE 6/6, presso lo studio dell’avvocato DANTE IGOR (DNTGRI74L06D969R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BORNIA MARIA GRAZIA, BORNIA IOLE, elettivamente domiciliati in LA SPEZIA VIA G MINZONI 2, presso lo studio dell’avvocato SPERANDEO MARZIA (SPRMRZ74M57E463L) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE GENOVA n.2310/2023 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 22995/2023 Numero sezionale 838/2025 Numero di raccolta generale 23599/2025 Data pubblicazione 20/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/08/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 22995/2023 Numero sezionale 838/2025 Numero di raccolta generale 23599/2025 Data pubblicazione 20/08/2025