Cassation court dismisses appeal regarding civil procedure violations and evidence evaluation in bankruptcy debt recovery case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed Giuseppe Marino's cassation appeal against the bankruptcy of F.B. S.R.L., upholding the lower courts' rejection of his claims. Marino argued procedural violations and false application of law regarding evidence, but the court found his arguments inconsistent with the established facts. The decision emphasizes that the appellate court correctly evaluated the material evidence and that Marino's broader legal questions were not properly raised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 183, 112, 219, 91, 115, 116 cod. proc. civ.; The cassation court holds that an appeal must clearly raise the specific legal issue alleged, and violations of procedural articles regarding evidence evaluation are inadmissible unless the lower court relied on undetected evidence or acted outside legal limits.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15939/2023 R.G. proposto da: MARINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELANGELO POGGIOLI 2, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato CIRO MARCELLO ANANIA giusta procura in atti; –ricorrente – contro FALLIMENTO F.B. S.R.L., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO TORRICELLI domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; –controricorrente – GUBER BANCA SPA, MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA; -intimati- avverso la sentenza n. 168/2023 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/01/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
Osserva 1. La Banca Antonveneta s. p . a . (poi Guber Banca s.p.a.), dichiaratasi creditrice di F.B. s.r.l. per il complessivo ammontare di oltre € 11.000.000,00, convenne in giudizio quest’ultima società e Giuseppe Marino, per surrogarsi alla convenuta nella posizione creditoria da questa vantata nei confronti del Marino, il quale, con scrittura del 10/8/2001, si era obbligato a trasferire alla F.B. un’azienda agricola, così da soddisfare il credito vantato dalla F.B., la quale si era resa acquirente di tutti i crediti che si erano insinuati al passivo del fallimento del Marino, procedura così chiusa.
L’adito Tribunale, accolta la domanda, dispose il trasferimento del complesso immobiliare in favore del Fallimento della F.B. s.r.l. Risulta qui di rilievo precisare che il Giudice reputò riconosciuta la scrittura del 2001, nonostante il disconoscimento, perché il Marino per due volte non si era presentato a rendere il disposto saggio grafico.
2. La Corte d’Appello di Bologna respinse integralmente l’appello proposto da Giuseppe Marino, condividendo le valutazioni del G iudice di prime cure in merito alla mancata comparizione del ricorrente alle udienze fissate per il saggio grafico e alle conseguenze fatte derivaredall’art. 219 cod. proc. civ.
3. Il Marino propose ricorso per cassazione fondato su tre motivi: violazione e/o errata applicazione dell’art. 183 e dell’art.112 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 219 cod. proc. civ. e violazione e/o errata applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. La Corte di cassazione accolse il secondo motivo d’appello ritenendo che il Marino, nel denunciare la violazione dell’art. 219 c.p.c., aveva chiaramente sollevato la questione più ampia e radicale, che andava oltre la questione sul se la comparizione per rendere il saggio grafico fosse o no giustificata.
In particolare egli aveva sottolineato che l’ordinanza che per ultimo aveva fissato l’udienza per raccogliere il saggio grafico e per il giuramento del consulente era stata revocata, a causa della mancata produzione dell’originale del documento disconosciuto (…) L’errore compiuto dalla Corte d’appello nella ricognizione della portata della censura sottoposta al suo esame ha determinato una omissione di pronuncia su un motivo d’appello, tale da giustificare la cassazione della sentenza 3. Il ricorrente riassunse il giudizio. Si costituì il Fallimento F.B. chiedendo l’esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 cod. civ., del contratto di vendita non concluso, e dunque il trasferimento e l’intestazione in proprietà esclusiva dell’Azienda Agricola “La Montagnola”; in subordine, e nell’ipotesi in cui non fosse risultato possibile il trasferimento, ripropose la domanda subordinata di condanna del Marinoa corrispondere al Fallimento la somma da questo corrisposta nell’interesse del Marino , per ottenere la rinuncia dei creditori ammessi al passivo, pari ad € 3.470.071,00, o a quella diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa.
Chiese altresì la condanna al risarcimento dei danni, da determinarsi anche in via equitativa. Alla prima udienza, nonché in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale, il Marinodichiarò di non accettare il contraddittorio in relazione alla domanda subordinata proposta dal Fallimento nella comparsa di costituzione e risposta, trattandosi di domanda nuova e pertanto inammissibile. La Corte d’appello rigettò la domanda principale del fallimento, ex art. 2932 cod. civ. e, di contro, ne accolse quella subordinata di condanna.
Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza che possono venire qui in rilievo: -il mancato rinvenimento dell’originale della scrittura privata del 10/08/2001 determinava , secondo costante orientamento giurisprudenziale, l’impossibilità di esperire il procedimento di verificazione, e, conseguentemente, di avvalersi ai fini probatori della copia fotostatica recante la sottoscrizione disconosciuta; - in base ai documenti prodotti dal Fallimento F.B., nonché degli ulteriori esiti istruttori, era rimasto dimostrato che la procedura aveva provveduto al pagamento integrale dei creditori ammessi al passivo del fallimento di Giuseppe Marino, consentendone la chiusura e che l’appellante, sottoscrivendo per accettazione la lettera in data 3.1.2002 inviata alla Banca Antoniana Popolare dal legale rappresentante di FB Loris Bassini, si è riconosciuto debitore nei confronti della società dell’importo di € 6.000.000,00 - non poteva ritenersi provata l’avvenuta stipula della scrittura privata del 10/08/2021, né lo specifico contenuto di detto documento, non prodotto in originale, essendo prive di valore sia la copia della scrittura disconosciuta, sia la lettera dell’avv.
Lascari contenente l’invito a rogitare, in quanto proveniente dalla stessa -alla luce del riconoscimento di debito effettuato nella lettera del 3/1/2002 sopra citata doveva accogliersi la domanda subordinata svolta dal FallimentoF.B., per l’importo sopra indicato.
4. Giuseppe Marino propone ricorso fondato su due motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna. Resiste con controricorso il Fallimento F.B. s.r.l. Non hanno svolto difese Guber Banca Spa e Monte dei Paschi di Siena s.p.a. Il ricorrente ha depositato memoria.
5. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art 112 cod. proc. civ. , in relazione all’art.360, co. 1 n 4 , cod. proc. civ . Con la censura si addebita alla Corteterritoriale di avere del tutto omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità proposta dal Dott. Marino nei confronti della domanda subordinata svolta dal fallimento nel giudizio di appello in riassunzione. La domanda subordinata di cui si discute, secondo il Marino , era stata formulata dal Fallimento nel primo giudizio di appello, ma non era stata confermata innanzi alla Corte di cassazione, derivando da ciò l’abbandono della stessa , a nulla valendo che il Fallimento l’avesse riproposta nel giudizio di rinvio.
T rattandosi , quindi, di domanda nuova, il Marino ne aveva eccepito l’inammissibilità. Al riguardo, tuttavia, i giudici di secondo grado avevano omesso ogni valutazione e accolto la domanda subordinatadi controparte. Il motivo è inammissibile per due autonome ragioni, ognuna delle quali bastevole a sorreggere l’assunto. 1.1. Secondo l’orientamento costante e condiviso dal Collegio l'inammissibilità è una invalidità specifica delle domande e delle eccezioni delle parti ed è pronunciata nel caso in cui manchino dei requisiti necessari a renderle ritualmente acquisite al tema del dibattito processuale; pertanto, se il giudice di merito omette di pronunciarsi su un'eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabile per l'omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamente per l'invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciò che rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, bensì l'eventuale esistenza appunto di tale invalidità (da ultimo, Sez. 3, n. 15100, 29/05/2024, Rv. 671180 –01; conf. , ex multis, Cass. n. 25154/2015). 1.2.
Inoltre e in ogni caso, va ricordato che il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza (e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello; quest'ultima, del resto, non ha l'onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d'appello, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio ( Sez. 2, n. 134, 05/01/2017, Rv. 642189; conf. ex multis, Cass. n. 28400/2021).
6. Con il secondo motivo si censura la sentenza gravata per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 , co. 1 n. 4, cod. proc. civ., assumendosi che la sentenza di rinvio aveva erroneamente reputato sussistere sia la prova dell’ “ an ” che quella del “quantum”del presunto debito del ricorrente. La lettera del3/01/2002, seguendo la tesi impugnatoria, non poteva considerarsi un riconoscimento di debito, bensì mandato ad incassare irrevocabile, ex art 1723 c.c., redatto dal Sig. Bassini per l’importo di 6 milioni di Euro.
La predetta dichiarazione (afferma lo stesso Sig. Bassini) viene “indirizzata anche al Sig. Giuseppe Marino perché ne prenda atto” Alcun elemento di prova ai fini del riconoscimento di debito, poteva, inoltre, desumersi dalla raccomandata del 21/03/2003 indirizzata al ricorrente dall’avv. Lascari, all’epoca dei fatti difensore di F.B. “in bonis”, poiché tale missiva era finalizzata, esclusivamente, a formalizzare una vendita per atto pubblico. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha compiutamente e incensurabilmente spiegato le ragioni per le quali le emergenze di causa (esito interrogatorio formale del Marino, escussione testimoniale, lettera del 24/1/2002, raccomandata del 21/3/2003, condotta conseguenziale tenuta dal Fallimento) inducevano all'accoglimento della domanda del Fallimento di F.B. s.r.l.
Inconsistente deve ritenersi il richiamo all’art. 115, in quanto una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).
7. Rigettato il ricorso nel suo complesso, il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore dei controricorrenti.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 16.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu