Italian Supreme Court dismisses appeal due to late filing, as appeal term expired 60 days after appellate judgment notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed after the statutory 60-day deadline. The appellants argued the term had not expired, but the court found the appellate judgment was officially notified on October 30, 2019, making the deadline December 29, 2019. Consequently, the appeal submitted on February 17, 2020, was untimely, and the court ordered the appellants to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325, comma 2 c.p.c.; Art. 369 c.p.c.: The brief appeal term expires sixty days from the date of notification of the appellate judgment; failure to file within this period renders the cassation appeal inadmissible regardless of subsequent procedural acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8984/2020 R.G. proposto da TATOLI PAOLO, TATOLI LUISA rappresentati e difes i dall'avvocato TATOLI MARIA LUISA -ricorrenti- contro GUASTAMACCHIA DAMIANO, GUASTAMACCHIA ANNALISA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRASCATI 10, presso lo studio dell’avvocato MARELLA MICHELE (MRLMHL52D27L109W) rappresentato e difeso dall'avvocato PALMIOTTO NUNZIO (PLMNNZ59P04A662U) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 2174/2019 depositata il 21/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA Maria Luisa Tatoli, Marina Cantatore, Paolo Tatoli, Benedetta Tamborra e Giglio Gianfranco citarono in giudizio innanzi al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, Guastamacchia Donato, Ventura Lorenzo, Guastamacchia Annalisa, Cervelli Franco e Mazzone Filomena per chiedere l’accertamento negativo della servitù di passaggio sul giardino e sulle aree scoperte circostanti il fabbricato sito in Terlizzi al Vico 5° Garibaldi n.16, con conseguente ordine ai convenuti di non esercitare il passaggio su dette aree. I convenuti si costituirono per resistere alla domanda;
Guastamacchia Damiano propose domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’acquisizione della servitù di passaggio lungo il giardino e le aree pertinenziali esterne per usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. o per destinazione del padre di famiglia. Il Tribunale di Trani, con sentenza dell’11.11.2016, rigettò la domanda principale ed accertò la sussistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. Avverso la sentenza del Tribunale proposero appello Tatoli Paolo e Tatoli Maria Luisa, resistito da Guastamacchia Damiano e Guastamacchia Annalisa mentre rimasero contumaci Cervelli Franco, Mazzone Filomena e Ventura Lorenzo.
Con sentenza pubblicata il 21.10.2019, la Corte di appello di Bari rigettò l’appello. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, Tatoli Paolo e Tatoli Maria Luisa hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. Guastamacchia Damiano e Guastamacchia Annalisa hanno resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE È preliminare al l’esame del merito della causa la verifica d ella procedibilità e dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, verifica chedeve avvenire d’ufficio e che , nel caso di specie, è stata anche sottoposta, in via di eccezione, dai controricorrenti.
I controricorrenti, in particolare, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività perché, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, la sentenza d’appello sarebbe stata notificata in data 30.10.2019 presso il procuratore costituito, sicché il termine breve per proporre ricorso per cassazione sarebbe scaduto il 30.12.2019. Ai fini della decorrenza del termine non avrebbe rilevanza la successiva notifica della sentenza, munita di formula esecutiva e pedissequo precetto alle parti, avvenuta in data 20.12.2019.
Va esclusa la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., essendo comunque la relata di notifica - pur non depositata da i ricorrenti unitamente al ricorso entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c. – entrata nella disponibilità della Corte, perché prodotta appunto dalla parte controricorrente (cfr. Cass. Sez. U , 02/05/2017, n. 10648). Si deve tuttavia procedere conseguentemente al riscontro della tempestività del rispetto del termine breve di impugnazione ex art. 325, comma 2, c.p.c., ed il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
Dall’esame degli atti di causa e dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, ai sensi dell’art.372 c.p.c., risulta che la sentenza della Corte d’appello venne notificata dall’Avv. Michele Bernardi, difensore di Damiano e Annalisa Guastamacchia, in data 30.10.2019, all’Avv. Mara Luisa Tatoli, in qualità di procuratore costituito delle parti, anche in proprio. Da tale data decorreva, pertanto, il termine breve di sessanta giorni, previsto dall’art. 325 c.p.c . , per proporre ricorso per cassazione, termine che era scaduto alla data della notifica del ricorso per cassazione, avvenuta il 17.2.2020.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così