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Decreto — n. 23511/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 23511/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, represented by two lawyers, challenged a decree issued by the Tribunal of Patti, but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, dismissing the case and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the court's proposal.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal deemed withdrawal 40-day period extinction of proceedings Civil Procedure Code legal costs settlement proposal ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7109/2025 R.G. proposto da: FALQUET CHRISTINE, FALQUET VERCAUTEREN HELENE, FALQUET ISABELLE, FALQUET FRANCOISE GREARD, elettivamente domiciliate in MESSINA VIA RISORGIMENTO 165 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato SAITTA GIULIANO (STTGLN75R03F158E) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAITTA GIUSEPPE (STTGPP43L16F158A) -ricorrente- contro LAUGUIDARA GIUSEPPINA SABINA, elettivamente domiciliata in ROCCA DI CAPRI LEONE VIA PROVINCIALE N.11, presso lo studio dell’avvocato GRASSO BERNARDETTE (GRSBNR59M49B695D) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LAUGUIDARA GIUSEPPINA SABINA, elettivamente domiciliato in ROCCA DI CAPRI LEONE VIA PROVINCIALE N.11, presso lo studio Numero registro generale 7109/2025 Numero sezionale 829/2025 Numero di raccolta generale 23511/2025 Data pubblicazione 19/08/2025 dell’avvocato GRASSO BERNARDETTE (GRSBNR59M49B695D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BARBIERA CARMELA -intimata- avverso DECRETO di TRIBUNALE PATTI n.945/2024 depositata il 21/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Numero registro generale 7109/2025 Numero sezionale 829/2025 Numero di raccolta generale 23511/2025 Data pubblicazione 19/08/2025 Così deciso in Roma, il 05/08/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 7109/2025 Numero sezionale 829/2025 Numero di raccolta generale 23511/2025 Data pubblicazione 19/08/2025