Cassation court allows appeal against appellate court's cost allocation in extinguished litigation regarding condominium nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the lower court's decision to assign litigation costs to the appellants following the extinction of the case due to late resumption. The appellants argued that the principle of advanced cost bearing should apply, but the condominium contended that the extinction ruling itself triggered standard cost allocation rules. The court ruled that when a controversy over case extinction is decided by judgment, the principle of advanced costs does not apply, and the losing party on the extinction issue must bear the costs of that specific phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 310, ultimo comma, c.p.c.; Art. 91, 92 c.p.c.: The principle that advanced litigation costs remain with the advancing party does not apply when a controversy regarding the extinction of proceedings is decided by judgment; in such cases, the principles of loss and gain (Art. 91, 92 c.p.c.) apply to the costs of the extinction phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16320/2024 R.G. proposto da CONDOMINIO BELVEDERE SUL MARE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA, 213, presso lo studio dell’avvocato REBOA ROMOLO (RBERML56C07H501V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FUCILE ALESSANDRO, MALFATTI CARLA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 421/2024 depositata il 22/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Francesconi Renato, Catena Maria Grazia, Fucile Alessandro, Gazzolo Severino, Minieri Francesco, Palazzo Maria Pia, Esposito Andrea, Giorgiucci Antonio e Malfatti Carla convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Velletri, il Condominio Belvedere sul mare, al fine di sentir dichiarare la nullità della delibera assembleare limitatamente ai punti nn. 1 e 2 dell’ordine del giorno, in quanto tesa ad eludere un provvedimento dell’autorità giudiziaria consistente nella revoca dell’amministratore disposta con decreto del Tribunale di Velletri n. 1529/14 e confermata dalla Corte d’appello con ordinanza del 07/11/2014.
Il Tribunale, nel contraddittorio con il Condominio, con sentenza n. 3016/2017, dichiarò cessata la materia del contendere per intervenuta approvazione di delibere assembleari successive che avevano eliminato il contrasto tra le parti. La sentenza di primo grado venne impugnata da Malfatti Carla, Francesconi Renato e Fucile Alessandro, in proprio e nella qualità di procuratore di Fucile Alessandro. Nel corso del giudizio, a seguito del decesso di Francesconi Renato, il giudizio venne interrotto, ai sensi dell’art. 300 c.p.c. e riassunto da Carla Malfatti nei confronti degli eredi di Francesconi Renato, Francesconi Manuela, Francesconi Christian e Francesconi Paolo.
Il Condominio si costituì e chiese dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti da parte degli eredi di Renato Francesconi del 12.12.2023, che era stata accettata dal Condominio; quanto a Carla Malfatti, il Condominio eccepì l’estinzione del giudizio per tardività della riassunzione, avvenuta con deposito del ricorso il 2.11.2023, quando erano decorsi i tre mesi dalla notificazione dell’atto interruttivo in data 29.5.2023. La Corte d’Appello, con la sentenza n. 421/24, dichiarò l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La Corte territoriale dichiarò estinto il giudizio per tardiva riassunzione da parte di Malfatti Carla e, per quel che ancora rileva in questa sede, pose le spese del processo estinto a carico delle parti che le avevano anticipate. Il Condominio Belvedere sul Mare ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d’appello sulla base di un unico motivo. Fucile Alessandro e Malfatti Carla sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 310 e 91 c.p.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello posto le spese del giudizio estinto, a seguito di tardiva riassunzione, a carico delle parti che le avevano anticipate mentre tale principio non troverebbe applicazione in caso di contestazione in ordine all’estinzione del processo.
In tale ipotesi, la Corte di merito avrebbe dovuto regolare le spese applicando i criteri previsti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., almeno limitatamente alla trattazione della questione relativa all’estinzione, decisa, peraltro, con sentenza. Il motivo è fondato. Deve essere richiamato e dato seguito all’orientamento, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il principio stabilito dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza; in quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli articoli 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (Cass.
Civ., Sez. 2, ordinanza n. 20073/21; Cass. Sez. 2, 27/06/2005, n. 13736; Cass. Sez. 1, 14/10/1993, n. 10173). Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al la Corte d’appello di Roma in diversa composizione. P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma nella Ca