Cassation appeal dismissed due to withdrawal by appellant without opposing party's consent, resulting in judgment extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's unilateral withdrawal. Although the appellant formally renounced the appeal, the opposing parties explicitly refused to adhere to this withdrawal. Consequently, the court extinguished the proceedings and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the appellant withdraws without the consent of the opposing parties, who must then bear the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
t. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 6182/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: LUPI ROBERTO,difeso come in atti ; contro CANTINI MARTA,difesa come in atti ( controricorrent e ) ; PUCCI PAOLO + 1, difesi come in atti (controricorrenti); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato chein data 17.07.2025il difensore del ricorrente, munito di mandato speciale, ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto cheentrambe le parti controricorrenti hanno fatto pervenire , in data 23.07.2025,dichiarazioni di non adesione alla rinuncia e che, pertanto, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 08/08/2025. IL CON