Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared withdrawn because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Maurizio Benvenuto, did not act on the proposal sent by the court, while the respondent, Andrea Agostinelli, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and extinguished the proceedings under the relevant civil procedure code articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22828/2023 R.G. proposto da: BENVENUTO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in FABRIANO VIA GIAMBATTISTA MILIANI N. 44, presso lo studio dell’avvocato BENVENUTO MAURIZIO (BNVMRZ53L02A271B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGOSTINELLI ANDREA, elettivamente domiciliato in ANCONA Piazza Cavour n, presso lo studio dell’avvocato LUCAIOLI DANIELA (LCLDNL63C45G157I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.845/2023 depositata il 23/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 22828/2023 Numero sezionale 836/2025 Numero di raccolta generale 23593/2025 Data pubblicazione 20/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/08/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 22828/2023 Numero sezionale 836/2025 Numero di raccolta generale 23593/2025 Data pubblicazione 20/08/2025