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Ordinanza — n. 23435/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of appeals by both parties under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23435/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeal extinguished after both parties mutually withdrew their main and incidental appeals on April 4, 2025. Although the lower court had ordered Excelsia Nova s.r.l. to pay €680,000 to Immobiliare Costruzioni s.r.l. in liquidation, the parties formally renounced all litigation actions. The court ruled that such mutual withdrawal requires a unified act signed by authorized representatives and applies Article 391 of the Civil Procedure Code, resulting in no further proceedings or costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; In cases of mutual withdrawal of appeals, the judgment is extinguished without a ruling on costs, and the special contribution obligation does not apply as the measure is exceptional and strictly interpreted.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeals extinction of cassation proceedings Civil Procedure Code Art. 391 unified act of renunciation contribution unificato exemption esclusione dei nova società immobiliare valore litigioso

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7225- 20 20 proposto da: EXCELSIA NOVA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, viaDegli Astalli 19, presso lo studio degli avv. Maurizio Cirelli e Alessandro Scarselli dai quali è rappresentata e difes a , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro IMMOBILIARE COSTRUZIONI s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, piazza Cavour 17, presso lo studio “Enrico Follieri Associati” degli avv. prof. Enrico Follieri e Luigi Follieri dai quali èrappresentata e difes a Ric. 2020n. 7225 sez.

S2 -ud. 23-4-2025 - 2 - giusta procura a margine del controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 57/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI , pubblicatail 16/1/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/4/2025dal consigliere PATRIZIA PAPA; sentito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale ROSA MARIA DELL’ERBA; rilevato che: - con ricorso del 2/3/2020 , Excelsia Nova s.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza n. 57/2020 della Corte d'appello di Bariche l’ha condannata al pagamento, in favore di Immobiliare Costruzioni s.r.l. in liquidazione, della somma di Euro 680.000,00; -Immobiliare Costruzioni s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale; considerato che: - con atto congiunto del 4/4/25, entrambe le società hanno rinunciato ai ricorsi principale e incidentale e reciprocamente aderito alle rispettive rinunce; -la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto Ric. 2020n. 7225 sez.

S2 -ud. 23-4-2025 - 3 - dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sec