Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The lower court had proposed a settlement, but the appellant remained silent for the required duration. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the lower court's proposal results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4777/2025 R.G. proposto da: TORRES VERONICA, LOVASCIO GAETANO, VACCA SALVATORE, GUISU MARINA, rappresentati e difesi dall’avvocato Umberto Congiatu. -ricorrenti- Contro CASTIGLIA MARIA FILOMENA, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianfranco Mulas. -controricorrente- avverso la sentenza n. 23/2025 emessa da Corte d’appello di Cagliari (sez. distaccata di Sassari) il 17/01/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 4777/2025 Numero sezionale 830/2025 Numero di raccolta generale 23515/2025 Data pubblicazione 19/08/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 04/08/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 4777/2025 Numero sezionale 830/2025 Numero di raccolta generale 23515/2025 Data pubblicazione 19/08/2025