Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the appellate court's proposal. The appellant, Giuliana Salvatore, did not act within the timeframe, while the opposing party, Maria Catena Lipani, sought the dismissal of the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and extinguished the litigation under the relevant procedural articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7079/2025 R.G. proposto da: GIULIANA SALVATORE, elettivamente domiciliato in CALTANISSETTA VIA MALTA 10, presso lo studio dell’avvocato VITELLO VINCENZO (VTLVCN67S20F065E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LIPANI MARIA CATENA GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in CALTANISSETTA VIALE SICILIA, 176, presso lo studio dell’avvocato GAROFALO CORRADO (GRFCRD57M21B429B) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTAn.200/2024 depositata il 13/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 7079/2025 Numero sezionale 828/2025 Numero di raccolta generale 23475/2025 Data pubblicazione 18/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 05/08/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 7079/2025 Numero sezionale 828/2025 Numero di raccolta generale 23475/2025 Data pubblicazione 18/08/2025