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Ordinanza — n. 22649/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court rejects delivery date for warranty prescription start when defects were hidden and unknown at completion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22649/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation quashed a lower court judgment that had set the two-year warranty prescription period to begin upon the delivery of construction works. The appellant argued that latent defects in the roofing panels were not discoverable until after a technical investigation in 2016, whereas the lower court incorrectly started the clock from the 2015 completion date. The court ruled that for hidden defects, the prescription period only commences when the client acquires full knowledge of both the defect's existence and its causal link to poor workmanship, rejecting the mere fact of hiring a technician as sufficient proof of discovery.

Regesto Legislator

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Art. 1667 c.c.; Art. 1665 c.c.: The prescription period for warranty claims against contractors for hidden defects commences only upon the client's full knowledge of the defect and its causal link to poor execution, not merely upon delivery or the hiring of a technician.

Parole chiave

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warranty prescription period hidden defects in construction commencement of limitation client knowledge requirement latent structural flaws technical investigation timing contractor liability limits difetti di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 1667 c.c.
La Freg, nel riscontrare la denuncia, ha sostenuto che i pannelli erano soggetti ad ondulazioni e rigonfiamenti a causa delle temperature e che il danno era solo estetico ma non funzionale e strutturale per cui non operava la garanzia, essendo anche decorsi i termini di prescrizione e decadenzaex art. 1667 c.c..
Art. 1665 c.c.
La presunzione di accettazione dell'opera di cui all'art. 1665, comma quarto, c.c.
art. 1667 c.c
La Freg, nel riscontrare la denuncia, ha sostenuto che i pannelli erano soggetti ad ondulazioni e rigonfiamenti a causa delle temperature e che il danno era solo estetico ma non funzionale e strutturale per cui non operava la garanzia, essendo anche decorsi i termini di prescrizione e decadenzaex art. 1667 c.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. 19019/2017
Cass. 15711/2013
Cass. 3959/1976
Cass. 1283/1965
Cass. 1590/1959
1665, comma terzo, c.c.), liberano l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente, i quali devono essere necessariamente esser fatti valere in sede di verifica o collaudo (Cass. 1590/1959; Cass.2991/1962; Cass.
Cass. 2991/1962
Cass. 444/1962
1590/1959; Cass.2991/1962; Cass. 444/1962; Cass.
Cass. 960/1966
444/1962; Cass. 960/1966; Cass.
Cass. 4061/1968
960/1966; Cass. 4061/1968; Cass.
Cass. 346/1970
4061/1968; Cass. 346/1970).
Cass. 1788/2009
Peraltro, anche in caso di vizio palese, la prescrizione decorre dalla consegna definitiva dei lavori e non da eventuali con s egne parziali (Cass. 1788/2009; Cass.
Cass. 18409/2025
Italian court quashes appeal ruling on construction warranty defects discovery timing and acceptance rules.
Cass. 14199/2017
Cass. 26233/2013
Cass. 18402/2009
26233/2013; Cass. 18402/2009; Cass.15283/2005; Cass.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12881/2024 R.G. proposto da PIERSIMONI RENELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato CANTIANI MASSIMO, con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro FREG DEI F.LLI GIUSTARINI EUGENIO E ROBERTO S.N.C., rappresentata e difesa dall’ avvocato MAZZI ANTONELLA , con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- nonché ITALPANNELLI S.R.L. -INTIMATA- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 279/2024,depositata il 15/02/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO.

FATTI DI CAUSA 1. Renella Piersimoni ha adito il tribunale di Ancona, esponend o aver affidato alla Freg s.r.l. la posa in opera di lastre di copertura di un immobile destinato allo stoccaggio di foraggi e cereali . I lavori erano stati ultimati e consegnati il 24.8.2015ma nel giugno 2016 si era verificato il distacco di talune lastre, prontamente denunciato all’impresa. La Freg, nel riscontrare la denuncia, ha sostenuto che i pannelli erano soggetti ad ondulazioni e rigonfiamenti a causa delle temperature e che il danno era solo estetico ma non funzionale e strutturale per cui non operava la garanzia, essendo anche decorsi i termini di prescrizione e decadenzaex art. 1667 c.c..

Renella Piersimoni ha quindi adito il tribunale per ottenere il risarcimento dei danni per i vizi delle opere. La convenuta ha resistito, chiamando in causa l’Italpannelli per essere manlevata. All’esito il Tribunale ha respinto ladomanda. Su appello dell’attrice, la Corte distrettuale di Ancona ha confermato la decisione, osservando chela richiesta di risarcimento era tardiva, essendo stata avanzata allorquando era ormai decorso il termine biennale di prescrizione previsto dall’art. 1667 c.c., decorrente dall’ultimazione dei lavori, in data 24.8.2015, o dalla consegna dei pannelli, rilevando che il termine era stato interrotto con solo il ricorso per ATP in data 26.10.2017, non essendovi prova di atti interruttivi successivi e non avendo la convenuta mai riconosciuto la sussistenza dei difetti.

Secondo la pronuncia, l’attrice era a conoscenza dei difetti già nel giugno 2016, avendo incaricato un tecnico per accertare le cause dei danni, non potendo farsi decorrere il termine di prescrizione dall’ultimazione degli accertamentitecnici. Per la cassazione della sentenza Renella Piersimoni ha proposto ricorso in due motivi,illustrati con memoria. La FREG dei F.lli Giustarini Eugenio e la Roberto S.n.c. ha resistito con controricorso. La Italpannelli s.r.l. non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1667, comma terzo, c.c., per avere la Corte di merito fatto decorrere il termine biennale di prescrizione della garanzia dalla consegna delle opere , senza tener conto che i vizi non erano conoscibili al momento dell’ultimazione dei lavori, per cui la prescrizione poteva decorrere solo dalla scoperta, avvenuta con il deposito dell’ATP.

Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 1667 c.c., lamentando che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto che il termine biennale di prescrizione potesse decorrere anche dalla data di consegna dei pannelli, nel 2013, sebbene i vizi non fossero palesi.

2. Il primo motivo è fondato. L'art. 1667, comma terzo c.c. dispone che la garanzia per i vizi e le difformità dell'opera appaltata si prescrive nel termine di due anni dalla consegna dell'opera ultimata. Occorre anzitutto distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la consegna costituisce attività puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche "per facta concludentia") il gradimento dell'opera, potendone conseguire solo in tal caso l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità e il diritto al pagamento del prezzo (Cass. 19019/2017;

Cass.15711/2013). La presunzione di accettazione dell'opera di cui all'art. 1665, comma quarto, c.c. non opera, quindi, automaticamente dal momento della consegna, comunque effettuata, e non determina la decorrenza dei termini per far valere la garanzia, dovendo il giudice accertare, nel caso in cui il committente abbia chiesto la consegna (o, senza opposizione dell'appaltatore, si sia immesso nel possesso) omettendo di eseguirne la verifica, se abbia anche inteso rinunciare alla verifica nella convinzione che le obbligazioni dell'appaltatore siano state esattamente adempiute o abbia voluto ottenere la disponibilità materiale dell'opera con riserva di eseguire ugualmente la verifica (Cass. 3959/1976;

Cass. 1283/1965). Ciò premesso, questa Corteha inoltre costantemente affermato che la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta a norma dell'art. 1665, comma terzo, c.c.), liberano l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente, i quali devono essere necessariamente esser fatti valere in sede di verifica o collaudo (Cass. 1590/1959; Cass.2991/1962; Cass. 444/1962; Cass. 960/1966; Cass. 4061/1968; Cass. 346/1970). Se invece i vizi sono occulti o non immediatamente rilevabili, l'appaltatore non è liberato dalla garanzia, salvo che i difetti non siano denunciati tempestivamente.

Peraltro, anche in caso di vizio palese, la prescrizione decorre dalla consegna definitiva dei lavori e non da eventuali con s egne parziali (Cass. 1788/2009; Cass. 18409/2025). Se il vizio non è riconoscibile, la prescrizione del diritto alla garanzia inizia a decorrere dalla scoperta, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza non solo della loro esistenza, ma anche della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto mediante le necessarie indagini tecniche o dal diverso momento in cui tale piena conoscenza sia stata acquisita, la cui individuazione compete al giudice di merito (Cass.14199/2017;

Cass. 26233/2013; Cass. 18402/2009; Cass.15283/2005; Cass. 1655/1986; Cass. 3752/1975). La Corte ha invece fatto decorrere la prescrizione dalla ultimazione dei lavori, senza stabilire se il vizio fosse occulto o palese (ossia riconoscibile al momento della consegna) , soggiungendo che, ai fini della conoscenza dei difetti, era sufficiente che il committente avesse incaricato un tecnico per accertarne le cause, senza stabilire se al quel momento fosse già nota l’eziologia dei vizi, potendone conseguire un differimento del dies a quo al momento del deposito della relazione tecnica.

È perciò accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo, proposto in via gradata. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinviodella causa alla Corte d’appello di Ancona, anche per la pronuncia sulle spese di questo giudizio. P.Q.M accoglie il primo motivo , dichiara assorbito il sec o ndo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione,anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di