Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, Mareca SNC, did not request a decision on the offer made by the opposing parties, leading the court to apply the statutory rule of waiver. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20134/2023 R.G. proposto da : MARECA SNC DI GIACOMO CAMPODINICO C, elettivamente domiciliata in LIVORNO CORSO AMEDEO 58, presso lo studio dell’avvocato CANEPA VITTORIO PIETRO (CNPVTR69H25E625H) che larappresenta e difende -ricorrente- contro MUSCATELLO ERNESTO, elettivamente domiciliato in PISA TURINO VANNI 4, presso lo studio dell’avvocato CREMONINI CARLO (CRMCRL59L21G702N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ASSICURATORI DEI LLOYDS, elettivamente domiciliato in MILANO P.ZA BERTARELLI 2, presso lo studio dell’avvocato LESSONA SILVIO PIERO (LSSSVP71C14F205D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ALLIANZ RAS S.P.A. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1580/2023 depositata il 18/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore i ciascuna) parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli acce