Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal by the appellant's lawyer under Article 390 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished after the appellant's lawyer formally withdrew the case on March 25, 2025. Although the underlying dispute involved condominium overbuilding issues, the substantive arguments were abandoned before the court could review them. The decision rests solely on the procedural compliance of the withdrawal act with Article 390 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant's lawyer, if formally deposited and compliant with statutory requirements, results in the immediate extinction of the proceedings without further examination of the merits.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LORENZO ORILIA Presidente TIZIANA MACCARRONE Consigliere LINALISA CAVALLINO Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS Relatore CESARE TRAPUZZANO Consigliere Oggetto: CONDOMINIO - SOPRAELEVAZIONE Ad. 4/04/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 218/2019 R.G. proposto da: MARZOCCA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CIVININI 11, presso lo studio dell’avvocato PANTONE LUIGI MARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato SAVASTA MAURIZIO; -ricorrente- contro MARZOCCA LUCIA COSIMO DAMIANA, PALMITESSA COSIMO DAMIANO, MARZOCCA STERPETA MARIA; -intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 2116/2017, depositata il 13/12/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/04/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Numero registro generale 218/2019 Numero sezionale 1111/2025 Numero di raccolta generale 22436/2025 Data pubblicazione 04/08/2025 PREMESSO CHE Francesco Marzocca ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 2116/2017. Gli intimati Marzocca Lucia Cosimo Damiana, Palmitessa Cosimo Damiano e Marzocca Sterpeta Maria non hanno svolto difese. Con atto del 25 marzo 2025 il difensore del ricorrente, al quale era stato conferito il potere di “rinunciare ai motivi di gravame”, ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
L’atto di rinuncia è conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c. Non vi è pronuncia sulle spese, non essendosi gli intimati difesi nel presente giudizio. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 4 aprile 2025. Il Presidente Lorenzo Orilia Numero registro generale 218/2019 Numero sezionale 1111/2025 Numero di raccolta generale 22436/2025 Data pubblicazione 04/08/2025