Cassation court dismisses main appeal but allows incidental appeal regarding inheritance claim qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the main appeal filed by Piero Martini while allowing the single ground of the incidental appeal lodged by the opposing parties. The main appeal sought to declare the wills null or reduce the estate due to alleged defects, but the court found the lower court's declaration of acquisitive prescription (usucapion) rendered the contested property unavailable to the appellant. Consequently, the court ruled that the appellant's request to reclassify the suit as an inheritance petition lacked practical utility and was inadmissible due to lack of interest, yet the incidental appeal was accepted for further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.c.; Art. 496 c.p.c.: When a lower court definitively establishes the authenticity of a will and the acquisition of property by usucapion, an incidental appeal challenging the qualification of the suit as an inheritance petition is admissible if it affects the legal characterization of the claim, whereas the main appeal based on such defects is inadmissible if the property is no longer subject to succession.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.38539/2019 R.G. proposto da MARTINI PIERO, rappresentato e difeso dagli avvocati CASTELLANI FILIPPO e GHELARDI ETTORE, con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro MARTINI GABRIELLAe PIOVANO SARA, rappresentate e difese dagli avvocati COMPOSTELLA FULCIO e TARAMASSO CLARA, con domicilio digitale in atti. CONTRORICORRENTI\RICORRENTI INCIDENTAL I - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 1561/2019,depositata i l 19/11/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO.
FATTI DI CAUSA 1. Piero Martini ha adito il T ribunale di Savona , esponendo di essere figlio della defunta Giuseppina Salviati, la quale aveva disposto in vita del proprio patrimonio con due distinti testamenti, con il primo dei quali aveva lasciato l’immobile sito in Savona, i mobili e talune somme di denaro a Sara Piovano e , con il secondo testamento, aveva nominato quest’ultima sua erede universale. Ha chiesto di dichiarare l’inesistenza, la nullità, l’annullabilità dei testamenti per difetto di olografiao della firma o per incapacità della de cuius o , in subordine , di disporre la riduzione delle disposizioni lesivedei suoi diritti di legittima.
Si sono costituite Gabriella Martini e Sara Piovano, rispettivamente figlia e nipote della de cuius, resistendo alledomande e proponendo riconvenzionale per far dichiarare che Sara Piovano era stata istituita erede universale testamentaria o di accertare l’intervenuta usucapione dell’immobile ubicato in Savona. Il Tribunale,con sentenza non definitiva n. 1197/2015, ha affermato che competeva all’att ore la prova della falsità e il deposito dell’originale dell’atto impugnato; con successiva sentenza n. 808/2017, ha respinto le domande principali e ha dichiarato che le convenute avevano usucapito l’immobile conteso in causa.
La pronuncia è stata parzialmente riformata in appello. La Corte distrettuale di Genova, dopo aver ribadito che, essendo proposta un’azione di accertamento negativo, competeva all’attore provare la falsità del t e stamento depositato press o un notaio , ha ritenuto che il T ribunale ave sse dichiarato l’usucapione non dell’intero, ma d elle sole quote dell’immobile originariamente in titolarità di Ernesto Martini, padre di Piero e Gabriella, poi pervenute per successione ai figli e alla moglie Giuseppina Salviati, e pertanto ha concluso che le disposizioni testamentarie ledeva no i diritti di legittima di Pierio Martini, pari ad 1/6 dell’asse, composto dalla quota di 4/6 dell’immobile in Savona, Via Vanini 9, rimettendo la causa sul ruolo per l’ulteriore corso.
La cassazione della sentenza è chiesta da Piero Martini con ricorso in cinque motivi, illustrat i con memori a , cui hanno resistito Sara Piovano e Gabriella Martini con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. Piero Martini ha replicato con controricorso al ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116, 132 n. 4 c.p.c., per aver la Corte d’Appello affermato cheera onere di Piero Martini produrre l’originale del testamento impugnato, prova che competeva alle convenute, dovendo esse dimostrare la loro qualità di eredi , e per aver contraddittoriamente ritenuto che Sara Piovano fosse erede universale della de cuius sulla base della copia del testamento, tempestivamente disconosciuta, pur dichiarando indispensabil e l’acquisizione dell’atto in originale, che tuttavia, come dedotto dal ricorrente, non esisteva, essendone comunque preclusa la produzione per scadenza dei termini per il deposito dei documenti.
Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che, in assenza dell’originale del testamento, Sara Piovano non poteva essere dichiarata erede universale per il fatto che l’attore non aveva provato l’esistenza della scheda testamentaria, né Piero Martini poteva essere considerato un legittimario pretermesso, condizione che presuppone l’esistenza di un testamento della quale non vi era alcuna prova. La pronuncia sarebbe contraddittoria laddove ha stabilito che il tribunale aveva dichiarato l’usucapione delle sole quote di Ernesto Martini, pur avendo le convenute chiesto di dichiarare l’intervenuto acquisto a titolo originario dell’interocespite.
Si ribadisce l’oggettiva incompatibilità tra la domanda di accertamento della qualità di e rede universale avanzata dalle convenute e quella di usucapione, anche perché, a parere del ricorrente, con la sentenza non definitiva n. 1197/2015, il T ribunale aveva già dichiarato Sara Piovano erede universale e non poteva , con la successiva pronuncia definitiva, dichiarare in favore delle convenute l’usucapionedell’unico cespite facente parte della massa ereditaria. Si denuncia l’omessa pronuncia sulla eccezione di nullità della domanda riconvenzionale per insufficiente specificazione della causa petendi.
Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che infondatamente Sara Piovano e Gabriella Martini avevano ritenuto di poter vantare diritti successori sulla base delle fotocopie disconosciute del testamento senza farsi carico della produzione degli originali, e che, divenuteimmodificabili le domande per effetto delle preclusioni processuali, l’attore era sollevato dall’onere di depositare l’originale della scheda, essendo il tema di causa circoscritto alla verifica dell’idoneità delle copie a provare l’acquisto della qualità di erede da parte di Sara Piovano.
Il quarto motivo de nuncia la violazione degli artt. 163 n. 4, 324 c.p.c., 1158 c.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e vizio di motivazione, dolendosi che Pietro Martini, essendo erede totalmente pretermesso, era privo di legittimazione passiva rispetto alla domanda di usucapione dell’immobile,sul quale non poteva va ntare alcun diritto. Nega il ricorrente la sussistenza del giudicato interno sull’usucapione sostenendo di aver contestato in primo grado l’esercizio del possesso; assume che dalla produzione dei certificati di residenza emergeva che le convenute non avevano mai abitato l’immobile, avendo risieduto altrove.
Denuncia che la sentenza non abbia tenuto conto che Giuseppina Salviati era titolare del diritto di abitazione sull’immobile ed aveva continuato ad occuparlo, censurando la pronuncia per aver trascurato che l’esistenza di rapporti di parentela con la de cuius escludevano l’esercizio di un possesso pieno da parte delle convenute,oltre al fatto che Gabriella Martini era già contitolare della quota di un sestoe non poteva usucapire la propria quota, mancando inoltre i presupposti per l’usucapione della quota altrui e la stessa individuazione del periodo di esercizio del potere di fatto e della sussistenza degli altri requisiti per l’acquisto a titolo originario.
Si deduce infine che la prova per testi (e, in particolare, le dichiarazioni di Giovanni Piovano) non dimostrava affatto che le convenute avessero sostituito le chiavi di accesso all’immobile, sostituzione che era stata effettuata dalla de cuius, e che le convenute non avevano potuto impedire che Piero Martini accedesse al bene, non disponendo delle chiavi. Il quinto motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per aver la Corte d’Appello dichiarato inammissibilile domande e le richieste formulate in appello, trattandosi di me r e difese rispetto all e risultanze di causa. 1.1 L’unico motivo del ricorso incidentale deduce vizio di motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, affermando che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, il tribunale, con sentenza 808/2019, passata in giudicato, aveva dichiarato l’usucapione dell’intero immobile in Savona, non dell e sole quote originariamente appartenenti a Ernesto Martini, non potendosi regolare la successione e disporre la riduzione , ricomprendendo nell’asse anche l’immobile controverso.
2. Per ragioni di ordine logico vanno esaminati preliminarmente il ricorso incidentale e i motivi secondo e quarto del ricorso principale, censure che affrontano da diversa prospettiva le questioni concernenti l’accoglimentodella riconvenzionale di usucapione. Il ricorso incidentale è fondato, i motivi del ricorso principale sono in parte inammissibili e,per il resto, infondati. Dal riesame della sentenza n. 808/2019 si evince chiaramente che il tribunale non aveva dichiarato l’usucapione della sola quota immobiliare di Ernesto Martini da parte delle convenute, ma dell’intero (sentenza n. 808/2019, pag. 11 e ss . ) .
Il 50% della proprietà del bene era pervenuto per successione di Ernesto Martini alla moglie Giuseppina Salviati, già proprietaria del restante 50%, e ai due figli per le quote di 4/6 e 1/6 (per ciascun figlio); sulla scorta delle deposizioni testimoniali, il tribunale ha ritenuto che le convenute ave ssero compiuto atti di interversione nel possesso sin dagli anni ’80, esercitando un godimento esclusivo e perciò acquisendo la proprietà del bene, ormai fuoriuscito dall’asse ereditarioal momento della morte di Giuseppina Salviati. Il dispositivo della pronuncia ècosì formulato:
“in accoglimento della domanda avanzata in via riconvenzionale dalle convenute, dichiara che Gabriella Martini e Sara Piovano sono divenute esclusive comproprietarie in parti uguali per usucapione dell'intero immobile sito a Savona in via Vanini 9/17 contraddistinto catastalmente al N.C.E.U. al F. 55 mapp. 264 sub. 19 meglio indicato nella c.t.u. svolta nel corso del giudizio alla quale si fa espresso rinvio con riferimento ad ogni migliore descrizione del bene”. Nel dolersi dell’accoglimento della riconvenzionale, il ricorrente aveva lamentato l’incompatibilità delle domande con cui Sara Piovano aveva chiesto di essere dichiarata erede universale della nonna e nel contempo proprietaria esclusiva dell’immobile per usucapione, incompatibilità che correttamente è stata esclusa dal giudice di merito, essendo evidente che le convenute avevano inteso ottenere anzitutto la devoluzione dell’asse in base al testamento o, di vedersi riconosciute comproprietarie dell’immobile in Savona in forza dell’usucapione, sussistendo tra le due azioni un rapporto di alternativitào di subordinazione .
Il T ribunale , con la sentenza non definitiva n. 1197/2015, richiamando Cass. SU 12307/2015 (cfr. sentenza pag. 6), aveva semplicemente affermato che competeva all’attore la prova della falsità del testamento, senza attribuire a Sara Piovano la qualità di erede universale della nonna; aveva poi riconosciuto entrambe le convenute legittimate passive poiché nel possesso dei beni ereditari, senza definirela res litigiosa riguardo all’appartenenza dell’immobile e senza, quindi, consumare il potere decisorio riguardo alla riconvenzionale di usucapione, il cui accoglimento –con la sentenza 808/2017, ha invece determinato la sottrazione del bene all’azione di riduzione poiché acquistato a titolo originario e non per successione testamentaria.
Non intercorreva alcuna incompatibilità tra la domanda di rivendicazione della qualità di erede universale e l’azione di usucapione; l’aver Sara Piovano acquistato l’immobile a titolo originariorendeva l’istituzione ereditaria priva di effetto solo rispetto a tale cespite. Va – invece - rilevato che il ricorso non sottopone a critica la pronuncia impugnata nel punto in cui ha affermato che nessun’altro rilievo, riguardo al merito, era stato utilmente sollevato dall’appellante mediante idone i e compiut i motivi di appello (cfr. sentenza pag. 9), esprimendo un giudizio di insufficienza de lle ragioni di gravame ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e, quindi, una r atio decisoriache il ricorrente avrebbe dovuto motivatamente impugnare in cassazione, non semplicemente riproponendo le medesime censure vertenti sul merito che la Corte di appello ha definito in rito.
Giova ricordare che, ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, qualora intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l'onere di denunziare l'errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell'art. 342 c.p.c. (Cass. 18776/2023; Cass. 21514/2019).
Risultano, di conseguenza, inammissibili le doglianze vertenti sulla pretesa nullità della domanda di usucapione e sull’ infondatezza nel merito della pretesa per carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del possessoad usucapionem , questioni che Pietro Martini avrebbe dovuto sollevare in appello mediante un motivo di impugnazione avverso la pronuncia n. 808/2017 , munito dei requisiti prescritti dall’art. 342 c.p.c., non essendo sufficienti le contestazioni mosse nel corso del giudizio di primo grado (come si sostiene in ricorso) all’esito del quale il ricorrente era risultato soccombente.
3. Il primo e terzo motivo di ricorso sono inammissibili. Nell’illustrare i motivi di appello, la sentenza impugnata non contiene alcuna menzione della questione dell’inesistenza del testamento, oggetto delle censure formulate in questa sede. Allepagg. 2 e ss. della pronuncia è spiegato che l’appellante aveva chiesto di dichiarare la falsità del testamento , contestando la conformità della copia, e nell’esposizione delle ragioni della decisione non è minimamente scrutinata la questione della materiale esistenza della scheda, questione ben diversa dalla contestata non conformità della copia all’originale.
Il disconoscimento di conformità di una copia all’originale presuppone che la copia prodotta sia difforme da un originale non prodotto. L’esistenza di un originale (non prodotto) è, pertanto, il presupposto perché venga disconosciuta l’efficacia probatoria della copia (cfr. in tema di mancato reperimento dell’originale del testamento: Cass. 4137/2025 e Cass. 22191/2020). Sostenere che la copia non è conforme all’originale non implica anche la negazione dell’esistenza stessa dell’originale. La Corte di merito haritenuto che fosse onere dell’attore produrre il testamento, di cui ha dichiarato l’esistenza presso il notaio che aveva curato la pubblicazione, non potendosi accertare la falsità tramite l’esame della copia (Cass. 3603/2024;
Cass. 18363/2018), proprio perché ha considerato controversa o –comunque dubbia – la falsità, non l’esistenza dell’atto, conclusione che, ove errone a , avrebbe dovuto indurre a contestare l’interpretazione del contenuto delle censure o l’omessa pronuncia sui motivi di appello, non certo l’asserita violazione di legge, in mancanza di una decisione sul merito delle contestazioni. In definitiva, anche a non voler considerare che l’accoglimento del ricorso incidentale e l’accertata usucapione dell’unico bene di cui era composto l’asse ereditario renderebbero già superflua la disamina delle questioni che riguardano la validità e l’esistenza del testamento, essendo del tutto ipotetica la scoperta di altri beni da devolvere agli eredi o l’esistenza di ulteriori poste attive o passive che occorrerebbe eventualmente regolare in base al testamento (se ritenuto valido), resta che il ricorso non si confronta con il contenuto della pronuncia.
È comunque infondato sostenere che, negata l’esistenza di un documento, competerebbe ai convenuti che intendano avvalersene, farsi carico della produzione dell’originale, restando la copia eventualmente acquisita inutilizzabile ai fini probatori. Compete a chi sostiene l’inesistenza dell’originale di un documento prodotto in copia darne prova secondo i principi generali: questa Corte ha già affermato che il diniego di originale non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e va dimostrato da chi l o deduca mediante la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata.
In mancanza la copia è pienamente utilizzabile per la decisione (Cass. 24049/2024; Cass. 134/2025; Cass. 9257/2025). Il disconoscimento di conformità (che il ricorrente sostiene di aver formulato), attiene invece al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale e, peraltro, non determina l’automatica inutilizzabilità della copia, che consegue al disconoscimento di firma, essendo consentito l'accertamento della conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass.8718/2023;
Cass. 24029/2024; Cass. 134/2025).
3. Il quinto motivo è infondato. La Corte di merito ha dichiarato inammissibili per novità le domande (nn. 1-4 delle conclusioni di appello) volte a far dichiarare infondata la richiesta di Sara Piovano di essere riconosciuta erede universale della Giuseppina Salviati per inesistenza del testamento o per insufficienza probatori a delle copie; a far accertare la decadenza delle convenute dalla facoltà di modificare i fatti costituitivi dell e domande e a dichiarare che Gabriella Martini aveva rinunciato ad ogni pretesa quale erede legittima o legittimaria, infine ad accertare che Piero Martini aveva proposto una azionedi petizione ereditaria e non una domanda di accertamento negativo dell’autenticità del testamento.
L’eventuale ammissibilità della domanda volta a negare che Sara Piovano fosse stata istituita erede universale non produrrebbe, tuttavia, alcun effetto utile, avendo la sentenza definitivamente accertato l’autenticità e l’esistenza del testamento, né potrebbe derivarne alcuna conseguenza pratica a vantaggio del ricorrente riguardo all’accertata usucapione dell’immobile costituente l’unico bene dell’asse, sicché il motivo è, sotto tale profilo, inammissibile per difetto di interesse. La qualificazione della domanda come azione di accertamento negativo e non come petizione ereditaria era stata oggetto della sentenza non definitiva e comunque, posta la validità del testamento, Piero Martini, essendo un erede totalmente pretermesso, poteva acquisire diritti sui beni ereditari media nte la sola domanda di riduzione, non essendo tale azione qualificabile come petitio hereditatis, poiché il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius (Cass. 5731/1988).
In nessun caso l’attore poteva avanzare pretese sull’immobile in Savona poiché usucapito, sicché anche sotto tale profilo, l’eventuale violazione resta irrilevante. Appare invece tardiva la richiesta di accertare che Gabriella Martini avesse rinunciato ad avanzare pretese successorie anche quale legittimaria pretermessa, non potendo ritenersi la questione implicitamente proposta con le iniziali richieste avanzate dal fratello Pietro; quanto all’eventuale modifica in primo grado dei fatti costitutivi della riconvenzionale, la questione è coperta dal giudicato sulla declaratoria di usucapione.
È, in conclusione, accolto l’unico motivo del ricorso incidentale ed è respinto il ricorso principale. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M accoglie l’unico motivo del ricorso incidentale, respinge il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello