Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 23439/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders public hearing to resolve conflicting interpretations on mediator registration proof admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23439/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered a public hearing to resolve a conflict of interpretation regarding the admissibility of raising a mediator's lack of registration as a matter of office. The appellant argued that the lower court erred by treating the absence of proof as a non-assertive preclusion issue, while the opposing party contended the issue was waived due to lack of timely contestation. The court decided to defer the judgment to a public session because the legal question involves significant nomofilactic relevance and divergent precedents on the scope of the non-contestation principle.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 6 l.n. 39/1989: When jurisprudence is divided on whether the lack of proof of professional registration by a mediator constitutes a matter of office or a matter of assertion, the court must order a public hearing to resolve the conflict of interpretation.

Parole chiave

Generato dall'IA
conflict of interpretation nomofilactic relevance mediator registration non-assertive preclusion matter of office public hearing order divergent precedents noleggiatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c.
3 del primo comma dell’art. 360 cod.
Art. 6 l.n. 39/1989
civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l.n. 39/1989 per avere la Corte d’appello ritenuto tardiva e non rilevabile d’ufficio l’eccezione con cui è stata eccepitala mancanza di prova dell’iscrizione della mediatrice Nautigest s.r.l.
art. 86 cod. proc. civ
SEPE ACHILLE, elettivamente domiciliato, presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 cod. proc. civ., con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro NAUTIGEST s.r.l.; -intimata - avverso la sentenza n.
art. 96 cod. proc. civ
17612/2015 , il Tribunale di Roma dichiarò cessata la materia del contendere nei confronti di Elisabetta Favale, condannò Achille Sepe al pagamento di euro 5.000,00 a titolo di provvigione per la mediazione e al pagamento di altrettanti euro 5.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 96 cod.
art. 360 cod. proc. civ
3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Ordinanza n. 20556 del 19/07/2021
Sez. 3, Sentenza n. 15658 del 21/06/2013
Sez. 3, Sentenza n. 15658 del 21/06/2013; difformi, Sez.
Sez. 3, Sentenza n. 8581 del 09/04/2013
15658 del 21/06/2013; difformi, Sez. 3, Sentenza n. 8581 del 09/04/2013; Sez.
Sez. 2, Sentenza n. 4019 del 09/02/2023
Sez. 2, Sentenza n. 29506 del 24/10/2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 12511- 20 21 proposto da: avv. SEPE ACHILLE, elettivamente domiciliato, presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 cod. proc. civ., con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro NAUTIGEST s.r.l.; -intimata - avverso la sentenza n. 220/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA , pubblicatail 13/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2025dal consigliere PATRIZIA PAPA; rilevato che: Ric. 2021n. 12511 sez. S2 -ud. 25-3-2025 - 2 - -con atto di citazione notificato il 16 marzo 2011, la Nautigest s.r.l. convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, Elisabetta Favale e Achille Sepe chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di euro 10.000,00, a titolo di provvigione per la mediazione espletata in loro favore per la vendita di un’imbarcazione; - c on sent enza n. 17612/2015 , il Tribunale di Roma dichiarò cessata la materia del contendere nei confronti di Elisabetta Favale, condannò Achille Sepe al pagamento di euro 5.000,00 a titolo di provvigione per la mediazione e al pagamento di altrettanti euro 5.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ., rigettando le sue domande riconvenzionali nei confronti della Nautigeste dei terzi chiamatiGianluigi Sinibaldi e Roberto Goracci; -con sentenza n. 220/2021 , la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello di Achille Sepe, ritenendo tra l’altro, per quel che qui rileva, preclusa dall’assenza di tempestiva contestazionein sede di comparsa di costituzione e risposta,in primo grado , la questione della mancanza di prova dell’iscrizione all’albo dei mediatori da parte della Nautigest s.r.l., atteso che sin dalla citazione la circostanza era stata rappresentata specificamente e non contestata; -Achille Sepe ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a sette motivi;

Nautigest s.r.l., Gianluigi Sinibaldi e Roberto Goracci non hanno svolto difese; considerato che: -con il primo motivo Achille Sepe ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l.n. 39/1989 per avere la Corte d’appello ritenuto tardiva e non rilevabile d’ufficio l’eccezione con cui è stata eccepitala mancanza di prova dell’iscrizione della mediatrice Nautigest s.r.l. nel relativo albo professionale; Ric. 2021n. 12511 sez. S2 -ud. 25-3-2025 - 3 - - sussiste contrasto di interpretazione sulla applicabilità del principio di non contestazione al requisito dell'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio, con conseguente difformità di giurisprudenza in ordine alla rilevabilità anche d’ufficio e oltre il limite delle preclusioni assertive (per l’operatività della non contestazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 20556 del 19/07/2021;

Sez. 3, Sentenza n. 15658 del 21/06/2013; difformi, Sez. 3, Sentenza n. 8581 del 09/04/2013; Sez. 2 - , Sentenza n. 4019 del 09/02/2023; Sez. 2 -, Sentenza n. 29506 del 24/10/2023); -risulta, pertanto, necessaria la trattazione in pubblica udienza, considerate la rilevanza nomofilattica; P.Q.M La Corte dispone la trattazione in pubblica udienza, rinviando la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda se