Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23351/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer fees for victim's defender covering all trial phases, not just study, despite victim not being a civil party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23351/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation overturned a lower court decision that limited legal fees to the study phase only. The lower court had denied compensation for trial and investigative phases because the victim did not formally constitute herself as a civil party. The Supreme Court ruled that a defender appointed by a victim must be remunerated for all process phases they actually attended, regardless of the victim's procedural status. Consequently, the case was remanded for a new fee calculation based on the full scope of the lawyer's work.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 9, 104 c.p.p.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: A defender appointed by a victim who is not a civil party is entitled to fees for all procedural phases attended, not merely for the study phase.

Parole chiave

Generato dall'IA
victim's defender fees criminal procedure phases civil party status legal aid compensation remuneration scope procedural participation fee calculation error spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 9, 104 c.p.p.
140/2012, dimezzarlo ai sensi dell’art. 9 del D.M.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
140 del 20.07.2012, in relazione all’art. 360, co.
Art. 130 D.P.R. n. 115/2002
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 nonché dell’art.
D.M. n. 140/2012
4 , d.m. n. 140/2012 in relazione all’art.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 nonché dell’art.
art. 90 cod. proc. pen
La persona offesa ha il diritto di partecipare al processo penale (art. 90 cod. proc. pen.) e a tal fine può avvalersi di un difensore (art.
art. 104 cod. proc. civ
pen.) e a tal fine può avvalersi di un difensore (art. 104 cod. proc. civ.).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5493/2020 R.G. proposto da: ARMELI IAPICHINO NUNZIATINA, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE ZINGALE, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; –intimato– avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI PATTI del 03/01/2020 (RG n. 986/2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1. L’avvocato Nunziatina Armeli Iapichino svolse attività difensiva in favore di Emanuela Di Mauro, persona offesa ammessa alpatrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale innanzi al Tribunale di Patti. Il giudice penale rigettò l’ istanza reputando che non fosse sufficiente, per avere diritto alla liquidazione dei compensi , la semplice ammissione al patrocinio, laddove la persona offesa non fossecostituita parte civile.

2. Avverso tale provvedimento Nunziatina Armeli Iapichino propose opposizione. Il Giudice dell’opposizione accolse il reclamo eliquidò, a titolo di compensi professionali per l’attività svolta, la somma di € 50,00 oltre accessori di legge.

3. Il giudice decise di operare tale esigua quantificazione sulla base dei seguenti rilievi: - dovevano essere applicati i parametri previsti dal d.m. 140/12, con esclusione delle spese generali, considerando che l’attività difensiva espletata si era conclusa nella vigenza di tale normativa e prendendo in considerazione la sola fase di studio, attesa la mancata costituzione di parte civile; - i compensi dovevano essere liquidati secondo i parametri minimi, tenuto conto della non particolare complessità dell’attività difensiva prestata, desumibile dalla documentazione probatoria versata in atti; -applicato l’art. 12 co. 4 del d.m. 140/12, il compenso unico doveva essere aumentato sino ad € 300,00, avendo il difensore assistito tre persone offese nella medesima posizione. Al fine d’individuare il compenso dovuto in favore della sola persona offesa Emanuela Di Mauro, tale importo doveva essere diviso per tre, risultando una somma pari ad € 100,00, importo, infine, ulteriormente decurtato del 50% ai sensi dell’art. 130 TUSG.

4. L’avvocato Nunziatina Armeli Iapichino propone ricorso fondato su due motivi. E’ rimasto intimato il Ministero della Giustizia.

5. Con il primo motivo la ricorrente rileva la nullità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 12 e 14 del d.m. n. 140 del 20.07.2012, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 , cod. proc. civ. , poiché il G iudice dell’opposizione aveva liquidato i compensi tenendo conto esclusivamente della fase di studio, e non anche della fase istruttoria o dibattimentale, a cui l’Avvocato aveva sempre partecipato, come risultava dai verbali di udienza versati nel fascicolo del giudizio di opposizione. Il Giudice dell’opposizione aveva erroneamente disconosciuto il compenso per la suddetta fase perché la persona offesa non si era costituita parte civile.

Di contro il difensore della persona offesa, il quale ha il diritto–dovere di partecipare alle udienze e ad assistere la cliente, deve essere remunerato per tale attività 6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 nonché dell’art. 12, co. 4 , d.m. n. 140/2012 in relazione all’art. 360,co. 1 n. 3, cod. proc. civ. poiché il Tribunale aveva operato, nel liquidare il compenso, una serie di calcoli, riduzioni, raddoppi e divisioni non applicabili nel caso di speciee privi di razionale comprensibilità.

IlTribunale, invece, avrebbe dovuto semplicemente partire dal valore medio previsto nelle tabelle allegate al D.M. n. 140/2012, dimezzarlo ai sensi dell’art. 9 del D.M. suddetto, senza applicare alcun raddoppio né alcuna divisione per tre; né infine applicare alcun altro dimezzamento, in quanto l’art. 130 Dpr n. 115/2002 non va applicato alla difesa nel processo penale ma solo al giudizio civile 7. Il primo motivo merita di essere accolto e, pertanto, il secondo resta assorbito. La persona offesa ha il diritto di partecipare al processo penale (art. 90 cod. proc. pen.) e a tal fine può avvalersi di un difensore (art. 104 cod. proc. civ.).

Pertanto, il professionista nominato al fine deve essere remunerato, nella misura di legge ritenuta congrua, per tutte le fasi processuali alle quali risulti aver prestato la propria assistenza. Poiché il Giudice del merito ha escluso la remunerabilità di ogni attività diversa dallo studio sul presupposto – inconferente, per quel che si è detto –che la persona offesa non si era costituita parte civile, il ragionamento merita censura. Il provvedimento, per vero, applica una deroga non prevista dalla legge e, peraltro, in contrasto con il complessivo assetto codicistico che assegna alla persona offesa ruolo di significativo rilievo processuale.

8. Il provvedimento, perciò, deve essere cassato con rinvio. Il Giudice del rinvio riesaminerà la vicenda facendo applicazione del seguente principio di diritto: “al difensore nominato dalla persona offesa dal reato, non costituita parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, spetta il compenso per tutte le fasi del processo penale alle quali abbia partecipato e non per la sola attività di studio”. Il giudice del rinvio regolerà anche il capo delle spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.M accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata, in relazione all’accolto motivo, e rinvia al Tribunale di Patti, in persona di altro magistrato, anche pe