Cassation court allows appeal against inheritance acquisition by interdicted person due to lack of mental capacity proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court partially allowed the appeal by quashing the lower court's decision regarding the inheritance acquisition of an interdicted individual. The lower court erroneously focused solely on the objective possession of inherited assets without verifying the subjective capacity of the interdicted person to understand the transfer. The court ruled that acquiring inheritance requires natural capacity to act, necessitating proof of a lucid interval if the interdicted person is claimed to have validly acquired the estate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 485 c.c.; Art. 485 c.c.: The acquisition of inheritance under Art. 485 c.c. requires not only objective possession but also the natural capacity to act of the heir, meaning a lucid interval must be proven if the heir is interdicted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
3605/2019 R.G. propost i da: MORUCCI EVA, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE III N.18 presso lo studio dellavvocato C/O O STLEGALE GREZ ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli avvocati STRUFALDI CARLA e FAGNONI FRANCESCA -ricorrente- MORUCCI FURIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI FALCO ADRIANO -ricorrente- contro NANNOTTI FANOI GIOVANNA, quale tutore dellinterdetto SQULLONI MASSIMO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 86, presso lo studio dellavvocato SPASARI MARIA LETIZIA, rappresentata e difesa dagli avvocati GALLETTI LAMBERTO e GALLETTI FEDERICO -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2121/2019 depositata il 12/09/2019 .
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2025 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Viste le conclusioni motivate, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte, chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. Uditi gli avvocati Fagnoni, Di Falco e Galletti. FATTI DI CAUSA Squilloni Renzo, in proprio e nella qualità di tutore del figlio Squilloni Massimo, ha chiamato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Prato, Morucci Eva e Morucci Furio, chiedendo lo scioglimento della comunione relativa allimmobile in Prato, via Lastre 4/6.
Ha precisato che limmobile apparteneva originariamente a Morucci Forlina e Morucci Alice, la quale era deceduta il 1° ottobre 1997, lasciando erede legittimi i due attori Squilloni Renzo e Squilloni Massimo, rispettivamente coniuge e figlio della defunta Morucci Alice; ha precisato ancora che era deceduta anche Morucci Forlina, cui erano subentrati, in forza di testamento, i nipoti Morucci Eva e Morucci Furio, convenuti con la domanda di divisione. Per quanto ancora interessa, in aggiunta alla domanda di scioglimento della comunione, fu chiesta ai convenuti la resa del conto per la gestione del compendio comune.
Sul complesso delle domande è intervenuta sentenza non definitiva del Tribunale di Prato, la quale ha diversamente definito la situazione di appartenenza del bene rispetto a quella assunta dagli attori. Il bene non apparteneva alle parti in causa la ragione delle quote derivanti dal titolo successorio ai rispettivi danti causa, in quanto, secondo la ricostruzione della sentenza, Squilloni Massimo, con scrittura del 23 ottobre 1993, aveva rinunziato alla propria quota di comproprietà, pari in principio al 25%, in favore di Morucci Forlina, la quale era così divenuta titolare della quota del 75%, infine acquistata dai due eredi testamentari, convenuti nel giudizio.
Va da sé che, nellambito di tale ricostruzione, il restante 25% è rimasto in titolarità del Squilloni Massimo. La sentenza ha quindi disposto lo scioglimento della comunione in ragione delle quote sopra indicate (37,50% ciascuno Morucci Eva e Morucci Furio e il 25% Squilloni Renzo), ordinando ai convenuti di rendere il conto. Con sentenza definitiva, il medesimo Tribunale ha accertato che Squilloni Renzo era divenuto erede della madre Alice in applicazione di quanto dispone l art. 485 c.c. In proposito il Tribunale osservava che Squilloni Massimo avevano continuato ad abitare nella casa familiare insieme al padre, senza curare il compimento dellinventario nel termine previsto dalla norma.
Il Tribunale, pertanto, definiva il giudizio, con la condanna dei convenuti a corrispondere a Squilloni Massimo, rappresentato dal nuovo tutore, essendo il genitore Squilloni Renzo deceduto, il valore della quota di comproprietà, oltre la quota di pertinenza dei frutti del bene comune, e così in totale 350.000,00. La Corte dappello di Firenze, adita con distinti appelli da Morucci Eva e Morucci Furio e con appello incidentale da Squilloni Massimo, accoglieva in parte gli appelli principali, riducendo il quantum della condanna. La Corte di merito, per quanto qui interessa, rigettava il motivo dappello, inteso a negare che Squilloni Massimo avesse potuto accettare leredità della madre.
In proposito essa osservava che il medesimo Squilloni Massimo era stato interdetto dopo la morte della madre, non essendo rilevante che egli fosse affetto sin dalla nascita dalla sindrome di down, perché tale sindrome, di per sé, non pregiudica la capacità del soggetto e dovendo daltra parte lincapacità essere accertata in concreto al momento del fatto. Una volta proposta tale considerazione soggettiva, riguardante la mancata prova dellincapacità naturale, la Corte dappello precisava che Squilloni Massimo, «sebbene unitamente al padre, aveva convissuto nellimmobile oggetto del giudizio, circostanza affermata dalla stessa appellante Morucci Eva nella sue difese».
La Corte di merito ha aggiunto essere «ininfluente ai fini del possesso ( ex art.485 c.c. ) che il padre, convivente con il figlio, dopo la morte della madre, avesse un suo autonomo diritto di abitazione stante la diversità dei diritti e la mancata opposizione in tal senso del padre, unico soggetto legittimato a farlo». Per la cassazione della sentenza Morucci Eva ha proposto ricorso, affidato a due motivi. Ha proposto distinto ricorso Morucci Furio, affidato a quattro motivi. Squilloni Massimo, rappresentato da tutore, ha depositato distinti controricorsi.
Le parti hanno depositato memorie. Con atto depositato il 4 marzo 2022, la controricorrente ha reso nota la morte di Squilloni Massimo, depositando il certificato di morte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza ( art. 335 c.p.c. ). Il ricorso di Morucci Eva, previamente notificato (8 novembre 2019), è da considerarsi ricorso principale, mentre quello di Morucci, notificato l11 novembre 2019, assume la veste di ricorso incidentale. In relazione a quanto affermato dalla controricorrente circa la morte di Squilloni Massimo, la Corte osserva che non occorre assumere alcun provvedimento.
Infatti, nel giudizio di cassazione, in quanto dominato dall'impulso di parte, non sono applicabili le comuni cause di interruzione previste dalla legge ( Cass. n. 3323 /2014 ).
2. Il primo motivo di ricorso di Morucci Eva denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 414 , 471 e 428 c.c. La sentenza è oggetto di censura per avere riconosciuto la capacità naturale di Squilloni Massimo in astratto, senza considerare che Squilloni Massimo, dopo lapertura della successione della madre, è stato dichiarato interdetto con sentenza del 23 luglio 1996: il che imponeva un accertamento concreto e personalizzato, mentre la Corte dappello aveva riconosciuto la capacità sulla base della mera considerazione che, di per sé, linfermità di cui era affetto Squilloni Massimo non pregiudica necessariamente la capacità del soggetto.
Il secondo motivo del ricorso di Morucci Eva denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 485 , 540 e 1022 c.c. Si sostiene che il possesso della casa familiare da parte del coniuge non integra la nozione di possesso rilevante ai sensi dell art. 485 c.c. , in quanto esercitato da parte del medesimo in forza dellautonomo titolo conferito dallart. 540, comma 2, c.c. Tale autonomo titolo caratterizza anche il rapporto che con il bene ha il nucleo familiare convivente con lavente diritto.
3. Si impone in via prioritaria lesame del secondo motivo, che è infondato. Si deve dare per acquisito che limmobile costituente la pretesa casa familiare, identificandosi con il bene oggetto della domanda di divisione, non era di proprietà della sola Morucci Alice, ma era in comproprietà con la sorella Morucci Forlina. È noto che presupposto per lattribuzione dei diritti, riconosciuti al coniuge superstite dallart. 540, comma 2, c.c. è che i beni, i quali ne formano oggetto - casa adibita a residenza della famiglia e i mobili che la corredano fossero di proprietà del defunto o comuni nel momento di apertura della successione.
Al quesito se la nascita di tali diritti sia compatibile con la comproprietà del bene fra il de cuiuse persona diversa dal coniuge superstite, la Suprema corte ha risposto negativamente: «Il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, sancito dall' art. 540 c.c. in favore del coniuge sopravvissuto, sussiste qualora detto cespite sia di proprietà del de cuius ovvero in comunione tra questi ed il coniuge superstite, mentre esso, al contrario, non sorge ove il bene sia in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo, non essendo in questo caso realizzabile l'intento del legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge sopravvissuto il godimento pieno del bene oggetto del diritto; in tale ultima evenienza, peraltro, non spetta a quest'ultimo neppure l'equivalente monetario del citato diritto, nei limiti della quota di proprietà del defunto, poiché, diversamente, si attribuirebbe un contenuto economico di rincalzo al diritto di abitazione che, invece, ha un senso solo ove apporti un accrescimento qualitativo alla successione del coniuge sopravvissuto, garantendo in concreto il godimento dell'abitazione familiare» (Cass. n. 29196/2021; n. 6691/2000).
Va da sé che lapplicazione di tale principio al caso in esame fa venir meno la giustificazione della censura proposta da Morucci Eva, non potendosi considerare il bene ereditario, abitato dal coniuge e dal figlio dopo lapertura della successione, oggetto del legato ex lege previsto dallart. 540, comma 2, c.c. Trattandosi di un comune bene ereditario, il possesso dello stesso da parte del coniuge chiamato alleredità, e a fortiori da parte del familiare convivente, è in linea di principio rilevante ai sensi dell art. 485 c.c. , applicato dai giudici di merito.
4. Il primo motivo del ricorso di Morucci Eva è fondato. Costituisce principio acquisito che il riferimento dello stato di incapacità di intendere e di volere, come motivo di invalidità del negozio, almomento in cui questo e stato posto in essere, non deve essere inteso in senso assoluto in relazione a quel precisomomento, potendo aversi, invece, riguardo alle condizioni in cui il soggetto si trovava prima e dopo il compimento dell'atto, al fine di accertare, nel caso in cui l'infermità sia dovuta a malattia, se questa sia suscettibile di regresso, di stabilita o di miglioramento, come utile elemento di giudizio per stabilire se la malattia manifestatasianteriormente o successivamente possa ritenersi sussistere anche nelmomento in cui fu posto in essere l'atto impugnato ( Cass. n. 522 /1971; 1670 /10 79 ).
In questo ordine di idee, è stato chiarito che, quando sussista una situazione di malattia mentale di carattere permanente, ricade su chi pretende la validità dell'atto l'onere di dimostrare l'esistenza di un eventualelucido intervallo, tale da ridare al soggetto l'attitudine a rendersi conto della natura e dell'importanza dell'atto ( Cass. n. 11883 /1997; n. 17130 /2011 ). 4.1. La sentenza impugnata si è discostata da tali principi, essendosi fermata alla considerazione che la successione si è aperta il 21 marzo 1993, mentre Squilloni Massimo fu dichiarato interdetto successivamente con sentenza depositata il 27 marzo 1996 .
Al contrario, tale seguito della vicenda imponeva ai giudici di merito di estendere lindagine, nel senso sopra chiarito, sulla natura e i caratteri della infermità, che aveva poi assunto connotazioni tali da giustificare linterdizione, il tutto anche nella prospettiva delle ricadute sulla distribuzione dellonere della prova, secondo quando sopra detto. 4.2. Nel caso in esame la sentenza ha riscontrato lesistenza della fattispecie di cui all art. 485 c.c. , che è considerata tradizionalmente come unipotesi in cui lacquisto delleredità avviene ex lege, a seguito del mancato compimento dellinventario da parte del chiamato nel possesso di beni ereditari ( Cass, n. 15507 /2006; n. 2696 /2003; n. 11634 ; 1991 ; n. 1692 /1875).
Tuttavia, ciò non elide lerrore commesso dalla Corte dappello. Vale pur sempre la regola che la titolarità di un rapporto possessorio presuppone lacapacità naturale di agire del soggetto, cioè lacapacità di intendere e di volere ( Cass. n. 6878 /1986; n. 22775 /2004 ). Daltronde, il fatto obiettivo del possesso di beni ereditari è presupposto necessario, ma non sufficiente ai fini della realizzazione dellacquisto legale delineato dall art. 485 c.c. Si richiede infatti che il chiamato sia altresì consapevole di possedere beni facenti di uneredità a lui devoluta ( Cass. n. 4707 /1994; n. 4835 /1980; n. 2811 /1998 ).
La Corte dappello ha invece considerato, ai fini della operatività della fattispecie acquisitiva, solo il fatto oggettivo della convivenza di Squilloni Massimo con il genitore superstite nellimmobile ereditario, mentre avrebbe dovuto considerare anche la sussistenza del requisito di natura soggettiva costituito dalla conoscenza, da parte del chiamato, della delazione in suo favore, di cui, come sopra chiarito, costituisce necessario corollario la consapevolezza di possedere beni ereditari.
5. Tutti i motivi del ricorso proposto da Morucci Furio restano assorbiti. Infatti, il secondo il quarto motivo riguardano il medesimo aspetto oggetto del primo motivo di Morucci Eva. Il primo e il terzo motivo attengono invece alla divisione, così come operata dai giudici di merito sul presupposto del concorso di Squilloni Massimo: quindi, sul presupposto di un contenuto decisorio oggetto di cassazione.
6. La sentenza deve essere cassatain relazione al primo motivo del ricorso di Morucci Eva accolto e la causa rinviata alla Corte dappello di Firenze in diversa composizione, perché provveda al nuovo esame della posizione di Squilloni Massimo in conformità a quanto sopra. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale di Morucci Eva; rigetta il secondo motivo del