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Ordinanza — n. 22537/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls appellate order for lawyer fee liquidation due to improper collegial composition of the deciding judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22537/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Bari Court of Appeal's order regarding the liquidation of legal fees for defense work. The appellant argued the collegial panel lacked jurisdiction, as the law requires such decisions to be made by a single judge (monocratic) from the relevant office. The court agreed, ruling that the collegial composition violated the functional competence rules, thereby nullifying the decision.

Regesto Legislator

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Art. 158 c.p.c.; Art. 15 d.lgs. 150/2011: The decision on opposition to a fee liquidation order must be rendered by a monocratic judge of the competent office, and a collegial panel's ruling is null for lack of functional competence.

Parole chiave

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legal fees liquidation collegial composition nullity monocratic judge competence TUSG fee determination functional competence violation indennità di patrocinio compenso per prestazioni spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 158 c.p.c.
Sulla scorta di tale principio, la decisione adottata dal la Corte d’Appello di Bari in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod.
Art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011
115 del 2002 e art. 15 del d.lgs.
Art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
civ., nullità del provvedimento impugnato in relazione all’art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 e art.
Art. 360, comma 1, n. 2) cod. proc. civ.
Con il primo motivo si deduce, exart. 360, comma 1, n.
art. 133 d.P.R. 115/2002
21611/2017), il compenso da liquidare dovrebbe quindi ammontare ad €.6.615,00 composto dalle seguenti voci: € 1.323,00 liquidati per le controparti condannate, le quali, a norma dell’art. 133 d.P.R.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Secondo il ricorrente, mentre deve ritenersi corretta la riduzione del 50% operata sulla base dell’art. 130 d.P.R.
art. 2233 comma 2 cod. civ
Il ricorrente lamenta l’ulteriore violazione dell’art. 2233 comma 2 cod. civ., avendo il provvedimento impugnato liquidato somme per due gradi di giudizio di merito ingiustificatamente simboliche, del tutto incompatibili con il decoro della professione forense (Cass.
art. 158 c.p
Sulla scorta di tale principio, la decisione adottata dal la Corte d’Appello di Bari in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod.
art. 158 cod. proc. civ
Sulla scorta di tale principio, la decisione adottata dal la Corte d’Appello di Bari in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22795 del 12/09/2019
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18343 del 25/07/2017
655223 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18343 del 25/07/2017, Rv.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6924 del 15.03.2025
645148 – 01 ; conf.: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6924 del 15.03.2025; Cass.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19350 del 2022
6924 del 15.03.2025; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19350 del 2022).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29595/2022 R.G. proposto da: PANIZIO EMILIO,rappresentato e difeso in proprio; -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l’ORDINANZA della CORTE D'APPELLO DI BARI n. 1479 /202 2 depositata il 02/05/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025dal Consigliere CRISTINA AMATO. FATTI DI CAUSA L’avvocato Emilio Panizio ha svolto attività difensiva in favore di Nunzia Di Trizio, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una causacivile da lei instaurata davanti al Tribunale di Foggia e poi davantialla Corte d’Appello di Bari . Il professionista chiedeva, quindi, la liquidazione del compenso con istanza ex art. 82 d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115 (‘TUSG’). La Corte d’Appello di Bari, con ordinanza collegiale del 2.5.2022 , sulla scorta dell’indicato valore della controversia di €. 25.000,00 e facendo applicazione del D.M. n. 55/2014, liquidava all’avvocato istante il compenso per l’attività difensiva espletata nella misura di €. 944,25.

2. Con ricorso exartt. 170 TUSG, 15 D.Lgs. n. 150/2011 e 702-bis cod. proc. civ., depositato il 02.12.2021, l’avvocato Panizio proponeva opposizione avverso il predetto decreto di liquidazione. Restavacontumace il Ministero della Giustizia. La Corte d’Appello di Bari, con ordinanzacollegiale n. 1479/2022, rigettava l’opposizione.

3. Avverso la suddetta ordinanza l’avvocato Panizio propone ricorso per cassazione, sulla scorta diquattro motivi. IlMinistero della Giustizia è rimasto intimato . RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce, exart. 360, comma 1, n.

2) cod. proc. civ., nullità del provvedimento impugnato in relazione all’art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché in relazione agli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., per essere stato emesso il provvedimento dalla Corte d ’A ppello di Bari in composizione collegiale, anziché in composizione monocratica nella persona del Capo dell’Ufficiocui il ricorso in opposizione era stato indirizzato.

2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3 ) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma1, D . M . n. 55 del 2014. Nel corso del giudizio presupposto, il Tribunale di Foggia aveva determinato il compenso in €. 1.800,00 per il giudizio principale, e in €. 800,00 per quello incidentale di opposizione al decreto di liquidazione del CTU; la Corte d’Appello di Bari, in parziale riforma delle spese, aveva condannato le controparti al pagamento in solido di 1/5 delle spese del giudizio di primo grado, pari a €. 1.450,00, e del giudizio di appello sempre nella misura di 1/5, pari a €. 1.323,00. In tesi, richiamando l’orientamento di questa Corte (per tutte: Cass. n. 21611/2017), il compenso da liquidare dovrebbe quindi ammontare ad €.6.615,00 composto dalle seguenti voci: € 1.323,00 liquidati per le controparti condannate, le quali, a norma dell’art. 133 d.P.R. 115/2002, devono eseguire il pagamento in favore dello Stato; € 5.292,00 liquidati per le spese compensate in sentenza.

3. Con il terzo motivo si deduce, exart. 360, comma 1, n.

4) cod. proc. civ., nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, per avereil giudice immotivatamente ridotto il compenso del 50%, dopo avere effettuata precedente analoga riduzione. Secondo il ricorrente, mentre deve ritenersi corretta la riduzione del 50% operata sulla base dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, giacché la norma ha ad oggetto proprio i compensi del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, altrettanto non può dirsi per l’ulteriore, immotivata dimidiazione ai sensi dell’art. 4, penultimo periodo D.M. n. 55/2014: norma che fa riferimento all’aumento o diminuzione percentuale del compenso totale tabellare medio sulla base della complessità dell’attività difensiva, senza far menzione alcuna del patrocinio a spese dello Stato.

4. Con il quarto motivo si deduce, exart. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ.violazione degli artt. 2233 n. 2 cod. civ. e 32 Costituzione. Il ricorrente lamenta l’ulteriore violazione dell’art. 2233 comma 2 cod. civ., avendo il provvedimento impugnato liquidato somme per due gradi di giudizio di merito ingiustificatamente simboliche, del tutto incompatibili con il decoro della professione forense (Cass. Ordinanza 28113/2020). Il primo motivo è fondato. Anche in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale di un giudice monocratico del Tribunale o della Corte d'appello cui appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione oggetto di impugnazione, da identificare con il Presidente del medesimo ufficio giudiziario o con un giudice da questo delegato, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge( Cass.

Sez. 2, Ordinanza n. 22795 del 12/09/2019, Rv. 655223 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18343 del 25/07/2017, Rv. 645148 – 01 ; conf.: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6924 del 15.03.2025; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19350 del 2022). Sulla scorta di tale principio, la decisione adottata dal la Corte d’Appello di Bari in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ.e pertanto, deve essere cassata con rinv io al Presidente della Corte d’Appello di Bari per nuovo esame, con logico assorbimento degli altri motivi.

Il giudice di rinvio regolerà anche le spese di questo giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti;cassa la ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Presidente della Corte d