Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Savioa Silvio, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Unipol SAI Assicurazioni, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25260/2023 R.G. proposto da: SAVOIA SILVIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato SASSANI BRUNO NICOLA (SSSBNN50E09E030Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in Napoli Via S Tommaso dAquino, presso lo studio dell’avvocato DE FLORIO LA ROCCA RICCARDO (DFLRCR75L03F839G) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TUCCILLO MARIO (TCCMRA30M20A064H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2004/2023 depositata il 05/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 25260/2023 Numero sezionale 815/2025 Numero di raccolta generale 21630/2025 Data pubblicazione 28/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23/07/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 25260/2023 Numero sezionale 815/2025 Numero di raccolta generale 21630/2025 Data pubblicazione 28/07/2025