Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The parties argued over the appeal's validity, but the court ruled that the statutory silence on the appellant's request constituted a formal waiver. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the lower court's proposal constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3268/2025 R.G. proposto da: DI BARI PORZIA, DI BARI LUCIA, elettivamente domiciliati in POZZO FACETO DI FASANO VIALE STAZIONE N. 10 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato ZIZZI MARCELLO (ZZZMCL75H21E986G) che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro DI BARI SILVIA, DI BARI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE G. MAZZINI N.119, presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA MARIA GRAZIA (BTTMGR66C44H501G) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato POLIGNANO ELISABETTA (PLGLBT89T61H096J) -controricorrenti- nonchè contro MANGIARANO ANTONELLA Numero registro generale 3268/2025 Numero sezionale 824/2025 Numero di raccolta generale 23457/2025 Data pubblicazione 18/08/2025 -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1637/2024 depositata il 19/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 05/08/2025 7 Mauro Criscuolo Numero registro generale 3268/2025 Numero sezionale 824/2025 Numero di raccolta generale 23457/2025 Data pubblicazione 18/08/2025 Numero registro generale 3268/2025 Numero sezionale 824/2025 Numero di raccolta generale 23457/2025 Data pubblicazione 18/08/2025