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Ordinanza — n. 23462/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rules ordinary courts have jurisdiction over abandoned riverbed property disputes when no current water flow regulation is needed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23462/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the Brescia court's decision, ruling that ordinary courts retain jurisdiction over the property dispute regarding abandoned riverbed land. Plaintiffs argued that since the riverbed was abandoned decades ago, no technical determination of current water flow limits was necessary, making the specialized water court's claim of competence incorrect. The court agreed, establishing that specialized jurisdiction only applies when active water flow regulation or maintenance obligations are at issue.

Regesto Legislator

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Art. 140, co. 1, lett. B, R.D. n. 1775/1993; Art. 100, co. 1, L. 36/1991: Ordinary courts retain jurisdiction over disputes regarding the ownership of land formerly part of a riverbed when no current water flow regulation or technical determination of active limits is required.

Parole chiave

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riverbed jurisdiction abandoned riverbed specialized water court ordinary court competence demaniale idrico water flow regulation property dispute distanza dai corsi d'acqua

Disposizioni normative citate

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Art. 140, co. 1, lett. B, R.D. n. 1775/1993
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione per falsa e/o errata applicazione dell’art. 140, c o.
Art. 100, co. 1, L. 36/1991
art. 1158 cod. civ
, ovvero per usucapione ex art. 1158 cod. civ.,anche in ragione di successione nel possesso ai sensi dell’art.
art. 942 cod. civ
Inoltre doveva applicarsi la disciplina originaria dell’art. 942 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3047/2022
Cass. n. 25905/2023
Cass. n. 9279/2017
Cass. n. 21495/2024
Cass. n. 25950/2024
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21912/2024 R.G. proposto da: BERTINI MARCO, TIRONI ANNA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIULIANO RIZZARDI, giusta procura in atti; –ricorrenti – contro COMUNE DI IDRO, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO SALVADORI con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; –controricorrente– AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonché REGIONE LOMBARDIA; -intimata- avverso l’ordinanza n. 3675/2024 del TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA, depositata il 17/09/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MICHELE DI MAURO ha depositato conclusioni scritte. Osserva 1. Marco Bertini e Anna Maria Tironi, premettendo di essere proprietari di un compendio immobiliare contiguo al torrente Neco e prospiciente il lago d’Idro e di aver posseduto pacificamente - i loro danti causa e loro stessi- alcune superfici liberate dal suddetto torrente dagli anni ’50 dello scorso secolo, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia il Comune di Idro, l’Agenzia del Demanio e la Regione Lombardia chiedendo che venisse accertata e dichiarata la proprietà in loro favore dei mappali siti nel Comune di Idro, C.T., fg. 11, n. 3897 di 338 mq, n. 6568 di 159 mq e n. 6567 di 1.435 mq, in quanto acquistati a titolo originario dai loro danti causa ex artt. 942 e/o 946 cod. civ. , ovvero per usucapione ex art. 1158 cod. civ.,anche in ragione di successione nel possesso ai sensi dell’art. 1146 , co. 1 , cod. civ. , con condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi secondo equità , per le turbative e le molestie subite.

2. L’Agenzia del Demanio e il Comune di Idro si costituirono in giudizio chiedendo preliminarmente che venisse dichiarata l’incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche.

3. Il Tribunale accolse l’eccezione di incompetenza e indicò come competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano, la cui competenza investiva le “controversie” intorno ai limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde, vale a dire l’intera causa nella quale vengono in rilievo tali limiti, non solo la questione pregiudiziale relativa ai limiti stessi , citando Cass. n.4. Marco Bertini e Anna Maria Tironi ricorrono sulla base di due motivi. Resistono con controricorso l’Agenzia del Demanio e il Comune di Idro. È rimasta intimata la Regione Lombardia. I ricorrenti e l’Agenzia del demanio hanno depositato memorie. I ricorrenti e il Comune hanno depositato memorie illustrative e il P.M., nella persona della Dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba , conclusioni scritte.

5. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione per falsa e/o errata applicazione dell’art. 140, c o. 1 , lett. B , r.d. n. 1775 del 1993, ritenendo erroneo il provvedimento impugnato laddove ha dichiarato la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano. Secondo i ricorrenti, nel caso di specie , non sarebbe in discussione né l’appartenenza dei terreni controversi all’antico alveo del torrente Neco o alle sue sponde o rive, né sarebbe in discussione il limite del regime di piena ordinaria o straordinaria delle sue acque fluenti, ai fini della esatta delimitazione della proprietà demaniale con la proprietà privata.

Inoltre doveva applicarsi la disciplina originaria dell’art. 942 cod. civ.,la quale prevedeva la tacita sdemanializzazione del bene in ragione dell’abbandono di un alveo da parte delle acque corrive poiché sia che si dia credito alla tesi attorea (immutazione naturale del corso del torrente a far data dagli anni ’50 del secolo scorso), sia che si dia credito a quella dei convenuti (trasformazione a seguito di intervento umano negli anni ’70 dello scorso secolo), è palese che trattasi di accadimenti verificatisi nel vigore della previa normativa La competenza, concludono i ricorrenti, si appartiene al tribunale ordinario, poiché la controversia , avente ad oggetto la titolarità di un terreno che, pacificamente, faceva parte dell’alveo di un fiume, ma che risulta abbandonato dalle acque da molti anni, non pone alcuna questione in ordine alla determinazione dell’alveo e delle sponde, ovvero alla qualificazione dello stesso come alveo, sia con riferimento al passato che al presente.

6. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l’errata pronuncia sulle spese di lite per la sussistenza di giusti motivi per la compensazione e per l’eccessività degli importi liquidati.

7. La competenza appartiene al tribunale ordinario. Presupposto perché si configuri la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche è che vi sia scorrimento d’acque o che lo stesso debba essere accertato, sia pure avuto riguardo alle piene, in definitiva, che occorra regolare il flusso e il corso delle acque (ex multis, Cass. nn. 3047/2022, 25905/2023, 9279/2017, 21495/2024, 25950/2024) Qui è pacifico che il letto venne mutato molti anni addietro (si vedano l’atto costitutivo del Comune e la memoria dell’Agenzia) e, di conseguenza, non occorre far luogo ad alcuna indagine tecnica al fine di stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, accertamento che, per il suo carattere squisitamente tecnico, giustifica la competenza del giudice specializzato.

In definitiva, solo in presenza di controversie in cui vengano in questione i poteri di governo delle acque nell'interesse generale della collettività, anche in relazione all'individuazione dei limiti dei corsi d'acqua e degli obblighi di manutenzione dei relativi argini o sponde, la competenza si appartiene al tribunale regionale delle acque (cfr. Cass. n. 25905/2023). Accolto, pertanto, il primo motivo, il secondo resta assorbito, poiché il capo delle spese verrà complessivamente regolato dal Giudice competente all’esito della lite. P.Q.M Cassa l’impugnata ordinanza e dichiara la competenza del tribunale ordinario, davant