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Decreto — n. 23044/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 23044/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation court declared the appeal extinguished because neither party requested a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The main appellant, Depar S.R.L., and the incidental appellant, F.LLI CASELLA AUTOTRASPORTI S.N.C., failed to act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeals were deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a cassation proposal within 40 days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40 day deadline deemed withdrawal Code of Civil Procedure procedural default obbligo di restituzione indennità piena azione parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
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Testo completo

t. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti delprocedimento n. 7056/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: DEPAR S.R.L., difesacome in atti; contro F.LLI CASELLA AUTOTRASPORTI S.N.C., difesacome in atti ( controricorrent e e ricorrenteincidentale); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese processuali possano essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; spese compensate. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 08/08/2025. IL CONS