Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, Iodice, challenged a notarial decree against the Notarial Council of Santa Maria Capua Vetere, while the lower court had previously issued a settlement offer. The court ruled that the appellant's inaction constituted a formal waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4281/2025 R.G. proposto da : IODICE GIOV DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G B MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato DI PORTO ANDREA (DPRNDR50M02G702B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ACTIS GIOVANNI (CTSGNN62M14B715W), RASCIO NICOLA (RSCNCL67M09F839N) -ricorrente- contro CONSIGLIO NOTARILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI, 44, presso lo studio dell’avvocato MAZZOLI PAOLO (MZZPLA64C03H501G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA CORTE DI APPELLO NAPOLI, PROCURA GENERALE REPUBBLICA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3325/2024 depositata il 23/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori