Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Medi Group S.R.L., did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Studio Medico Rocca e Bisurgi, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation proposal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3890/2025 R.G. proposto da: MEDI GROUP S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 48, presso lo studio dell’avvocato MASTROIANNI GIULIO (MSTGLI66M19E340P) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro STUDIO MEDICO ROCCA E BISURGI, elettivamente domiciliato in PERGINE VALSUGANA VIA III NOVEMBRE, 22, presso lo studio dell’avvocato SEGHETTA ALESSANDRO (SGHLSN78A19D542O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1530/2024 depositata il 10/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 3890/2025 Numero sezionale 825/2025 Numero di raccolta generale 23460/2025 Data pubblicazione 18/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/08/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 3890/2025 Numero sezionale 825/2025 Numero di raccolta generale 23460/2025 Data pubblicazione 18/08/2025