Cassation appeal dismissed due to settlement; parties extinguished proceedings via mutual agreement and waiver.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following a mutual agreement between the parties to terminate the litigation. Although the original lower court judgment ordered payment of over €47,000 in legal fees, the appellant voluntarily withdrew the appeal after a settlement was reached. Consequently, the court applied the relevant procedural code to dismiss the case without issuing a ruling on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal extinguished by mutual agreement between parties does not trigger the obligation to pay the unified contribution for a losing appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34313- 20 19 proposto da: PIRIA PIERPAOLO e ROGGIOLANI VITTORINA, elettivamente domiciliati in Roma, v ia Giovanni Vitelleschi 26 , presso lo studio dell'avv. Salvatore Spadaro , rappresentat i e difes i dall'avv . Riccardo pelliccia, giusta procura a margine del ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro BISCARINI ENRICO, elettivamente domiciliato in Roma, v ia Bagnone 37, presso lo studio dell'avv.Carla Rizzo dalla quale è rappresentat o e difeso con l’ avv . Simona Frenguelli , giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2019 n. 34313 sez.
S2 -ud. 12-12-2024 - 2 - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI PERUGIA n. cron. 8122/2019, rep. 3305/019 del 7/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024dal c onsigliere PATRIZIA PAPA; rilevato che: - con ricorso del 6 / 11 /201 9 , Pierpaolo Piria e Vittorina Roggiolani hannochiesto la cassazione del l’ordinanza del Tribunale d i Perugia n. cron. 8122/2019, rep. 3305/019 del 7/10/2019che li ha condannati al pagamento, in favore dell’avv. Enrico Biscarini, della somma di Euro 47.879,13, oltre interessi, a titolo di compenso per l’attività professionale da lui prestata in loro favore; -l’avv.
Enrico Biscarini ha resistito con controricorso; - con atto de positato il26/11/2024, deceduta nelle more del giudizio Vittorina Roggiolani,il ricorrente Pierpaolo Piria ha rinunciato al ricorso per accordo transattivo stragiudiziale intervenuto nelle more del presente giudizio e chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione di spese; -il controricorrent e ha sottoscritto per adesione l’atto di rinuncia; - la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, Ric. 2019 n. 34313 sez.
S2 -ud. 12-12-2024 - 3 - pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della